Cass. pen. n. 6940 del 15 luglio 1981
Testo massima n. 1
La tutela penale predisposta dall'art. 491 c.p. in relazione alla falsità in titoli di credito, ha per oggetto anzitutto la fede pubblica, che rispetto alla norma si pone come interesse primario, ed ha anche per oggetto il diritto di credito che nel titolo è incorporato, con la conseguenza che la lesione di tale diritto patrimoniale deve ritenersi ricompresa nell'ambito della previsione normativa. Ne deriva che l'importo del titolo deve essere preso in considerazione e valutato come «danno», ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., quale diminuzione patrimoniale determinata direttamente dall'azione del colpevole con la compiuta falsificazione del titolo e con la sua negoziazione mediante trasferimento ad altri o mediante presentazione per l'incasso.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi