Cass. pen. n. 12872 del 25 settembre 1989
Testo massima n. 1
Il delitto di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 c.p., allorché concerna cambiali od altri titoli di credito trasmissibili per girata od al portatore, deve ritenersi incluso nel provvedimento di amnistia concesso con D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, poiché alla disposizione di cui all'art. 1, lett. d) di tale provvedimento, che prevede l'applicabilità dell'amnistia al delitto di falso previsto dall'art. 491 c.p., deve darsi un'interpretazione estensiva. Infatti, il legislatore, con l'art. 491, cit., ha equiparato il falso in testamento olografo o in titoli di credito — quoad poenam e a tal fine soltanto — al falso in atto pubblico, riconoscendone, tuttavia, la minore gravità allorché abbia per oggetto i titoli di credito, comprendendolo nell'amnistia: ne deriva che una tale ratio e la equiparabilità del falso per soppressione, di cui all'art. 490 c.p., al falso materiale, induce a ritenere che nella formula della lett. d) egli abbia inteso comprendere anche il primo reato.
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