Art. 490 – Codice penale – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
[Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 19888/2021
Integra il reato di falso per soppressione l'occultamento della copia di atti giudiziari consegnata all'ufficiale giudiziario per le notifiche, costituendo atto pubblico, e non mera riproduzione, perché formata dal pubblico ufficiale con modalità prestabilite, per uno scopo di diritto pubblico.
Cass. civ. n. 6202/2020
Integra il reato di falso per soppressione l'occultamento dell'appendice ad una polizza assicurativa prodotta agli atti di gara da un soggetto concorrente ad un appalto pubblico, in quanto documento funzionale alla verifica da parte della pubblica amministrazione dei requisiti di partecipazione.
Cass. civ. n. 45351/2019
Il delitto di falso per soppressione di un atto pubblico non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, occultato o distrutto non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie, i componenti della commissione incaricata della selezione del direttore generale di un'azienda speciale avevano distrutto i "curricula" e le prove scritte dell'esame svolto nel contesto della procedura selettiva).
Cass. civ. n. 35095/2019
Integra il reato di falso per soppressione, ex art. 490 cod. pen., la distruzione degli elaborati delle prove scritte e dei "curricula" dei partecipanti ad una procedura per la selezione del personale di un ente pubblico, custoditi nell'archivio corrente dell'ente, da intendersi quale complesso dei documenti relativi alla trattazione degli affari in corso. (In motivazione, la Corte ha escluso che la soppressione potesse giustificarsi con esigenze di tutela della riservatezza dei partecipanti alla selezione, trattandosi di atti che, una volta inseriti nell'archivio corrente, possono essere distrutti solo previa autorizzazione della sovraintendenza archivistica).
Cass. civ. n. 27708/2019
In tema di falso, la mera apposizione del timbro dell'ufficio sulla marca da bollo apposta alla richiesta di rilascio del certificato del casellario giudiziale non muta la natura di scrittura privata di tale atto, in quanto non ha funzione certificativa della regolarità dell'istanza, ma di mero annullo del valore bollato, sicchè la soppressione dell'atto, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, all'art. 490 cod.pen., non costituisce più reato.
Cass. civ. n. 19840/2019
Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso per soppressione, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
Cass. civ. n. 16208/2017
Costituisce atto pubblico il registro di passaggio di un ufficio pubblico, trattandosi di atto interno preordinato all'esercizio di una pubblica funzione, attinente all'esigenza di documentare l'attività del personale addetto a ricevere gli atti, con la conseguenza che integra il delitto di falso per soppressione la condotta del pubblico ufficiale che abbia occultato o distrutto detto registro.
Cass. civ. n. 11072/2015
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 490 cod. pen., in relazione agli artt. 477 e 482 dello stesso codice, la condotta di distruzione, soppressione od occultamento delle targhe di un autoveicolo poiché queste costituiscono certificazioni amministrative, trattandosi di documenti che attestano la immatricolazione e l'iscrizione al pubblico registro automobilistico. (Fattispecie relativa all'occultamento della targa di una vettura mediante terriccio, in cui la S.C. ha escluso l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 102 Cod. Strad., riservata alle ipotesi in cui l'occultamento della targa sia stato determinato da fattori occasionali).
Cass. civ. n. 31061/2008
Integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p. ), la consapevolezza che la condotta nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicché non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto.
Cass. civ. n. 41552/2006
Integra il delitto di falso in atto pubblico per soppressione (art. 490 c.p.), la distruzione di riproduzioni fotografiche — nella specie di rilievo dello stato dei luoghi e di verifica di prosecuzione dei lavori — eseguite da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal p.u. redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, che sono atti pubblici ancorché destinate ad essere allegate, con autonoma capacità probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato.
Cass. civ. n. 9611/2006
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo tale da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 490 c.p. nella condotta del Sindaco che, ricevuta, in tale qualità, una missiva che gli comunicava l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico, la protocollava personalmente, impedendo all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale di prenderne visione, per poi consegnarla solo successivamente a quest'ultimo in modo da rendere nota la causa di ineleggibilità, conseguente a detta sentenza di fallimento, quando essa non poteva essere più dichiarata, essendo decorso il termine quinquennale, ex art. 1 L. n. 15 del 1992).
Cass. civ. n. 48086/2004
È configurabile il reato di falso per occultamento di atto pubblico nella condotta del primario ospedaliero il quale sottragga dagli atti dell'ente ospedaliero, occultandola quindi nella propria abitazione, una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente, sia pure al dichiarato (e realizzato) scopo di sostituirla con un'altra contenente una più precisa ed accurata descrizione dell'intervento chirurgico subito, durante il ricovero, dal medesimo paziente.
Cass. civ. n. 31742/2004
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), è necessaria la consapevolezza di frustrare la funzione probatoria dell'atto distrutto, occultato o soppresso. Ne deriva che difetta detta consapevolezza allorché l'agente — risentitosi per ostacoli burocratici al rinnovo del proprio passaporto — reagisca in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e, quindi, revocando la richiesta di rinnovo, strappandolo in alcune parti nell'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratone in possesso, negandogli, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria condizionata al rinnovo di validità.
Cass. civ. n. 20999/2004
Sono configurabili, e concorrono tra loro, i reati di contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) e falso per soppressione di certificati commesso da privato (artt. 477, 482 e 490 c.p.), nella condotta di chi, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente «passaporto» cartaceo, attestanti l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari, asporti il suddetto marchio per applicarlo, abbinandolo al relativo «passaporto» ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli.
Cass. civ. n. 47684/2003
Non può ritenersi assorbito nel delitto di riciclaggio il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di un'autovettura (art. 490 c.p.), perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del reato di cui all'art. 648 bis c.p., giacché ai fini della configurazione del reato complesso (art. 84 c.p.) è, necessario che una norma di legge operi la fusione in unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.
Cass. civ. n. 22522/2003
Ai fini della sussistenza del reato di falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., non è rilevante la qualificazione dell'atto, in quanto la norma in questione riguarda sia atti pubblici che scritture private, con la sola condizione che si tratti di atti veri. Dunque, integra gli estremi del reato in questione anche la condotta di soppressione di una scrittura privata, intendendosi per tale qualsiasi documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, nel quale sia racchiusa una dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, cioè riguardante qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico. (Nel caso di specie, la S.C. ha qualificato come scrittura privata una domanda di ferie di un pubblico dipendente, con riferimento però al periodo di tempo precedente al deposito ed alla registrazione, e non anche a quello successivo all'apposizione sullo stesso documento del «nulla osta» del segretario comunale e del provvedimento del sindaco, che, in quanto atti amministrativi per oggetto, contenuto e provenienza da pubblico ufficiale, erano tali da conferire all'intero documento carattere di atto pubblico).
Cass. civ. n. 8989/2000
Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto vero la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, dal momento che l'agente, in tal modo, ha reso fisicamente inesistente l'atto stesso sottraendolo alla conoscenza del destinatario, né l'eventuale reperimento del documento quando le indagini di polizia giudiziaria siano state avviate vale ad escludere o neutralizzare l'avvenuto occultamento, rappresentando un post factum irrilevante.
Cass. civ. n. 2907/1999
In tema di soppressione ed occultamento di atti veri, si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia stato custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto gli estremi della norma incriminatrice di cui all'art. 490 c.p. nel comportamento del sindaco che aveva consentito che l'originale di un esposto, recante segnalazioni di presunti favoritismi in campo edilizio, fosse conservato, con modalità tali da non renderlo temporaneamente rintracciabile, all'occorrenza).
Cass. civ. n. 1577/1998
L'azione di un dipendente che strappi e disperda una lettera di contestazione di addebiti disciplinari, precedentemente sottoscritta per ricevuta, e della quale ottenga la disponibilità precaria con una scusa, integra il reato di falso per distruzione previsto dall'art. 490 c.p., dato il valore probatorio del suddetto scritto. Ne consegue che la reazione del datore di lavoro, il quale, nel tentativo di evitare che il reato venga commesso, procuri una lesione personale al dipendente afferrandolo per il polso, realizza, se contenuta nei limiti della finalità perseguita, l'esimente di cui all'art. 52 c.p.
Cass. civ. n. 8893/1996
Risponde di falso per soppressione il direttore di un istituto penitenziario che induce un detenuto a distruggere il registro dei colloqui dei detenuti, la cui tenuta obbligatoria è prescritta dall'art. 35, quattordicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, nonché altra documentazione relativa alla vita dell'istituto, quale i registri perquisizioni familiari detenuti, i registri entrata-uscita detenuti colloqui, i registri colloqui prolungati, data la natura di atto pubblico ricollegabile a tale documentazione.
Cass. civ. n. 2658/1993
Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.
Cass. civ. n. 2436/1993
Non integra il delitto di falso per occultamento previsto dall'art. 490 c.p. il rifiuto, comunque motivato, di rendere accessibile un determinato documento agli aventi diritto, poiché in siffatto comportamento non è ravvisabile un attentato alla fede pubblica. (Fattispecie relativa al rifiuto opposto dal preside di un istituto tecnico agli insegnanti che avevano chiesto di consultare il registro dei verbali del consiglio di istituto e quello dei verbali del collegio dei docenti, allo scopo di salvaguardarne l'integrità e non per sottrarli alla loro funzione).
