Cass. pen. n. 19502 del 7 giugno 2006

Testo massima n. 1


In tema di falso, i certificati di deposito al portatore emessi da un istituto bancario non rientrano nella previsione di cui all'art. 458, secondo comma c.p., essendo configurabili, in relazione alla loro eventuale contraffazione o alterazione, esclusivamente i reati previsti dall'art. 491 c.p.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE