Art. 490 – Codice penale – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.
[Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.]
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Massime correlate
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 31061/2008
Integra l'elemento soggettivo del delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p. ), la consapevolezza che la condotta nella specie, taglio della parte superiore, in cui sia indicata la data, di alcune bolle di accompagnamento utilizzate successivamente in giudizio per ottenere il pagamento delle relative forniture impedisce all'atto di adempiere alla funzione di prova con la specifica intenzione, nel caso in cui l'atto sia una scrittura privata, di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, che può consistere in un vantaggio qualsiasi, di natura economica o anche soltanto morale e persino legittimo e giuridicamente lecito, sicché non è affatto necessaria a tal fine la prova di un profitto ingiusto.
Cass. civ. n. 41552/2006
Integra il delitto di falso in atto pubblico per soppressione (art. 490 c.p.), la distruzione di riproduzioni fotografiche — nella specie di rilievo dello stato dei luoghi e di verifica di prosecuzione dei lavori — eseguite da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal p.u. redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, che sono atti pubblici ancorché destinate ad essere allegate, con autonoma capacità probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato.
Cass. civ. n. 9611/2006
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo tale da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 490 c.p. nella condotta del Sindaco che, ricevuta, in tale qualità, una missiva che gli comunicava l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico, la protocollava personalmente, impedendo all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale di prenderne visione, per poi consegnarla solo successivamente a quest'ultimo in modo da rendere nota la causa di ineleggibilità, conseguente a detta sentenza di fallimento, quando essa non poteva essere più dichiarata, essendo decorso il termine quinquennale, ex art. 1 L. n. 15 del 1992).
Cass. civ. n. 48086/2004
È configurabile il reato di falso per occultamento di atto pubblico nella condotta del primario ospedaliero il quale sottragga dagli atti dell'ente ospedaliero, occultandola quindi nella propria abitazione, una cartella clinica relativa al ricovero di un paziente, sia pure al dichiarato (e realizzato) scopo di sostituirla con un'altra contenente una più precisa ed accurata descrizione dell'intervento chirurgico subito, durante il ricovero, dal medesimo paziente.
Cass. civ. n. 31742/2004
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri), è necessaria la consapevolezza di frustrare la funzione probatoria dell'atto distrutto, occultato o soppresso. Ne deriva che difetta detta consapevolezza allorché l'agente — risentitosi per ostacoli burocratici al rinnovo del proprio passaporto — reagisca in modo plateale, recuperando immediatamente il passaporto e, quindi, revocando la richiesta di rinnovo, strappandolo in alcune parti nell'evidente convinzione di poter disporre liberamente del documento una volta rientratone in possesso, negandogli, quale esclusivo dominus, la funzione probatoria condizionata al rinnovo di validità.
Cass. civ. n. 22522/2003
Ai fini della sussistenza del reato di falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., non è rilevante la qualificazione dell'atto, in quanto la norma in questione riguarda sia atti pubblici che scritture private, con la sola condizione che si tratti di atti veri. Dunque, integra gli estremi del reato in questione anche la condotta di soppressione di una scrittura privata, intendendosi per tale qualsiasi documento redatto senza l'assistenza del pubblico ufficiale, nel quale sia racchiusa una dichiarazione di volontà o di scienza avente rilevanza giuridica, cioè riguardante qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico. (Nel caso di specie, la S.C. ha qualificato come scrittura privata una domanda di ferie di un pubblico dipendente, con riferimento però al periodo di tempo precedente al deposito ed alla registrazione, e non anche a quello successivo all'apposizione sullo stesso documento del «nulla osta» del segretario comunale e del provvedimento del sindaco, che, in quanto atti amministrativi per oggetto, contenuto e provenienza da pubblico ufficiale, erano tali da conferire all'intero documento carattere di atto pubblico).
