Cass. pen. n. 8816 del 15 giugno 1990
Testo massima n. 1
La soppressione, la distruzione e l'occultamento della dichiarazione dei redditi ai fini della tassazione concernente l'Irpef o l'Irpeg, dopo che sia stata presentata all'ufficio delle imposte e sia stata controllata con apposita attestazione protocollare dai funzionari del predetto ufficio, sono punibili ai sensi dell'art. 490 in relazione all'art. 476 c.p. Nella dichiarazione dei redditi, infatti, quando essa sia stata già presentata all'ufficio delle imposte e controllata con apposita attestazione protocollare, nonché liquidata dai funzionari dell'ufficio, coesistono due atti: l'uno di natura privata (la dichiarazione sottoscritta dal contribuente) e l'altro avente carattere attestativo-probatorio (verifica dei requisiti formali dell'atto ed assegnazione ad esso di un corrispondente numero di protocollo), oltre che certificativo-dispositivo (accertamento della imposta da iscrivere a ruolo), che, redatto dal pubblico ufficiale, in esplicazione di una funzione tipicamente pubblica, rientra nel novero degli atti pubblici.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi