Cass. pen. n. 36580 del 17 maggio 2023
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico - Richiesta di condono - Parere della soprintendenza - Procedimento - Differenze rispetto al procedimento previsto per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preventiva - Indicazione - Ragioni.
In tema di reati edilizi, nel caso in cui l'abuso risulti realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento autorizzativo in sanatoria, in ragione della già avvenuta commissione dell'illecito penale, è disciplinato con maggior rigore, prevedendosi che la soprintendenza, per la formulazione del parere di sua competenza, prescritto dall'art. 32, comma 1, legge 28 febbraio 1985, n. 47, fruisca di uno "spatium deliberandi" più ampio di quello assegnatole dall'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica preventiva (180 giorni, anziché 45) e che l'infruttuoso decorso di detto termine valga quale silenzio-rifiuto, impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 43 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST.