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Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile [ 449 ], la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 41768/2017

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e non il più grave delitto di cui all’art. 479 cod. pen., la predisposizione da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società dell’elenco riepilogativo dei soci presenti, da allegare al verbale di assemblea redatto dal notaio, contenente indicazioni mendaci o false firme di delega. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elenco dei soci presenti assolve alla specifica funzione di attestare al notaio la composizione dell’assemblea al fine di consentire il controllo della validità delle deliberazioni assunte).

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Cass. pen. n. 31078/2017

Integra il reato di cui all’art. 483 cod. pen. l’attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento per convalida di sfratto nonostante il pagamento parziale da parte del locatario di due dei canoni mensili dovuti, accettati dallo stesso locatore. (Nella specie, la Corte ha escluso la natura valutativa di giudizio di tale dichiarazione di persistente morosità effettuata dai locatori di un appartamento per il tramite del loro difensore e procuratore).

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Cass. pen. n. 17774/2017

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa attestazione sostitutiva di certificazione relativa allo status di disoccupato di alcuni componenti il proprio nucleo familiare – resa ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445 del 2000) – al fine di incidere sulla formazione della graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, trattandosi di dichiarazione preordinata a provare la verità dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale.

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Cass. pen. n. 15228/2017

Bene immobile è soltanto quello incorporato o materialmente congiunto al suolo, e non anche quello meramente aderente ad esso, con mezzi aventi la sola funzione di ottenerne la stabilità necessaria all’uso. Pertanto, uno o più aereomobili in disuso, anche se accatastati e destinati a struttura di ricezione nell’ambito di un complesso immobiliare, vanno qualificati come beni mobili giacché, sia pure attraverso un intervento costoso, sono rimovibili senza che ne sia alterata la struttura, con conseguente inoperatività, rispetto ad essi, degli istituti dell’accessione, della superficie e della servitù.

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Cass. pen. n. 25468/2015

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato, fornito dall’ente appaltante, dichiarando di non avere subìto condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di due risalenti condanne per reati fiscali e fallimentari, stante la plausibilità dell’assenza in capo all’imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

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Cass. pen. n. 1205/2015

Non integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che depositi presso l’ufficio del registro delle imprese, tenuto dai funzionari della Camera di commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, in quanto non sussiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all’attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

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Cass. pen. n. 51107/2014

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, avendo riportato condanne penali, attesta falsamente di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’apertura di un esercizio di vendita di beni al dettaglio, al fine di consentire ad una cooperativa di ex detenuti l’esercizio di un’attività commerciale, in quanto l’inapplicabilità delle incapacità derivanti da condanne penali o civili prevista dall’art. 5, comma secondo, della legge 22 giugno 2000 n. 193, recante modifiche all’art. 20 della l. n. 354 del 1975, per la costituzione e lo svolgimento dei rapporti di lavoro nonché per favorire l’associazione in cooperative sociali “ex lege”n. 381 del 1991, non opera in riferimento all’esercizio di attività di impresa.

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Cass. pen. n. 47601/2014

Sussiste il “falso innocuo”quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 38, comma secondo, lett. c), d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara).

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Cass. pen. n. 1145/2014

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa attestazione di distruzione accidentale della carta di identità effettuata mediante dichiarazione resa all’ufficio anagrafe del Comune, in quanto tale dichiarazione è destinata a provare la verità del fatto della distruzione, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato.

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Cass. pen. n. 26698/2013

Il delitto di falso ideologico di cui all’art. 483 c.p., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all’ufficio pubblico cui è destinata.

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Cass. pen. n. 23587/2013

Il delitto previsto dall’art. 483 c.p. sussiste solo se l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, è destinato a provare la verità dei fatti attestati, e, cioè, quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alla mendace affermazione, contenuta in una querela di falso proposta davanti al giudice tributario, della non autenticità della sottoscrizione apposta in calce ad una relata di notifica, sul rilievo che trattasi di mera prospettazione difensiva).

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Cass. pen. n. 9063/2013

Integra il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la falsa denuncia di smarrimento del passaporto, in quanto con essa si attesta in un atto pubblico un fatto del quale l’atto è destinato a provare la verità, con l’effetto di innescare l’attivazione del procedimento amministrativo di rilascio del duplicato.

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Cass. pen. n. 42524/2012

Risponde del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) colui che falsamente attesti l’avvenuto completamento delle opere edilizie entro i termini utili per il rilascio della concessione in sanatoria anche dopo l’abrogazione della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 attuata attraverso il d.l.vo n. 445 del 2000, rilevando, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la destinazione, lo scopo e gli effetti della falsa dichiarazione.

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Cass. pen. n. 2072/2012

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 4 aprile 1968, n. 15, il diritto al riconoscimento dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104, per accudire un familiare portatore di handicap, in realtà deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.

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Cass. pen. n. 39610/2011

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato per un controllo dalla Polizia alla guida della propria autovettura, dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa.

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Cass. pen. n. 30099/2011

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la falsa attestazione di smarrimento di un libretto di deposito al portatore fatta in sede di ricorso, per la procedura di ammortamento, presentato al Presidente del Tribunale, in quanto detto ricorso è atto del privato privo di natura pubblicistica.

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Cass. pen. n. 24866/2011

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di autocertificazione indirizzata al Consiglio superiore della magistratura e preordinata ad ottenere la nomina a vice procuratore onorario, dichiari falsamente di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa in materia, pur rivestendo la carica di consigliere comunale; né, in tal caso è applicabile l’art. 51 c.p., sub specie di diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitarne le funzioni, in quanto sussiste l’obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di là di qualsiasi facoltà di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilità nel termine previsto dalla legislazione speciale.

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Cass. pen. n. 23211/2011

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che – in sede di dichiarazione allegata al contratto di fornitura di energia elettrica, stipulato con l’ENEL – attesti di adibire l’energia ad un uso diverso da quello reale (nella specie ad irrigazione agricola anziché all’interno di immobili abusivi), trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 48 D.P.R. n. 309 del 1991, destinata a provare la verità delle asseverazioni in essa contenute; inoltre, tale dichiarazione è resa a funzionario dell’ENEL, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, posto che, a tal fine, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione.

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Cass. pen. n. 7537/2011

Il reato di falso di cui all’art. 483 c.p. resta assorbito in quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato in tutti i casi in cui l’uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscano elementi essenziali di quest’ultimo, pur quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima di erogazione – euro 3.999,96 -, dia luogo a una mera violazione amministrativa.

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Cass. pen. n. 42871/2010

Non integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale riportato, perché il reato si configura soltanto se una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati, collegando l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero. (In motivazione, la S.C. ha richiamato il disposto dell’art. 46, comma primo, lett. m.) del D.L.vo 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

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Cass. pen. n. 42665/2010

Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico la dichiarazione relativa al conseguimento di un diploma scolastico contenente la falsa indicazione del giudizio finale, in quanto il giudizio, al pari del voto, costituisce una specificazione del conseguimento di un determinato titolo di studio. (Nella specie, la Corte ha disatteso l’eccezione difensiva fondata sull’art. 46, comma primo, lett. m.) del D.L.vo 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede come fatti soggetti ad autocertificazione il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche il giudizio o il voto riportato).

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Cass. pen. n. 37237/2010

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto ed in particolare di non avere riportato condanne penali consistite in sentenze di applicazione della pena; né, in tal caso, il decorso del quinquennio di cui all’art. 445 c.p.p. rileva ai fini della sussistenza della buona fede posto che l’effetto estintivo legato al decorso del termine, quantunque “ope legis”, richiede pur sempre un provvedimento del giudice che verifichi la sussistenza dei presupposti di legge.

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Cass. pen. n. 35845/2010

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessità e l’urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato – sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. – ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all’accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.

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Cass. pen. n. 28529/2010

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del privato che – in sede di atto di compravendita – dichiari falsamente al notaio rogante la sussistenza della procura, in realtà revocata, a contrattare in nome e per conto del fratello la cessione di quote nonchè la vendita di proprietà immobiliari ad altra società, in quanto detto atto non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine alle loro qualità personali.

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Cass. pen. n. 26182/2010

In tema di falsità documentali, integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la falsa dichiarazione del privato – in sede di atto sostitutivo di notorietà – in ordine ai propri redditi preordinata ad ottenere la percezione degli assegni familiari; né è necessario, a tal fine, che l’autore del documento sia indicato mediante la sottoscrizione, essendo sufficiente, come nella specie, l’apposizione di una sigla e, comunque, che egli sia individuabile in virtù di elementi contenuti nel documento o da esso richiamati.

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Cass. pen. n. 26031/2010

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. la falsità ideologica dei fogli di trasporto di soggetti emodializzati presso centri di dialisi, che hanno natura di atti pubblici, trattandosi di documenti amministrativi destinati a provare la verità delle dichiarazioni dei privati in essi riportati, che vengono recepite quali condizioni per l’emanazione di mandati di pagamento da parte delle AA.SS.LL. competenti. (Fattispecie nella quale la falsità consisteva nella falsa attestazione dell’effettuazione di viaggi singoli, laddove si trattava di viaggi collettivi).

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Cass. pen. n. 21580/2010

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto. (Fattispecie in tema di dichiarazione sostitutiva di certificazione della condizione economica familiare finalizzata al conseguimento di una borsa di studio).

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Cass. pen. n. 16275/2010

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all’art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, allegata ad istanza preordinata ad ottenere il passaporto, attesti falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del passaporto.

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Cass. pen. n. 2978/2010

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione dell’opera da sanare, considerato che l’ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata – con esclusione di produzioni documentali ulteriori – e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico.

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Cass. pen. n. 2088/2010

Non integra gli estremi dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento – che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 445, comma primo bis, c.p.p., non implica un accertamento della penale responsabilità dell’imputato – e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 del 2000 e n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltà interpretative, rendono plausibile l’assenza in capo all’imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni.

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Cass. pen. n. 39340/2009

Integra il reato di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato la condotta del privato che, in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiari un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, al fine di ottenere il conseguimento di un canone meno elevato per l’affitto di un alloggio appartenente alla locale Provincia e gestito dall’ATER, trattandosi di erogazioni pubbliche di natura assistenziali; in tal caso il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico è assorbito nella fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p., anche nell’ipotesi in cui il fatto integri una mera violazione amministrativa.

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Cass. pen. n. 25469/2009

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attesti falsamente di non avere subìto condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l’inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell’atto, escludendo perciò stesso l’innocuità del falso.

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Cass. pen. n. 21467/2009

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del coniuge che, in sede di istanza di trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, dichiari, contrariamente al vero, che l’altro coniuge è a conoscenza e non si oppone alla suddetta istanza, considerato che la previsione di cui all’art. 8 dell’Accordo di revisione del concordato con la S.Sede prevede che la trascrizione del matrimonio possa essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro.

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Cass. pen. n. 15485/2009

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsità sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.

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Cass. pen. n. 7752/2009

Integra la condotta di falsità materiale in atto pubblico la falsificazione di atti contenuti nei supporti del sistema informatico di un ente pubblico, anche quando gli stessi siano documentati in forma cartacea. (Nella specie, era stato alterato nel sistema informatico di un ospedale il contenuto di un referto medico).

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Cass. pen. n. 6063/2009

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al Comune e preordinata ad ottenere la reintestazione dell’autorizzazione amministrativa relativa ad un pubblico esercizio, attesti falsamente di non aver riportato condanne penali, in quanto detta autocertificazione riveste la funzione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) di provare i fatti attestati, evitando al privato l’onere di provarli con la produzione di certificati (nella specie certificato del casellario giudiziale) e così collegando l’efficacia probatoria dell’atto al dovere del dichiarante di dichiarare il vero.

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Cass. pen. n. 47558/2008

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenta false attestazioni, in ordine alla disponibilità dei mezzi necessari all’espletamento dell’attività di gestione dei rifiuti, al fine di conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, atteso che quest’ultimo è organismo pubblico e l’iscrizione acquista anche carattere pubblicistico, costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare d’appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.

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Cass. pen. n. 40374/2008

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, attesti falsamente – in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di partecipazione a gare per l’affidamento di lavori pubblici, l’insussistenza di cause di esclusione previste dalla legge, omettendo di dichiarare che il vicepresidente della stessa società, dotato di poteri di rappresentanza conferitigli dal C.d.A.,. aveva subito una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444, c.p.p., per i reati di falso in atto pubblico, truffa in danno di ente pubblico e corruzione attiva propria.

