Cass. pen. n. 3518 del 17 aprile 1985

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del delitto di cui agli artt. 476 e 490 c.p. non occorre alcun dolo specifico, essendo sufficiente la consapevolezza che l'atto soppresso non sarà in condizioni di adempiere alla funzione di prova che gli è propria, in quanto la norma penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Né occorre che dalla distruzione discenda un vantaggio personale per il suo autore o un danno effettivo per la pubblica amministrazione: il nocumento potenziale è inerente, infatti, alla circostanza che l'ente pubblico resti privo della materiale disponibilità del documento. In proposito, quindi, non ha rilevanza, per la sussistenza del reato, il fatto che si possa provvedere, anche in tempi brevi, alla riproduzione del documento. (Fattispecie in tema di distruzione di registri delle presenze compilati dalla segreteria di una scuola pubblica).

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