Cass. pen. n. 4946 del 28 maggio 1984
Testo massima n. 1
Ai fini dell'ipotizzabilità del reato di falso per soppressione è sufficiente un'azione idonea cosciente e volontaria; non hanno invece alcuna rilevanza le modalità di realizzazione dell'azione medesima, poiché la scelta di queste, fra le tante possibili, attiene alle motivazioni interne del soggetto, le quali restano al di fuori dello schema tipico e degli elementi essenziali del reato.
Testo massima n. 2
Ai fini della configurabilità del reato di falso per soppressione non si richiede la materiale distruzione dell'atto, essendo sufficiente che all'azione criminosa consegua una immutazione del vero nel senso che risulti falsamente inesistente l'atto soppresso o occultato. (Nella specie è stato ritenuto ipotizzabile il reato nel comportamento di un direttore di sezione di cancelleria che aveva depositato in archivio numerosi atti e fascicoli processuali non ancora definiti o in attesa di ulteriore corso, omettendo le relative registrazioni ed eliminandoli dai riepiloghi annuali come se fossero stati definiti).
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