Cass. pen. n. 2672 del 22 febbraio 1980

Testo massima n. 1


In caso di sottoscrizione della cambiale con nome diverso da quello anagrafico il delitto di falso può essere escluso solamente nel caso in cui il diverso nome riveli sicuramente e immediatamente la vera persona dell'autore essendo con tale nome conosciuto nei rapporti sociali. In tal caso, infatti, la sottoscrizione implica un errore sul nome, ma non anche sulla identità della persona dell'autore del titolo.

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