Cass. civ. n. 8816/1990
La soppressione, la distruzione e l'occultamento della dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione concernente l'Irpef o l'Irpeg, dopo che sia stata presentata all'ufficio delle imposte e sia stata controllata con apposita attestazione protocollare dai funzionari del predetto ufficio, sono punibili ai sensi dell'art. 490 in relazione all'art. 476 c.p. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, quando essa sia stata già presentata all'ufficio delle imposte e controllata con apposita attestazione protocollare, nonché liquidata dai funzionari dell'ufficio, coesistono due atti: l'uno di natura privata (la dichiarazione sottoscritta dal contribuente) e l'altro avente carattere attestativo-probatorio (verifica dei requisiti formali dell'atto ed assegnazione ad esso di un corrispondente numero di protocollo), oltre che certificativo-dispositivo (accertamento della imposta da iscrivere a ruolo), che, redatto dal pubblico ufficiale, in esplicazione di una funzione tipicamente pubblica, rientra nel novero degli atti pubblici.
Cass. civ. n. 4041/1990
In linea di principio è perfettamente configurabile il concorso formale del delitto di furto di un documento con il delitto di falsità per soppressione, dato che le relative norme sanzionatorie tutelano diversi beni giuridici: il patrimonio nel primo caso, la pubblica fede nel secondo; il concorso tra il delitto di furto con quello di falso in parola si configura in concreto tutte le volte in cui la sottrazione non è avvenuta al solo scopo di eliminare il valore probatorio del documento pubblico, ma al fine di trarre dal suo possesso un'utilità specifica e diretta; in tal caso, alla consapevolezza che, per effetto della condotta illecita, l'atto soppresso o occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, si accompagna, nell'animo dell'agente, il fine di trarre il profitto tipico del delitto di furto, realizzandosi, pertanto, quella particolare figura di connessione sostanziale data da una pluralità di reati con azione unica.
Cass. civ. n. 16687/1989
Scopo della norma posta dall'art. 490 c.p. è la tutela della fede pubblica attraverso la conservazione di atti pubblici o scritture private per il loro insostituibile valore documentale. Ne consegue che la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizzano soltanto quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare, mentre non si verificano quando la destinazione probatoria non è compromessa oppure l'atto o la scrittura vengono ricostruiti con equivalenza formale e sostanziale. (La Corte ha affermato il principio, annullando senza rinvio, perché il fatto non sussiste, l'impugnata sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 490 c.p. Nella fattispecie erano stati distrutti i verbali di commissione degli esami di maturità contenuti nel registro delle adunanze, in quanto di comune accordo i commissari avevano deciso di eliminare dal testo alcune frasi di contenuto personale ed estraneo alle operazioni di esame, e l'attività svolta dalla commissione era stata riprodotta nel nuovo registro senza alterazione della verità dei fatti, cosicché era stato redatto un nuovo originale, perfettamente uguale al primo per contenuto e sottoscrizione).
Cass. civ. n. 14525/1989
Il reato di occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., si realizza anche con la sottrazione, di atti giuridicamente rilevanti, per un tempo minimo e strettamente necessario all'esecuzione di un controllo o di un'ispezione da parte dell'organo a ciò preposto, senza che abbiano rilevanza giuridica sulla sussistenza del reato il proposito di restituire gli atti occultati e l'effettiva restituzione di essi dopo un certo tempo.
Cass. civ. n. 12872/1989
Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, poiché alla disposizione di cui all'art. 1, lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità dell'amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi un'interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491, cit., ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.
Cass. civ. n. 9080/1989
Ai fini della configurabilità del dolo del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, è sufficiente la sola consapevolezza che l'atto non sarà in grado di adempiere più a quella funzione probatoria di cui era dotato.
Cass. civ. n. 3763/1988
Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, poiché alla disposizione di cui all'art. 1 lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità della amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi una interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491 citato, ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.
Cass. civ. n. 2878/1988
I rapporti di polizia, e quindi anche quelli sottoscritti dagli agenti di custodia nell'ambito della loro specifica competenza, sono atti pubblici, la cui soppressione integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 490 c.p. (Fattispecie in tema di verbale redatto da vigilatrice penitenziaria nell'esercizio dei poteri di coercizione e di controllo rientranti nell'ambito della polizia penitenziaria).