Cass. pen. n. 5540 del 3 giugno 1982

Testo massima n. 1


Il reato di falsità in titolo di credito è, per effetto dell'art. 493 bis c.p., divenuto punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità d'ufficio per le falsità concernenti un testamento olografo; sicché tale enucleazione, avente carattere di eccezione, testimonia che le falsità sulle altre scritture private equiparate agli atti pubblici quoad poenam sono punibili solo a seguito della privata doglianza.

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