Art. 483 – Codice penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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