Art. 483 – Codice penale – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [449], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 34024/2024
Non integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa indicazione della data di inizio dei lavori contenuta nella comunicazione asseverata di cui all'art. 6-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (c.i.l.a.), trattandosi di atto di natura informativa, non riconducibile ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in difetto di una norma giuridica che attribuisca a tale comunicazione efficacia probatoria.
Cass. civ. n. 7397/2024
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 3015/2024
Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influendo la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).
Cass. civ. n. 17419/2023
Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Cass. civ. n. 40800/2022
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen., ove la falsa dichiarazione sia prevista "ex se" come reato, può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto cui l'attestazione inerisca di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo, a condizione che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 45012/2021
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva diretta al pubblico registro automobilistico, dichiari falsamente di voler esportare un veicolo in paesi esterni all'Unione Europea.
Cass. civ. n. 305/2021
Non integra il delitto di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, all'atto di iscrizione nell'albo professionale, nel sottoscrivere una dichiarazione di atto notorio, ometta di indicare le iscrizioni relative a condanne definitive, delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato penale. (Fatto commesso prima dell'introduzione del comma 8 dell'art. 28 d.P.R. n. 313/2002).
Cass. civ. n. 28316/2021
Commette il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il pubblico funzionario che nei fogli di viaggio attesti falsamente l' "avvenuta missione", trattandosi di dichiarazioni certificative destinate a provare la verità dei fatti attestati.
Cass. civ. n. 18711/2021
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l'attestazione di ricezione da parte dell'organo di polizia, perché l'attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.
Cass. civ. n. 14369/2021
Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità del delitto nel caso di falsa attestazione del difensore di essere procuratore antistatario nella richiesta di distrazione delle spese di giudizio ed onorari a proprio favore, rilevando che la dichiarazione in questione ha effetti esclusivamente processuali, individuando le parti del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite in conseguenza della soccombenza, senza incidere sull'esistenza dell'obbligazione stessa fra cliente e avvocato).
Cass. civ. n. 838/2020
Non sussiste il dolo di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico quando, con l'attestazione di non avere riportato condanne penali, resa in sede di dichiarazione sostitutiva, l'agente ometta di menzionare un'applicazione di pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del dolo per il lungo tempo trascorso dalla sentenza di patteggiamento, applicativa della sola pena pecuniaria e per l'intervenuta abrogazione delle disposizioni di settore che richiedevano la dichiarazione certificativa).
Cass. civ. n. 31833/2020
Integra il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. la falsa dichiarazione di trasferimento della propria dimora abituale resa ai fini della iscrizione anagrafica per mutamento della residenza, trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la qualificazione della dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, atteso che l'art. 76 del medesimo d.P.R. punisce indifferentemente le falsità compiute negli atti elencanti nelle suddette norme).
Cass. civ. n. 12733/2020
Integra il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio, da parte di un esperto qualificato iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), che, in assenza delle stesse, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio. (Fattispecie relativa alla asseverazione da parte di un tecnico incaricato, mediante falso giuramento reso al cancelliere, di una relazione peritale dallo stesso redatta, nella quale si attestava, contrariamente al vero, che l'immobile oggetto di verifica non aveva subito, in epoca successiva ad una determinata data, interventi edilizi per i quali era necessario il rilascio di concessione edilizia).
Cass. civ. n. 37556/2019
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46, comma 1, lett. aa), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo previgente all'ultima modifica - dichiari di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale.
Cass. civ. n. 15802/2019
La falsa attestazione di regolare revisione, apposta con falso tagliando sulla carta di circolazione di un autoveicolo, non inficiando la validità del documento nella sua interezza ed essendo emendabile con la cancellazione parziale prevista dall'art. 537, comma 2, cod. proc. pen., non giustifica la confisca del documento.
Cass. civ. n. 44097/2018
In tema di delitto di falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen. il dolo di concorso è costituito dalla volontà cosciente di compiere il fatto nella consapevolezza di agire contro il dovere di dichiarare il vero e di contribuire all'altrui condotta seppur unilateralmente, o senza concerto, anche senza convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altri concorrenti. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la condanna per concorso nel delitto di falsità ideologica del rappresentante legale di una società che aveva fornito al proprio consulente dati non veritieri con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa all'Agenzia delle Dogane).
Cass. civ. n. 27702/2018
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta all'amministrazione penitenziaria ai fini del rinnovo di una convenzione professionale, dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato in precedenza avviso di richiesta di proroga delle indagini preliminari per altro reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'interessato, una volta venuto a conoscenza di una pendenza giudiziaria, deve accertarsi presso la segreteria del pubblico ministero circa l'intervenuta archiviazione del procedimento e non affidarsi alla sola circostanza che sia trascorso il termine previsto dall'art. 405 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 17774/2017
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa attestazione sostitutiva di certificazione relativa allo status di disoccupato di alcuni componenti il proprio nucleo familiare - resa ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000) - al fine di incidere sulla formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di dichiarazione preordinata a provare la verità dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 31078/2017
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. l'attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento per convalida di sfratto nonostante il pagamento parziale da parte del locatario di due dei canoni mensili dovuti, accettati dallo stesso locatore. (Nella specie, la Corte ha escluso la natura valutativa di giudizio di tale dichiarazione di persistente morosità effettuata dai locatori di un appartamento per il tramite del loro difensore e procuratore).
Cass. civ. n. 25468/2015
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall'ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.
Cass. civ. n. 1205/2015
Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che depositi presso l'ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.
Cass. civ. n. 51107/2014
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato condanne penali, attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l'apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio, al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti l'esercizio di un'attività commerciale, in quanto l'inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali o civili prevista dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 giugno 2000 n. 193, recante modifiche all'art. 20 della l. n. 354 del 1975, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l'associazione in cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991, non opera in riferimento all'esercizio di attività di impresa.
Cass. civ. n. 47601/2014
Sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall'art. 38, comma secondo, lett. c), d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara).
Cass. civ. n. 1145/2014
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa attestazione di distruzione accidentale della carta di identità effettuata mediante dichiarazione resa all'ufficio anagrafe del Comune, in quanto tale dichiarazione è destinata a provare la verità del fatto della distruzione, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato.
Cass. civ. n. 26698/2013
Il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio pubblico cui è destinata.
Cass. civ. n. 23587/2013
Il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo se l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, e, cioè, quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla mendace affermazione, contenuta in una querela di falso proposta davanti al giudice tributario, della non autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad una relata di notifica, sul rilievo che trattasi di mera prospettazione difensiva).
Cass. civ. n. 9063/2013
Integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del passaporto, in quanto con essa si attesta in un atto pubblico un fatto del quale l'atto è destinato a provare la verità, con l'effetto di innescare l'attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato.
Cass. civ. n. 42524/2012
Risponde del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) colui che falsamente attesti l'avvenuto completamento delle opere edilizie entro i termini utili per il rilascio della concessione in sanatoria anche dopo l'abrogazione della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 attuata attraverso il d.l.vo n. 445 del 2000, rilevando, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la destinazione, lo scopo e gli effetti della falsa dichiarazione.
Cass. civ. n. 2072/2012
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 4 aprile 1968, n. 15, il diritto al riconoscimento dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104, per accudire un familiare portatore di handicap, in realtà deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.
Cass. civ. n. 5962/2012
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda, ex art. 46 e 76 D.L.vo n. 45 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media secondaria, trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche con riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma.
Cass. civ. n. 39610/2011
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato per un controllo dalla Polizia alla guida della propria autovettura, dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa.
Cass. civ. n. 30099/2011
Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la procedura di ammortamento, presentato al Presidente del Tribunale, in quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica.
Cass. civ. n. 24866/2011
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di autocertificazione indirizzata al Consiglio superiore della magistratura e preordinata ad ottenere la nomina a vice procuratore onorario, dichiari falsamente di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, pur rivestendo la carica di consigliere comunale; né, in tal caso è applicabile l'art. 51 c.p., sub specie di diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitarne le funzioni, in quanto sussiste l'obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale.