Cass. pen. n. 23587 del 30 maggio 2013

Testo massima n. 1


Il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo se l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, e, cioè, quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla mendace affermazione, contenuta in una querela di falso proposta davanti al giudice tributario, della non autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad una relata di notifica, sul rilievo che trattasi di mera prospettazione difensiva).

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