Cass. civ. n. 3055 del 18 maggio 1985
Testo massima n. 1
In tema di azione di reintegrazione, l'attore, che abbia fornito la prova del possesso del bene in epoca prossima a quella del lamentato spoglio non è tenuto a dimostrare anche il possesso anteriore o l'inizio di esso, mentre grava sul convenuto, ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il successivo mutamento della predetta situazione di fatto, e cioè la mancanza di possesso dell'attore all'epoca del dedotto spoglio.