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Cass. pen. n. 35999/2008

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico e non quello di falso per induzione del P.U. in atto pubblico la condotta del privato, parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, in quanto, in tal caso, sussiste a carico del privato l’obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell’immobile oggetto d’alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosi d’obbligo preordinato alla tutela d’interessi pubblici, connessi all’ordinata trasformazione del territorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, mentre nessun obbligo di verificare la corrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul notaio rogante, tenuto solo a recepire le dichiarazioni del privato in ordine all’esistenza e agli estremi della concessione. (Nella specie, le mendaci dichiarazioni riguardavano la condizione giuridica d’immobili costituenti in origine spazi tecnici, cantine, soffitti ecc., trasformati illecitamente in unità abitative ).

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Cass. pen. n. 33382/2008

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l’esistenza di un dovere giuridico dell’attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell’atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall’art. 483 c.p. la condotta del privato che nella «dichiarazione di morte » indichi falsamente circostanze diverse dall’avvenuto decesso di una persona.

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Cass. pen. n. 28210/2008

In tema di falsità documentali, integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. ) e non quello di falso per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 c.p. ) la falsa dichiarazione in ordine ai beni da ricomprendere nell’asse ereditario, rilasciata dal privato al pubblico ufficiale che, nel caso di accettazione con beneficio di inventario, rediga il relativo verbale, in quanto detto verbale costituisce atto pubblico preordinato a descrivere l’entità del patrimonio del defunto attraverso gli accertamenti dello stesso pubblico ufficiale che redige l’atto, riportando (ex art. 192 disp. att. c.p.c. ) anche le dichiarazioni del privato, il quale ha l’obbligo di dire la verità, trattandosi di atto destinato a provare la verità dei fatti; né, a tal fine, rileva il fatto che sia possibile superare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal privato tramite ulteriori accertamenti che, comunque, interverrebbero quando il falso è già consumato.

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Cass. pen. n. 13556/2008

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p. ) la condotta di colui che attesti falsamente il possesso dei requisiti morali richiesti, ex art. 5, commi secondo e quarto D.L.vo n. 114 del 1998, per l’esercizio di attività commerciali omettendo ancorché il modulo sottoscritto indichi esplicitamente tutte le ipotesi ostative e tutti gli avvertimenti per il caso di falsità di avere subito una sentenza di applicazione della pena per delitto (nella specie ricettazione ), in quanto le dichiarazioni sostitutive, attestanti stati e qualità personali, ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale » e, d’altro canto, l’atto nel quale tali dichiarazioni sono trasfuse è destinato a provare la verità dei fatti attestati e a produrre specifici effetti.

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Cass. pen. n. 12019/2008

Il reato di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 – che sanziona le falsità o le omissioni nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni per l’attestazione delle condizioni di reddito in vista dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato – è integrato non già da qualsivoglia infedele attestazione ma dalle dichiarazioni con cui l’istante affermi, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello fissato dal legislatore come soglia di ammissibilità, ovvero neghi o nasconda mutamenti significativi del reddito dell’anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di detta soglia. Ne deriva che la norma di cui all’art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 è speciale rispetto a quella di cui all’art. 483 c.p. (falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico), con la conseguenza che i due reati non sono in rapporto di concorso formale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto integrati gli estremi di cui all’art. 483 c.p. per false dichiarazioni dell’imputato circa il proprio reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché, avesse accertato che nel periodo interessato l’imputato avesse percepito modesti redditi da lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

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Cass. pen. n. 11625/2008

Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che in sede di domanda di partecipazione ad un concorso per istruttore amministrativo indetto dal comune dichiari nel modulo prestampato fornito dalla P.A. di non avere procedimenti penali in corso, ancorché destinatario di un’iscrizione nel registro degli indagati, in quanto la formula adottata dalla P.A. « procedimento penale in corso» non consente di stabilire con esattezza se intenda riferirsi alla pendenza dell’azione penale o anche alle mere iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

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Cass. pen. n. 10046/2008

Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide — non già nell’atto del privato che rende la dichiarazione infedele — ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell’atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 c.p.p., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.

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Cass. pen. n. 5365/2008

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio — in sede di redazione di un atto pubblico di donazione — di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione, in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietà dei beni donati al donatario, non è, invece, destinato a provare la verit_ dei fatti dichiarati dal donante.

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Cass. pen. n. 3564/2008

Sussiste il falso innocuo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità dei documenti e cioS quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico, nel senso che l’infedele attestazione o la compiuta alterazione appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonee al conseguimento delle finalità che con l’atto falso si intendevano raggiungere; in tal caso, infatti, la falsit_ non esplica effetti sulla funzione documentale che l’atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, con la conseguenza che l’innocuità non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto sussistente, ex art. 483 c.p., la responsabilità di un ex sindaco e di un segretario comunale che avevano sottoscritto una lettera con falsa data diretta al Ministero dell’industria con la quale si dichiarava che il comune esprimeva parere favorevole alla realizzazione di un impianto di cogenerazione di energia elettrica).

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Cass. pen. n. 46825/2007

Non integra gli estremi del reato di falso ideologico commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che presenti all’ufficio tecnico comunale una richiesta di autorizzazione — non contenente esplicite attestazioni né corredata dalla relazione tecnica e dagli elaborati progettuali — concernente l’installazione di una tenda solare che risulti collocata prima della presentazione di detta istanza, considerato che la previsione di cui all’art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001 — che disciplina la denuncia di inizio attività — non ricollega alcuna conseguenza penale all’eventuale falsit_ dell’istanza, prevedendo esclusivamente l’avvio del procedimento penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista, con cui l’istante può al massimo concorrere ex art. 110 c.p. e che, comunque, non trattandosi di attestazione di fatti resa a pubblico ufficiale in atto pubblico ma di semplice istanza essa assume rilievo esclusivamente in relazione al procedimento amministrativo nel quale sia stata presentata o all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001.

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Cass. pen. n. 43919/2007

In caso di condanna irrevocabile per reato successivamente depenalizzato per effetto del D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 (nella specie, emissione di assegno bancario senza copertura) esula la configurabilità del delitto di cui all’art. 483 c.p. qualora l’agente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione destinata ad un pubblico ufficio, in data posteriore all’intervenuta depenalizzazione, abbia affermato di non aver riportato condanne penali; e ciò avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell’art. 101 del citato D.L.vo n. 507 del 1999, il giudice dell’esecuzione deve, con procedura «de plano» attivabile anche « ex officio» revocare la sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cass. pen. n. 39317/2007

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2 L. n. 82 del 1994, presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l’iscrizione nel registro delle imprese artigiane, attesti falsamente che nei suoi confronti non siano state pronunciate sentenze di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenze di condanna contro la fede pubblica o il patrimonio.

