Cass. pen. n. 2658 del 19 marzo 1993

Testo massima n. 1


Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.

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