Cass. pen. n. 6861 del 16 luglio 1983

Testo massima n. 1


Non osta all'applicazione del principio di specialità fra il reato di danneggiamento e quello di soppressione di atti, la diversità del bene protetto (nel danneggiamento il patrimonio, nel falso per soppressione la fede pubblica), in quanto l'inciso dell'art. 15 c.p. «stessa materia» non può intendersi come «identico bene giuridico», essendo irrilevante soltanto che tra le diverse fattispecie normative esista un rapporto del genere a specie.

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