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Cass. pen. n. 35488/2007

Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 c.p. può concorrere — quando la falsa dichiarazione sia prevista di per sé come reato — con quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale la attestazione inerisca (artt. 48 e 479 c.p.), sempre che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano partecipato alla licitazione per l’appalto di lavori di costruzione, allegando alla domanda di ammissione le false dichiarazioni sostitutive di certificazione della loro iscrizione all’Albo nazionale costruttori, richieste dal bando di gara; i successivi atti deliberativi dell’aggiudicazione dell’appalto erano stati redatti sulla base delle anzidette dichiarazioni, facenti fede di quanto dichiarato).
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest’ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a nulla rilevando che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell’istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, in conformità del modello legale vigente.

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Cass. pen. n. 16568/2007

Integra il reato di indebita percezione di elargizioni a carico dello Stato previsto dall’art. 316 ter, comma primo, c.p., e non quello di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640 bis stesso codice, l’indebito conseguimento, nella misura superiore al limite minimo in esso indicato, del cosiddetto reddito minimo di inserimento previsto dal D.L.vo 18 giugno 1998 n. 237. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto che nel reato di cui all’art. 316 ter c.p. restano assorbiti solo i delitti di falso di cui agli artt. 483 e 489 c.p., ma non le altre falsità, eventualmente commesse al fine di ottenere l’erogazione, le quali, all’occorrenza, concorrono con il primo reato).

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Cass. pen. n. 13828/2007

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio e preordinata a comprovare lo stato di non abbienza. (La Corte ha, inoltre, precisato che, ai fini della sussistenza del reato, non ha rilievo la circostanza che le false attestazioni non comportino il superamento della soglia di reddito richiesta dalla legge per l’ottenimento del beneficio, in quanto il bene tutelato dalla disposizione di cui all’art. 483 c.p. è la fede pubblica, che viene leso per il mero fatto che il cittadino faccia dichiarazioni false all’autorità richiedente).

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Cass. pen. n. 9779/2007

Non costituisce falsità ideologica del privato in atto pubblico l’attestazione di permanenza della morosità resa dal locatore in un procedimento di convalida di sfratto, pur in presenza di un avvenuto pagamento di canoni arretrati che lo stesso locatore abbia però rifiutato in quanto ritenuto inefficace.

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Cass. pen. n. 7664/2007

Non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 c.p., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove l’attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privato ma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, come nella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l’evento della richiesta iscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsità dell’attestazione del privato ai fini dell’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 5224/2007

Integra la condotta criminosa di falsità ideologica del privato in atto pubblico il rilascio di false dichiarazioni allo spedizioniere doganale preposto alla formazione della bolletta doganale, dal momento che l’attività da questi svolta costituisce esercizio di una pubblica funzione amministrativa.

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Cass. pen. n. 42291/2006

È punibile ai sensi dell’art. 483 c.p., in forza del richiamo contenuto nell’art. 21 L. 7 agosto 1990 n. 241, la produzione, a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un’autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge, in base alle disposizioni dettate dall’art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall’art. 38 del T.U. emanato con D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445.

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Cass. pen. n. 38941/2006

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) la condotta del privato che, al fine di ottenere erogazioni pubbliche, attesta falsamente di avere il «c.d. reddito minimo da inserimento» che ne legittima la concessione, considerato che, qualora non si verifichi l’integrazione della fattispecie speciale per assorbimento di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), in ragione del mancato raggiungimento della soglia quantitativa prevista dall’art. 316 ter, comma secondo, c.p., riprende vigore ed efficacia la norma generale, nella specie integrata dalla previsione di cui all’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 26262/2006

Il reato di falsità ideologica in atti pubblici commesso dal privato, se finalizzato alla indebita percezione di erogazioni pubbliche, non concorre, ostandovi il principio di specialità, con quello di cui all’art. 316 ter c.p. ma è da questo assorbito.

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Cass. pen. n. 22888/2006

Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non più attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale è destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pubblico, consistente, nel caso di specie, nell’autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della città.

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Cass. pen. n. 21209/2006

Il privato che falsamente attesti il completamento delle eseguite opere edilizie entro i termini utili per la concessione in sanatoria risponde del reato di cui all’art. 483 c.p., in ordine alla falsa attestazione resa al pubblico ufficiale, ma non del reato di cui all’art. 480 c.p., quale autore indiretto della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, che abbia rilasciato la concessione in sanatoria sulla base della falsa attestazione.

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Cass. pen. n. 20570/2006

La norma di cui all’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.L.vo n. 445 del 2000), stabilendo la sanzione penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo T.U., rimanda al c.p. e alle leggi speciali in materia: ne consegue che risponde del reato di cui all’art. 483 il privato che renda false attestazioni circa gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del citato Testo Unico al fine di partecipare a una gara di appalto.

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Cass. pen. n. 19361/2006

Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta del privato (nella specie proprietario e costruttore di un edificio) che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l’ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico e, quindi, a provare la verità dei fatti in essa attestati, mentre la fattispecie criminosa di cui all’art. 483 c.p. è configurabile solo nel caso in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito – che ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 483 c.p., considerando la dichiarazione del ricorrente destinata ad essere trasfusa in un iter amministrativo finalizzato ad ottenere il rilascio del certificato di abitabilità – rilevando che la dichiarazione del privato costituisce un mero presupposto del certificato di abitabilità, sulla base del quale la competente autorità può e deve attivare i controlli del caso).

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Cass. pen. n. 5122/2006

Le false dichiarazioni del privato concernenti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge o dagli strumenti urbanistici per il rilascio di concessione edilizia, essendo destinate a dimostrare la verità dei fatti cui si riferiscono e ad essere recepite quali condizioni per la emanazione o per la efficacia dell’atto pubblico, producendo cioè immediati effetti rilevanti sul piano giuridico, sono idonee ad integrare, se ideologicamente false, il delitto di cui all’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 44689/2005

La falsa attestazione della propria presenza in ufficio da parte di un pubblico dipendente, posta in essere mediante fraudolenta timbratura del cartellino, in quanto commessa da soggetto che, pur investito di qualifica pubblicistica, agisce come privato, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale ma quello di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, con conseguente configurabilità anche dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 9 c.p.

