Art. 482 – Codice penale – Falsità materiale commessa dal privato
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14917/2023
Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato.
Cass. civ. n. 11402/2021
In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).
Cass. civ. n. 45255/2021
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.
Cass. civ. n. 35814/2019
La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).
Cass. civ. n. 57004/2018
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136, Codice della Strada.
Cass. civ. n. 29709/2017
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt.477-482 cod. pen., la falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.
Cass. civ. n. 28303/2016
In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati.
Cass. civ. n. 53044/2016
Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso.
Cass. civ. n. 13541/2012
La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un'ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt. 478 e 482 c.p.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.
Cass. civ. n. 47029/2011
Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato.
Cass. civ. n. 38349/2011
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario).
Cass. civ. n. 15571/2011
La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F 24) rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 c.p., trattandosi di atti pubblici di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il dipendente della banca delegata attesta essere stati da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Cass. civ. n. 1468/2011
Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.
Cass. civ. n. 19567/2010
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.
Cass. civ. n. 36687/2008
Il modello F24, utilizzato per il pagamento di contravvenzioni concernenti irregolarità fiscali, ha natura giuridica d'attestato del contenuto d'atti, sicchè la relativa falsificazione ad opera di un privato integra il delitto di cui agli artt. 478 e 482 c.p.
Cass. civ. n. 34340/2005
La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso originale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).
Cass. civ. n. 33648/2005
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (Asl) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l'uso dell'atto falso.
Cass. civ. n. 16499/2005
L'agenzia di pratiche automobilistiche che ai sensi dell'art. 7 legge n. 264 del 1991 rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità: ne consegue che il privato il quale falsifichi materialmente il documento (nella specie mediante fotocopia — realizzata con uno scanner — che si presenti con l'apparenza di un atto originale) risponde del reato di cui all'art. 482 c.p.
Cass. civ. n. 15259/2005
In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell'ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (artt. 476 e 482 c.p.) allorché quest'ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del Sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all'atto e collocata sul timbro dell'ufficio.
Cass. civ. n. 5401/2005
Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
Cass. civ. n. 31533/2004
In tema di falso materiale, l'annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, contra verum di esami in realtà mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento «derivato» o «secondario» che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.
Cass. civ. n. 23670/2004
La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.
Cass. civ. n. 11804/2004
Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato (art. 476, comma secondo e 482 c.p.) la contraffazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale, poichè la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in tali conti, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria.
Cass. civ. n. 5584/2000
La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).
Cass. civ. n. 7566/1999
In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (Fattispecie relativa ad un «fotomontaggio», con il quale era stato approntato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche l'impronta del sigillo notarile).
Cass. civ. n. 2004/1999
Deve riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l'esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all'atto ricognitivo degli esami, c.d. curriculum, che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (fattispecie in tema di falso materiale in atto pubblico). (Mass. redaz.).
Cass. civ. n. 9366/1998
In materia di falsità materiale commessa dal privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale. In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. (Fattispecie in tema di tagliando autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi sofisticati e del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come fotocopia dell'originale).
Cass. civ. n. 4108/1997
Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa (autorizzando per l'orario indicato a sostare nell'area pubblica).
Cass. civ. n. 8150/1996
Qualora un soggetto commetta un reato in concorso con altri, la mera consapevolezza da parte dello stesso delle false generalità dei complici non comprova la partecipazione dell'agente alla falsificazione dei documenti d'identità adoperati da questi ultimi e alla contraffazione delle relative impronte pubbliche.
Cass. civ. n. 7717/1996
La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale.