14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9578 del 20 marzo 2006
Testo massima n. 1
Integra il reato di cui all’art. 481 c.p. [ falso ideologico commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità ], la condotta del legale che autentichi la firma apocrifa del cliente, apposta in calce ad un atto di rinuncia agli atti del giudizio; né ha rilievo la circostanza che, nella specie, l’autentica del difensore non sia necessaria ad assicurare la certezza della provenienza della rinuncia, in quanto è sufficiente che si tratti di atto idoneo a conseguire un qualsiasi effetto giuridicamente apprezzabile, in ragione dell’affidamento nella funzione o nel servizio pubblico prestato dal soggetto da cui tale atto proviene.
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