Cass. civ. n. 8989/2000
Integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto vero la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, dal momento che l'agente, in tal modo, ha reso fisicamente inesistente l'atto stesso sottraendolo alla conoscenza del destinatario, né l'eventuale reperimento del documento quando le indagini di polizia giudiziaria siano state avviate vale ad escludere o neutralizzare l'avvenuto occultamento, rappresentando un post factum irrilevante.
Cass. civ. n. 2907/1999
In tema di soppressione ed occultamento di atti veri, si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia stato custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile. (Nella fattispecie, la Corte ha riconosciuto gli estremi della norma incriminatrice di cui all'art. 490 c.p. nel comportamento del sindaco che aveva consentito che l'originale di un esposto, recante segnalazioni di presunti favoritismi in campo edilizio, fosse conservato, con modalità tali da non renderlo temporaneamente rintracciabile, all'occorrenza).
Cass. civ. n. 1577/1998
L'azione di un dipendente che strappi e disperda una lettera di contestazione di addebiti disciplinari, precedentemente sottoscritta per ricevuta, e della quale ottenga la disponibilità precaria con una scusa, integra il reato di falso per distruzione previsto dall'art. 490 c.p., dato il valore probatorio del suddetto scritto. Ne consegue che la reazione del datore di lavoro, il quale, nel tentativo di evitare che il reato venga commesso, procuri una lesione personale al dipendente afferrandolo per il polso, realizza, se contenuta nei limiti della finalità perseguita, l'esimente di cui all'art. 52 c.p.
Cass. civ. n. 8893/1996
Risponde di falso per soppressione il direttore di un istituto penitenziario che induce un detenuto a distruggere il registro dei colloqui dei detenuti, la cui tenuta obbligatoria è prescritta dall'art. 35, quattordicesimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, nonché altra documentazione relativa alla vita dell'istituto, quale i registri perquisizioni familiari detenuti, i registri entrata-uscita detenuti colloqui, i registri colloqui prolungati, data la natura di atto pubblico ricollegabile a tale documentazione.
Cass. civ. n. 2658/1993
Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece è richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico.
Cass. civ. n. 2436/1993
Non integra il delitto di falso per occultamento previsto dall'art. 490 c.p. il rifiuto, comunque motivato, di rendere accessibile un determinato documento agli aventi diritto, poiché in siffatto comportamento non è ravvisabile un attentato alla fede pubblica. (Fattispecie relativa al rifiuto opposto dal preside di un istituto tecnico agli insegnanti che avevano chiesto di consultare il registro dei verbali del consiglio di istituto e quello dei verbali del collegio dei docenti, allo scopo di salvaguardarne l'integrità e non per sottrarli alla loro funzione).
Cass. civ. n. 8816/1990
La soppressione, la distruzione e l'occultamento della dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione concernente l'Irpef o l'Irpeg, dopo che sia stata presentata all'ufficio delle imposte e sia stata controllata con apposita attestazione protocollare dai funzionari del predetto ufficio, sono punibili ai sensi dell'art. 490 in relazione all'art. 476 c.p. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, quando essa sia stata già presentata all'ufficio delle imposte e controllata con apposita attestazione protocollare, nonché liquidata dai funzionari dell'ufficio, coesistono due atti: l'uno di natura privata (la dichiarazione sottoscritta dal contribuente) e l'altro avente carattere attestativo-probatorio (verifica dei requisiti formali dell'atto ed assegnazione ad esso di un corrispondente numero di protocollo), oltre che certificativo-dispositivo (accertamento della imposta da iscrivere a ruolo), che, redatto dal pubblico ufficiale, in esplicazione di una funzione tipicamente pubblica, rientra nel novero degli atti pubblici.