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Cass. pen. n. 36643/2005

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà di un’autovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dai carabinieri, in quanto tale denuncia è destinata a comprovare la verità del fatto dello smarrimento, che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato (art. 13, comma primo e secondo, D.M. n. 514 del 1992).

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Cass. pen. n. 35163/2005

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante per l’accesso alla graduatoria preordinata all’assegnazione di sussidi da parte dell’Opera universitaria, in quanto la L. n. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l’atto, stabilendo che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» (art. 26, commi primo e secondo) e, d’altro canto, il privato ha l’obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale — il quale, a sua volta, ne documenti l’attestazione — determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l’attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato.

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Cass. pen. n. 25336/2004

Sussiste il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), qualora un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, riversi — così assumendo spontaneamente responsabilità attestativa — in un atto pubblico redatto dal cancelliere, false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, costituenti premessa di un provvedimento dell’autorità (amministrativa o giudiziaria), che in sua assenza dovrebbe o potrebbe disporre l’accertamento d’ufficio. (Fattispecie in cui un funzionario del centro servizi dell’ufficio imposte dirette aveva, in concorso con un ragioniere, formato una falsa perizia estimativa giurata — atto destinato a provare la verità — firmata dal libero professionista, ma preparata dal pubblico funzionario, nella quale si affermava falsamente dinanzi al cancelliere un valore non corrispondente al vero dell’avviamento di una farmacia commerciale, già appartenente a persona deceduta, attribuendole un valore inferiore, per favorire gli eredi in sede di liquidazione dell’imposta di successione).

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Cass. pen. n. 22397/2004

Non commette il reato di false dichiarazioni al pubblico ministero (art. 371 bis c.p.) il giornalista che si astiene dal deporre opponendo il segreto professionale in ordine all’indicazione di informazioni (nella specie, le utenze telefoniche) che possono condurre all’identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente le notizie.

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Cass. pen. n. 18587/2004

È configurabile il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), nel caso di falsa denuncia di smarrimento del certificato d’uso di un motore marino, presentata ad un organo di polizia giudiziaria e poi utilizzata, una volta munita dell’attestazione di ricezione da parte di detto organo, per ottenere dalla competente amministrazione un duplicato del documento falsamente denunciato come smarrito. (Nella specie, tale condotta era stata posta in essere allo scopo di poter rivendere un natante che l’agente aveva acquistato da un terzo il quale, a garanzia del suo credito, rimasto insoddisfatto, aveva trattenuto il certificato originale).

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Cass. pen. n. 18584/2004

Dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici) la condotta di chi, falsamente dichiarando al competente ufficio della motorizzazione civile di essere proprietario di un autoveicolo, ottenga in tal modo la reimmatricolazione del medesimo, con rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione.

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Cass. pen. n. 13992/2004

Costituisce falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) quella consistita nell’avere l’agente, in sede di notifica di un provvedimento di polizia che imponeva il ritiro dei documenti validi per l’espatrio, falsamente attestato di non essere titolare di carta d’identità, perché a suo tempo scaduta e mai rinnovata.

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Cass. pen. n. 6244/2004

È configurabile il reato di falso di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nelle valutazioni estimative — contenute nella perizia giurata dinanzi al cancelliere — che attribuisca al bene da stimare un valore pari alla metà di quello reale, trattandosi di enunciati valutativi che si fondano su premesse contenenti false attestazioni.
La falsità ideologica può essere consumata anche mediante un’attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell’atto sia, comunque, tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) l’omissione, contenuta in una perizia giurata destinata all’autorità giudiziaria, relativa alla natura edificabile del bene, oggetto di stima.

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Cass. pen. n. 47867/2003

Il dolo integratore del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p. è costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero.

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Cass. pen. n. 37938/2003

Il delitto di falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità è integrato anche quando l’agente prospetti come vere circostanze delle quali non sia effettivamente a conoscenza, perché l’oggetto dell’attestazione è proprio la sua cognizione di verità del fatto, e del relativo carattere mendace lo stesso agente è pienamente consapevole.

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Cass. pen. n. 26110/2003

Risponde del reato di calunnia, e non di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, colui il quale dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno, atteso che, in questo modo, accusa implicitamente il portatore del titolo di credito di essersene impossessato fraudolentemente.

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Cass. pen. n. 23224/2003

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico non è necessario che esista una norma giuridica che con riferimento al contenuto obblighi il privato a possedere i requisiti dichiarati, ma è sufficiente che il suddetto atto precostituito per la prova del fatto attestato abbia un contenuto non veritiero. (Fattispecie in cui anche dopo l’abrogazione, avvenuta con L. 26 settembre 1996 n. 507, dell’obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ottenere le iscrizioni necessarie ad esercitare l’attività di autocarrozzeria, attestante il possesso di attrezzature occorrenti per l’attività di autoriparazione, è stato ritenuto che l’atto contenente la falsa attestazione costituisca il reato di cui all’art. 483 c.p. in quanto la legge sopra richiamata non ha inciso né sulla norma penale né su norme extrapenali costituenti presupposto di quella penale).

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Cass. pen. n. 22880/2003

Sussiste il reato di falso ideologico commesso dal privato nel caso di dichiarazione mendace di essere in regola con il pagamento dei contributi verso la cassa edile, allegata all’offerta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, atteso che l’obbligo giuridico di dire la verità risiede nell’art. 24, comma 2 della direttiva 93/37/CEE, recepita sul punto dal D.L. 30 luglio 1994, n. 478, non convertito, i cui effetti sono peraltro stabilizzati dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

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Cass. pen. n. 22021/2003

In caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che, ai fini del conseguimento di una concessione in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione delle opere edilizie eseguite, il dichiarante si rende autore diretto di falso, ai sensi dell’art. 483 c.p., ma non può, al tempo stesso, ritenersi, a norma degli artt. 48 e 480 (o 479) c.p., autore indiretto o mediato della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale che rilasci la concessione in sanatoria sul presupposto di quella falsa attestazione. Ed infatti, salvo autonomo accertamento, a cura del sindaco, della verità del fatto dichiarato dal privato, la concessione anzidetta è intesa ad accertare l’esistenza non già di quello stesso fatto, bensì dell’atto pubblico nel quale sia stata trasfusa la dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta del privato. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che, riformando la pronuncia assolutoria del primo giudice, aveva condannato l’imputato sia per il reato di cui all’art. 483 che per quello di cui agli artt. 48-479 c.p.)

