Cass. pen. n. 6024 del 19 giugno 1981
Testo massima n. 1
Il delitto di falso in atto pubblico, pur se commesso dal privato ex art. 482 c.p., è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri e non occorrendo un animus nocendi vel decipiendi, sicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell'eventuale opinione di operare lecitamente, e ciò perché l'oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non nell'offesa di altro bene, pubblico o privato.
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