Cass. pen. n. 608 del 21 gennaio 1978
Testo massima n. 1
Ad integrare l'elemento soggettivo del reato di falso in assegno, è sufficiente il semplice scopo di procurare a sé o ad altri una qualsiasi forma di utilità, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo richiesto il fine ingiusto di arrecare danno a terzi.
Testo massima n. 2
Ai fini della consumazione del delitto di falso in assegni, la condizione dell'uso si verifica con qualsiasi forma di circolazione e di utilizzazione del titolo falsificato, e cioè quando l'assegno esce dalla disponibilità individuale del colpevole per una destinazione ed un impiego giuridicamente rilevanti, collegati al conseguimento di uno degli scopi inerenti alla funzione del titolo (nella specie, la presentazione per l'incasso).
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