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Cass. pen. n. 17363/2003

Non integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la falsa denuncia di smarrimento di un certificato di proprietà di un’autovettura, effettuata mediante dichiarazione raccolta dai carabinieri, in quanto l’atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale e contenente le dichiarazioni dell’imputato non è destinato, in virtù di una norma di legge, a provare la verità di quanto dichiarato, né sussiste a carico del privato l’obbligo giuridico di dichiarare il vero in tale situazione.

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Cass. pen. n. 9527/2003

Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono integrano il reato di cui all’art. 483 c. p., anche a seguito dell’abrogazione della L. 4 gennaio 1968, n. 15 attuata dall’art. 77 del D.L.vo 28 dicembre 2000, n. 445, in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere più essere autenticata dal pubblico ufficiale.

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Cass. pen. n. 38453/2001

In tema di falsità in atti, quando il pubblico ufficiale inconsapevolmente raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e quando detta attestazione venga poi utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere od attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore, resta integrata la fattispecie del falso ideologico per induzione (artt. 48-479, 48-480, 48-481 c.p.), la quale, nel caso di specie, concorre con il delitto di cui all’art. 483 c.p., atteso che la falsa dichiarazione del privato, prevista di per sè come reato, è in rapporto strumentale con la falsità ideologica che il pubblico ufficiale, in quanto autore mediato, ha posto in essere. (Fattispecie relativa al rilascio di una concessione edilizia in sanatoria da parte del sindaco, tratto in inganno da una falsa attestazione dell’interessato, il quale aveva affermato, in dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che determinate opere di trasformazione edilizia erano state ultimate anteriormente alla data del 31 dicembre 1993).

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Cass. pen. n. 34815/2001

La falsità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale nella domanda di sanatoria edilizia, è punita ai sensi dell’art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la sanzione prevista dall’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico); ne consegue che, nel caso in cui le predette dichiarazioni siano allegate a corredo di una domanda di definizione agevolata di violazione edilizia, non rileva, ai fini della configurabilità del reato, la natura di mera autorizzazione amministrativa della concessione in sanatoria, che è soltanto l’atto finale del procedimento.

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Cass. pen. n. 11644/2001

Il reato di cui al combinato disposto degli artt. 483 c.p. e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è configurabile anche quando le false affermazioni contenute nell’atto di notorietà riguardino fatti, stati o qualità personali di soggetti diversi dal dichiarante, sempre che questi ne sia a diretta conoscenza. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli imputati avevano falsamente attestato, allo scopo di evitare l’applicazione di una sanzione amministrativa, che alcune opere edilizie irregolari erano state realizzate dal loro dante causa.

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Cass. pen. n. 8891/2000

La denuncia di smarrimento di un documento d’identità non è assimilabile a quella che abbia ad oggetto un assegno bancario, atteso che essa è dotata di giuridica rilevanza, siccome condizione indispensabile per il rilascio di un duplicato del documento smarrito. Ne consegue che, in caso di falsità di detta denuncia, è configurabile il reato di cui all’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 7496/2000

In tema di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, configura il reato di cui all’art. 483 c.p. la falsa denuncia di smarrimento della carta di credito ad organi di polizia. Ciò poiché, a differenza di quanto accade per lo smarrimento dell’assegno, un obbligo di denuncia a carico del privato dello smarrimento della carta di credito è espressamente previsto nella disciplina contrattuale di tale documento che prevede la denunzia, che pertanto deve essere veritiera, derivando anche effetti connessi alla difesa dell’interesse pubblico che sia salvaguardato il sistema finanziario dal rischio di riciclaggio del denaro. Peraltro, nel caso della carta di credito, la denuncia trasfusa nell’atto pubblico fa prova essa stessa dell’avvenuto smarrimento e non necessita di successiva verifica giudiziale: in tal senso, producendo l’effetto immediato del blocco dello strumento di pagamento, la denunzia si accredita di un contenuto di verità non richiesta alla denunzia di smarrimento dell’assegno.

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Cass. pen. n. 5118/2000

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo quando l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. Ne consegue che non è configurabile il delitto di cui all’art. 483 c.p., nel caso di falsa denuncia di smarrimento del «foglio rosa», in realtà mai conseguito, ricevuta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, non essendovi alcuna particolare norma che attribuisca specifici effetti alla dichiarazione resa dal privato.

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Cass. pen. n. 2752/2000

L’art. 2, primo comma, legge 23 dicembre 1986, n. 898 punisce chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. Data la struttura della norma, risulta che “l’esposizione di dati o notizie falsi” è requisito essenziale per la configurazione della fattispecie; ne deriva che detto reato non può concorrere con il delitto di falso previsto dall’art. 483 c.p., sussistendo concorso apparente di norme, ai sensi dell’art. 15 c.p., in quanto tutti gli elementi previsti dall’art. 483 c.p. sono ricompresi (e quindi assorbiti) nella fattispecie di cui all’art. 2 della legge citata, sicché quest’ultima risulta avere come elemento specializzante, rispetto al falso, l’indebita percezione del contributo del Fondo Europeo sopra citato.

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Cass. pen. n. 30/2000

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile non solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l’idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.

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Cass. pen. n. 28/2000

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero; ne deriva che non può integrare il reato de quo la falsa denuncia di smarrimento di un assegno effettuata mediante dichiarazione raccolta a verbale da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla quale nessuna disposizione conferisce l’idoneità a provare la verità del fatto denunciato e la preesistenza del documento asseritamente smarrito.

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Cass. pen. n. 10524/1999

Le false dichiarazioni rese da un privato nella domanda di condono non integrano il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica del privato in atto pubblico) atteso che la concessione edilizia in sanatoria, al pari della concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, costituisce autorizzazione amministrativa e pertanto rientra nella fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto di non potere riqualificare il fatto ex artt. 480 e 48 c.p., sotto il profilo dell’autore mediato, per carenza di contestazione).

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Cass. pen. n. 10388/1999

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l’elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia — ricevuta da ufficiale di polizia giudiziale — di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all’obbligo di dichiarare il vero.

