Cass. pen. n. 4743 del 8 maggio 1982
Testo massima n. 1
L'art. 490 c.p. punisce chiunque distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri. La scrittura predisposta dal pubblico ufficiale, anche se da lui non sottoscritta perché la dichiarazione inserita a verbale non è stata completata, non può considerarsi giuridicamente inesistente, trattandosi di atto vero anche se incompleto, posto in essere da soggetto pubblico nell'esercizio di una pubblica funzione, con la conseguenza che l'autore della soppressione dell'atto risponde ai sensi dell'art. 490 c.p., pur se assuma che le dichiarazioni siano state erroneamente verbalizzate. (Fattispecie relativa a lacerazione di verbale di interrogatorio da parte dell'imputato, mentre il giudice raccoglieva le dichiarazioni: la Suprema Corte ha rilevato al riguardo che l'imputato ha diritto a farsi rileggere le dichiarazioni rese, apportando rettifiche o precisazioni, ma non può certo sopprimere l'atto mentre è in fase di formazione).
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