Cass. civ. n. 16687/1989
Scopo della norma posta dall'art. 490 c.p. è la tutela della fede pubblica attraverso la conservazione di atti pubblici o scritture private per il loro insostituibile valore documentale. Ne consegue che la lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato si realizzano soltanto quando l'eliminazione di un documento, non riproducibile nella stessa forma, natura o condizione, fa venir meno la prova di un determinato accadimento o di una particolare situazione che il contenuto del documento stesso tendeva a rappresentare, mentre non si verificano quando la destinazione probatoria non è compromessa oppure l'atto o la scrittura vengono ricostruiti con equivalenza formale e sostanziale. (La Corte ha affermato il principio, annullando senza rinvio, perché il fatto non sussiste, l'impugnata sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 490 c.p. Nella fattispecie erano stati distrutti i verbali di commissione degli esami di maturità contenuti nel registro delle adunanze, in quanto di comune accordo i commissari avevano deciso di eliminare dal testo alcune frasi di contenuto personale ed estraneo alle operazioni di esame, e l'attività svolta dalla commissione era stata riprodotta nel nuovo registro senza alterazione della verità dei fatti, cosicché era stato redatto un nuovo originale, perfettamente uguale al primo per contenuto e sottoscrizione).
Cass. civ. n. 14525/1989
Il reato di occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., si realizza anche con la sottrazione, di atti giuridicamente rilevanti, per un tempo minimo e strettamente necessario all'esecuzione di un controllo o di un'ispezione da parte dell'organo a ciò preposto, senza che abbiano rilevanza giuridica sulla sussistenza del reato il proposito di restituire gli atti occultati e l'effettiva restituzione di essi dopo un certo tempo.
Cass. civ. n. 12872/1989
Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, poiché alla disposizione di cui all'art. 1, lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità dell'amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi un'interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491, cit., ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.
Cass. civ. n. 9080/1989
Ai fini della configurabilità del dolo del reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, è sufficiente la sola consapevolezza che l'atto non sarà in grado di adempiere più a quella funzione probatoria di cui era dotato.
Cass. civ. n. 3763/1988
Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, poiché alla disposizione di cui all'art. 1 lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità della amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi una interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491 citato, ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.
Cass. civ. n. 2878/1988
I rapporti di polizia, e quindi anche quelli sottoscritti dagli agenti di custodia nell'ambito della loro specifica competenza, sono atti pubblici, la cui soppressione integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 490 c.p. (Fattispecie in tema di verbale redatto da vigilatrice penitenziaria nell'esercizio dei poteri di coercizione e di controllo rientranti nell'ambito della polizia penitenziaria).
Cass. civ. n. 12109/1987
Il fine specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio è richiesto quale componente essenziale dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 490 c.p., solo quando il documento si identifica in una scrittura privata, in quanto il falso avente ad oggetto la scrittura privata assurge a giuridica rilevanza solo in presenza di una delle due finalità indicate dall'art. 485 c.p. (procurare a sé o ad altri un vantaggio, ovvero recare ad altri un danno), ma non già quando l'attività delittuosa ha avuto ad oggetto un atto pubblico.
Cass. civ. n. 4193/1985
La soppressione, distruzione o occultamento, da parte di privati, di targhe automobilistiche — ossia di documenti a contenuto meramente dichiarativo, con i quali si attestano, ai fini dell'immediata individuazione di ciascun autoveicolo, i dati di identificazione dello stesso, che risultano da preesistenti atti della pubblica amministrazione — riferendosi ad una certificazione amministrativa e non già ad un atto pubblico, integra il delitto di cui al combinato disposto degli artt. 477, 482, 490 c.p.
Cass. civ. n. 3518/1985
Ai fini della configurabilità del delitto di cui agli artt. 476 e 490 c.p. non occorre alcun dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto soppresso non sarà in condizioni di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, in quanto la norma penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Né occorre che dalla distruzione discenda un vantaggio personale per il suo autore o un danno effettivo per la pubblica amministrazione: il nocumento potenziale è inerente, infatti, alla circostanza che l'ente pubblico resti privo della materiale disponibilità del documento. In proposito, quindi, non ha rilevanza, per la sussistenza del reato, il fatto che si possa provvedere, anche in tempi brevi, alla riproduzione del documento. (Fattispecie in tema di distruzione di registri delle presenze compilati dalla segreteria di una scuola pubblica).