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Cass. pen. n. 10377/1999

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, poiché l’art. 39 comma quarto della legge 23 dicembre 1994, n. 724 conferisce alla dichiarazione della parte piena efficacia probatoria in ordine alla conclusione dei lavori entro il termine di applicabilità del condono edilizio, la eventuale falsità del contenuto di tale dichiarazione integra il reato di cui all’art. 483 c.p., dal momento che l’ordinamento attribuisce a tale dichiarazione valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessità di produrre ogni altra documentazione.

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Cass. pen. n. 9048/1999

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, non è necessario, per la sussistenza del reato, che l’atto nel quale la dichiarazione è stata recepita sia destinato ad attestare — per espressa disposizione di legge — la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, essendo sufficiente che detta dichiarazione, frutto di libera scelta del suo autore, sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero sia idonea a ledere la pubblica fede. Non è dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest’ultimo a riferire il vero, ma basta che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia — a seguito della falsa dichiarazione di costui — un contenuto non veritiero. (Fattispecie in tema di falsa dichiarazione di smarrimento di assegni bancari. La Corte, nell’enunciare il principio di cui sopra, ha osservato che la denuncia ha indubbiamente rilevanza giuridica e che la polizia giudiziaria, che ha l’obbligo di riceverla, è tenuta ad una serie di adempimenti, finalizzati sia ad impedire la commissione di reati che potrebbero conseguire allo smarrimento dei titoli, sia ad influire sulla procedura di ammortamento).

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Cass. pen. n. 6/1999

Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del delitto de quo nel caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario ricevuta a verbale da ufficiale di polizia giudiziaria).

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Cass. pen. n. 292/1999

L’art. 483 c.p. prevede l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta. Nell’ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest’ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell’atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (La Corte Suprema ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno).

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Cass. pen. n. 8909/1998

Oggetto della tutela del reato di falsità personale, di cui all’art. 495 c.p., è un contrassegno personale della persona fisica e non anche delle persone giuridiche che abbiano a qualificarsi nei confronti della pubblica amministrazione. Le false attestazioni sulle persone giuridiche, quali falsità ideologiche, vanno inquadrate nella fattispecie astratta dell’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 2163/1998

Il delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato è ravvisabile quando la attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell’atto pubblico e cioè a costituirne l’oggetto, e non già quando la formazione dell’atto pubblico derivi dal pubblico ufficiale il quale abbia utilizzato le notizie e le indicazioni false ricevute dal privato. (In motivazione, in riferimento a questione non afferente al decisum, è stato affermato che non è ravvisabile il delitto di cui all’art. 483 c.p., in ipotesi di falsa dichiarazione alla polizia di smarrimento di libretto di assegni bancari poiché la denuncia alla polizia non conferisce a detto rinvenimento effetti giuridici i quali conseguono solo alla denuncia sporta all’istituto bancario).

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Cass. pen. n. 1076/1998

Integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 c.p., la falsa denuncia, verbalizzata da un ufficiale di polizia giudiziaria, di smarrimento di un assegno bancario, trattandosi di dichiarazione resa verbalmente e trasfusa in un atto che, per la sua indubbia natura pubblica, è destinato a provare la verità.

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Cass. pen. n. 404/1998

Ricorre il reato di cui all’art. 483 c.p. quando il privato attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, mentre il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.) può sussistere solo quando la falsità attiene alla condotta del pubblico ufficiale che riceve o redige l’atto. L’istigazione alla falsa dichiarazione del privato, anche se effettuata dal pubblico ufficiale, vale a configurare il concorso nel delitto di cui all’art. 483 aggravato ex art. 61 n. 9, ma non a trasformare la fattispecie in quella di cui all’art. 479. (Fattispecie relativa ad un furto di bicicletta in cui il derubato, su istigazione di un pubblico ufficiale, aveva dichiarato falsamente ad altro pubblico ufficiale di aver ritrovato il veicolo in un fosso).

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Cass. pen. n. 11681/1997

L’attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 c.p., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell’atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l’innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all’uso che si intende fare del documento — che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso — ma solo se si esclude l’idoneità dell’atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica.

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Cass. pen. n. 7531/1997

La valutazione di innocuità del falso commesso dal privato in atto pubblico, di cui all’art. 483 c.p., non può essere rapportata alla funzione che l’atto assume, quale elemento o requisito di valutazione per un diverso procedimento amministrativo, per la destinazione occasionale datagli dal privato a questo fine, giacché la tutela del falso concerne l’attestazione per sè stessa e cioè la pubblica fede che, in ogni caso, si può riporre nel documento, a stregua della funzione rappresentativa riconosciutagli dalla legge. L’uso dell’atto non è infatti necessario per la perfezione del reato di falso, mentre può integrare la condotta di un reato ulteriore, quale quello previsto dall’art. 640 c.p.

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Cass. pen. n. 2114/1997

In materia di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, deve affermarsi che il verbale di denuncia di smarrimento di assegni attesta sino a querela di falso che essa è stata ricevuta dall’ufficiale di P.G. che lo redige, e attesta altresì la non disponibilità dei titoli da parte del dichiarante, a far data da un certo momento storico. Pertanto, se la denunzia è falsa il riversamento del suo contenuto dichiarativo in un atto pubblico integra comunque il reato di cui all’art. 483 primo comma c.p., né rileva l’uso dell’atto pubblico falso, poiché esso non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 483 c.p.

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Cass. pen. n. 2036/1997

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l’attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall’ordinamento, come condizione necessaria per l’erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell’Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l’immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l’ottenimento di fornitura di energia elettrica).

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Cass. pen. n. 10683/1996

Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.

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Cass. pen. n. 959/1996

In tema di falso ideologico del privato in atto pubblico, non è necessario che l’atto di cui si ipotizza la falsità sia previsto da una specifica disposizione di legge, ma è sufficiente che esso sia destinato a provare la verità, e cioè che la falsa attestazione abbia una qualche efficacia probatoria, da accertare di volta in volta. Integra, pertanto, il delitto di cui all’art. 483 c.p. la falsa denuncia, fatta ai carabinieri, di smarrimento di un assegno bancario. (Fattispecie nella quale la sussistenza del reato è stata ritenuta, osservando che la denuncia aveva lo scopo di togliere efficacia al titolo, quando ne fosse stato richiesto il pagamento presso il trattario).

