Cass. pen. n. 12373 del 19 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.

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