Cass. civ. n. 4946/1984
Ai fini dell'ipotizzabilità del reato di falso per soppressione è sufficiente un'azione idonea cosciente e volontaria; non hanno invece alcuna rilevanza le modalità di realizzazione dell'azione medesima, poiché la scelta di queste, fra le tante possibili, attiene alle motivazioni interne del soggetto, le quali restano al di fuori dello schema tipico e degli elementi essenziali del reato.
Cass. civ. n. 10580/1983
La norma di cui all'art. 490 c.p. prevede il falso per soppressione o distruzione di qualsiasi specie di atti provenienti da pubblico ufficiale, ivi comprese le certificazioni e autorizzazioni amministrative, come è dato rilevare sia dalla ivi prevista atto pubblico-scrittura privata comprendente qualsiasi documento pubblico o privato, sia dall'esplicito e inequivocabile richiamo al falso materiale relativo ai certificati e autorizzazioni amministrative, operate con la previsione della sanzione rispettivamente dettata per le ipotesi, di falsi materiali di cui agli artt. 474, 477, 482 e 485 c.p.
Cass. civ. n. 8495/1983
L'erede testamentario, che sopprima il testamento olografo, risponde del reato punito dall'art. 490 c.p. L'erede infatti, abbia o meno accettato l'eredità, non ha diritto di distruggere il testamento stesso, del quale non ha potere esclusivo di disposizione, ma è tenuto viceversa a provvedere a renderlo pubblico, appena abbia notizia della morte del testatore.
Cass. civ. n. 6861/1983
Non osta all'applicazione del principio di specialità fra il reato di danneggiamento e quello di soppressione di atti, la diversità del bene protetto (nel danneggiamento il patrimonio, nel falso per soppressione la fede pubblica), in quanto l'inciso dell'art. 15 c.p. «stessa materia» non può intendersi come «identico bene giuridico», essendo irrilevante soltanto che tra le diverse fattispecie normative esista un rapporto del genere a specie.
Cass. civ. n. 3307/1983
Ad integrare il reato di cui all'art. 490 c.p. è sufficiente che l'avente diritto sia stato privato anche temporaneamente della disponibilità del documento.
Cass. civ. n. 4743/1982
L'art. 490 c.p. punisce chiunque distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri. La scrittura predisposta dal pubblico ufficiale, anche se da lui non sottoscritta perché la dichiarazione inserita a verbale non è stata completata, non può considerarsi giuridicamente inesistente, trattandosi di atto vero anche se incompleto, posto in essere da soggetto pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione, con la conseguenza che l'autore della soppressione dell'atto risponde ai sensi dell'art. 490 c.p., pur se assuma che le dichiarazioni siano state erroneamente verbalizzate. (Fattispecie relativa a lacerazione di verbale di interrogatorio da parte dell'imputato, mentre il giudice raccoglieva le dichiarazioni: la Suprema Corte ha rilevato al riguardo che l'imputato ha diritto a farsi rileggere le dichiarazioni rese, apportando rettifiche o precisazioni, ma non può certo sopprimere l'atto mentre è in fase di formazione).
Cass. civ. n. 3716/1982
Il reato di falso previsto dall'art. 490 c.p. è configurabile anche quando il contenuto del documento possa essere ricostruito attraverso atti originali (duplicati) o sia stato riprodotto in atti derivativi o sia desumibile aliunde.
Cass. civ. n. 1272/1970
L'oggetto giuridico del delitto di cui all'art. 490 c.p. è la pubblica fede; pertanto se un documento viene distrutto al fine di eliminare la efficacia probatoria non è configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo ultimo, infatti, ha per presupposto che il soggetto agisca per l'esercizio di un preteso diritto e che possa ricorrere al giudice, anziché alla privata violenza, per far valere la sua pretesa.