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Cass. pen. n. 953/1996

La falsa denuncia, fatta ad una stazione di carabinieri, dello smarrimento di un libretto di risparmio, integra il reato di cui all’art. 483 c.p. Ciò perché tale denuncia, richiesta dall’art. 6 della legge 30 luglio 1951, n. 948 (recante disposizioni in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari) e sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 17 di detta legge, è destinata a provare lo smarrimento del libretto e la relativa attestazione è resa ad un pubblico ufficiale. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta irrilevante la circostanza che la denuncia non sia stata fatta, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge suindicata, all’istituto emittente).

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Cass. pen. n. 11399/1995

Nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la punibilità non è subordinata ad una specifica previsione normativa che stabilisca il valore probatorio de veritate del fatto attivato dal privato; risponde, pertanto, del delitto il privato che denunci falsamente ai carabinieri lo smarrimento di alcuni titoli di credito.

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Cass. pen. n. 2218/1995

Si configura il reato di cui all’art. 483 c.p., ogniqualvolta il privato abbia l’obbligo di attestare un fatto in un atto pubblico che sia destinato, per disposizione di legge, a provare la veridicità delle asseverazioni in esso raccolte. Conseguentemente, risponde del delitto in questione colui che attesti falsamente, in una denuncia sporta ai carabinieri, lo smarrimento del contrassegno di assicurazione del proprio autoveicolo, così determinando la sospensione del relativo contratto ad opera della compagnia assicuratrice.

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Cass. pen. n. 2216/1995

L’art. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354, nel disporre che i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i congiunti (comma 1) e che particolare favore è accordato al colloquio con i familiari (comma 3), autorizza un’interpretazione non restrittiva dei termini «congiunti» e «familiari». Pertanto, non commette il reato di cui all’art. 483 c.p. colei che attesti nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15) di essere zia di un detenuto in quanto sorella del padre di questi, ove il rapporto tragga origine da parentela naturale e non legale.

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Cass. pen. n. 149/1995

Il riconoscimento di figlio naturale costituisce una dichiarazione di scienza rivolta a conferire certezza al fatto della procreazione, di cui è destinato a provare la verità. Commette, pertanto, il delitto di falsità ideologica in atto pubblico (art. 483 c.p.) il privato che effettui falsa dichiarazione di paternità naturale in un atto ricevuto da notaio.

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Cass. pen. n. 148/1995

Concorre nella materialità del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 483 c.p. il notaio che riceve la dichiarazione non veritiera di riconoscimento di figlio naturale. (Fattispecie nella quale numerosi cittadini somali ed etiopi, allo scopo di conseguire la cittadinanza italiana, si erano fatti riconoscere come figli naturali da cittadini italiani, grazie ad atti svolti in alcuni studi notarili).

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Cass. pen. n. 6426/1993

Nell’ipotesi ex art. 483 c.p., il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell’atto alla dichiarazione ricevuta; invece, nell’ipotesi ex artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell’atto pubblico da parte del pubblico ufficiale, che forma quest’ultimo, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto conferisce nell’atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, con la conseguenza che la stessa promana dal pubblico ufficiale anche se questo vi sia pervenuto mediante false notizie e indicazioni ricevute dal privato. (Alla stregua di tale principio è stato ritenuto colpevole del delitto previsto dagli artt. 48 e 479 c.p., colui che nella domanda di iscrizione nelle liste di collocamento aveva reso una mendace dichiarazione in ordine al proprio reddito familiare, sì da indurre i componenti dell’apposita commissione a redigere una falsa graduatoria delle persone da avviare al lavoro).

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Cass. pen. n. 3144/1993

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 483 c.p. ricorre solo nel caso in cui la falsa attestazione riguarda i fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell’atto pubblico come provenienti da un privato che è l’autore immediato della falsità. Si versa, invece, nell’ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 c.p. allorché tali fatti sono integrati da un’attestazione del pubblico ufficiale, di cui l’atto stesso è destinato a provare la verità, con la conseguenza che il pubblico ufficiale diviene l’autore immediato della falsità, per effetto dell’errore determinato dall’inganno del privato. (Fattispecie relativa a certificato della Regione Campania, contenente l’attestazione circa la regolarità della contabilità di un’impresa di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ai fini dell’erogazione di contributi CEE, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

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Cass. pen. n. 12331/1990

La falsa dichiarazione di essere proprietario di un veicolo resa dal privato in un atto del quale il notaio si è limitato ad autenticare la sottoscrizione integra un falso ideologico commesso in una scrittura privata, come tale non punibile.

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Cass. pen. n. 16308/1989

Conforme, Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 2009, n. 40194 (ud. 29 settembre 2009), Puccio e altri.

Il reato di cui all’art. 479 c.p. e quello di cui all’art. 483 c.p. si differenziano tra loro con riguardo alla provenienza dell’attestazione falsa, con la conseguenza che la falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p. è ravvisabile soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per sua iniziativa o per propria scienza, il pubblico funzionario che ne è l’autore, mentre, con riferimento a quanto assevera, per il tramite della documentazione del pubblico ufficiale, il soggetto dichiarante, è configurabile, in caso di falsità, il reato previsto dall’art. 483 c.p. (Nel caso di specie, relativo ad un verbale di assemblea consortile nel quale era stata falsamente attestata la partecipazione dei rappresentanti di tutte le consorziate, la Cassazione ha ritenuto integrato il delitto di cui all’art. 483 c.p., sul rilievo che in tema di verbale delle assemblee societarie o consortili spetta comunque al presidente dell’assemblea il compito di dare le informazioni indicate ed al verbalizzante di registrarle e di descrivere quindi lo svolgimento dell’adunanza).
Il fatto del presidente di un’assemblea straordinaria di un consorzio tra imprese, il quale falsamente dichiari nel processo verbale redatto da un notaio, che sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e che l’assemblea è validamente costituita, integra il reato previsto dall’art. 483 c.p. e non quello di cui all’art. 479 c.p., in quanto in tal caso la falsa attestazione attiene esclusivamente al contenuto della dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale e non all’attività riconducibile a quest’ultimo, senza che peraltro abbia rilievo, una volta accertata la fedele riproduzione di quanto dichiarato, l’omessa indicazione di ulteriori dati circa le modalità di convocazione dell’assemblea e l’individuazione dei presenti.

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Cass. pen. n. 5211/1989

La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l’attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l’atto era destinato a provare la verità. (Nella specie, la corte ha così qualificata l’attività del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 c.p. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il privato era stato assolto con formula dubitativa).

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