Art. 485 – Codice penale – Falsità in scrittura privata
[[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera , è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis.]]]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29567/2019
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, la condotta di falsificazione di un assegno circolare non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, integrando un mero illecito civile, atteso che detto assegno è per sua natura non trasferibile.
Cass. civ. n. 40256/2018
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Cass. civ. n. 7703/2015
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 cod. pen., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo gli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma anche quelli relativi a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa all'apposizione di una falsa firma di un architetto su un allegato planimetrico depositato unitamente alla dichiarazione di inizio attività di lavori di ristrutturazione di un fabbricato).
Cass. civ. n. 5338/2015
Il delitto di falso in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto consumato il reato in questione nel luogo in cui erano pervenute le scritture private false, costituite da una dichiarazione dell'asserito datore di lavoro circa la sussistenza del rapporto di lavoro e da una correlata busta paga, alla società finanziaria richiesta dell'erogazione di un mutuo rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile).
Cass. civ. n. 29026/2012
Integra il reato di falsità in scrittura privata, la condotta di colui che crei, in fotocopia, due false dichiarazioni di quietanza con falsificazione della firma del defunto creditore; né, a tal fine, rileva il tempestivo disconoscimento - in sede civile - delle predette scritture effettuato dagli eredi, in quanto esse almeno nel lasso di tempo sino all'eventuale disconoscimento hanno la stessa forza probante dell'originale, capaci anche di sostenere una pronuncia giudiziaria favorevole ove, per mera negligenza o disattenzione "ex adverso", le stesse non siano tempestivamente disconosciute o la controparte sia contumace, di guisa che maturi il riconoscimento tacito di cui all'art. 215 cod. proc. civ. Ne deriva che il disconoscimento è un "posterius" che non elide l'esistenza del reato - il quale ha natura di reato di pericolo e si concretizza nella creazione di una falsa fotocopia la cui validità è destinata a permanere in assenza di tempestivo disconoscimento nell'universo giuridico con la stessa forza probante di un originale - che si perfeziona con l'uso della fotocopia avvenuto, nella specie, mediante la produzione in giudizio della stessa.
Cass. civ. n. 36369/2011
La falsificazione della fotocopia di una scrittura privata, mediante fotomontaggio (nella specie attraverso la manipolazione di un documento vero scannerizzato), integra il reato di falsità materiale in scrittura privata perché, salvo che intervenga il disconoscimento, la fotocopia di una scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell'originale.
Cass. civ. n. 37238/2010
In tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile ex art. 485 c.p. consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza. Pertanto, in caso di contraffazione di testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento eseguita dal notaio depositario, ex art. 620 c.c..
Cass. civ. n. 35090/2010
Integra il reato di falsità in scrittura privata la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, anche nel caso in cui il contrassegno risulti scaduto (nella specie da tre giorni).
Cass. civ. n. 42578/2009
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 485 c.p., nella nozione di scrittura privata devono essere ricompresi non solo quegli atti che contengono dichiarazioni o manifestazioni di volontà idonee a costituire ovvero modificare diritti e posizioni oggettive, ma altresì tutte le scritture formate dal privato che si riferiscono a situazioni da cui possono derivare effetti giuridicamente rilevanti per un determinato soggetto. (Fattispecie relativa alla contestazione del reato di calunnia relativa alla falsa accusa di apposizione di firma apocrifa in calce ad una mozione di sfiducia del segretario coordinatore di un movimento politico).
Cass. civ. n. 35441/2009
Integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.
Cass. civ. n. 16566/2009
La falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull'autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato.
Cass. civ. n. 12373/2009
In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.
Cass. civ. n. 9727/2009
Integra il delitto di falsità in scrittura privata, e non in documento equiparato ad un atto pubblico, la falsificazione di un assegno bancario munito di girata "per l'incasso", che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è, pertanto, priva di effetti traslativi del diritto inerente al titolo.
Cass. civ. n. 1720/2009
Integra il delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 c. p. - l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.
Cass. civ. n. 10619/2009
Persone offese del delitto di falsità in scrittura privata sono sia il soggetto cui sia stata attribuita la falsa attestazione, sia quello che abbia subito un danno per l'uso del documento contraffatto. (Fattispecie in tema di falsa attestazione dello stato di rischio in vista della stipula di un contratto d'assicurazione per la responsabilità civile per eventi dannosi da circolazione stradale in cui è stata riconosciuta la qualità di persona offesa anche all'impresa assicuratrice).
Cass. civ. n. 39432/2008
Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali, e quindi provvedendo al deposito dell'atto presso la cancelleria, considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale, nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall'imputato anziché in quello voluto dal difensore.
Cass. civ. n. 27900/2008
Non integra il delitto di contraffazione di strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (art. 468 c.p. ), ma quello di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p. ), la condotta di colui che apponga su un elaborato, depositato all'Ufficio del Genio Civile, il timbro dell'Ordine degli Architetti apparentemente riferito ad un professionista iscritto a detto Ordine, considerato che il suddetto timbro non può essere definito sigillo, in quanto la funzione di autenticazione o certificazione, propria del sigillo, non può che derivare dalla natura pubblica del soggetto da cui proviene l'attestazione o da una delega che il soggetto pubblico ha conferito ad un privato, autorizzato a munirsi di un sigillo, mentre ciò non si verifica per l'Ordine professionale degli Architetti e per i singoli professionisti che vi appartengono, i quali non sono dotati del sigillo sopra descritto.
Cass. civ. n. 40845/2007
Il delitto di falsità in scrittura privata, commesso con alterazione del libro-soci di una società a responsabilità limitata, ha quali persone offese i soci e la stessa società. (Fattispecie in cui l'alterazione del libro-soci era consistita nell'attestazione della cessione delle partecipazioni dei soci, pari all'intero capitale sociale, all'amministratore).
Cass. civ. n. 38605/2007
In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l'oggetto della tutela penale è costituito dall'affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo; ne consegue che la contraffazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo al fine di ottenere in anticipo la valuta, integra il reato di falso in titoli di credito di cui agli artt. 485 e 491 c.p., giacché, per effetto di tale alterazione, l'assegno assume una apparenza diversa rispetto a quella originaria.
Cass. civ. n. 32847/2007
Il libro dei soci è una scrittura privata, e la sua falsificazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., non del reato di cui agli artt. 477-482 c.p.
Cass. civ. n. 12210/2007
In tema di reato di frode in assicurazione, l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l'instaurazione del rapporto tra l'autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l'azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsità in scrittura privata.
Cass. civ. n. 39410/2006
Integra il delitto di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la condotta di colui che, in qualità di progettista, forma una falsa lettera di presentazione al Comune di un preliminare di accordo di programma per un progetto di lottizzazione per conto di una società, apponendovi la firma apocrifa del legale rappresentante della stessa committente, considerato che la lettera privata assume, nella specie, in ragione del suo contenuto e della sua peculiare destinazione, la connotazione di scrittura privata comprovante rapporti giuridici di diritto privato, rilevante ai fini della fattispecie costitutiva dell'art. 485 c.p. (Nella specie la lettera di presentazione degli elaborati progettuali era destinata ad avviare la pratica burocratica di formalizzazione dell'accordo di programma, momento determinante ai fini della maturazione del diritto del professionista alla percezione dei dovuti compensi, secondo le clausole contrattuali che vincolavano quest'ultimo alla società, la quale, a sua volta, aveva espresso e formalizzato il proprio dissenso, tramite il legale rappresentante, in ordine alla consistenza volumetrica delle opere progettate).
Cass. civ. n. 14561/2005
Costituisce falsità materiale ed integra quindi gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p., la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell'autore effettivo dell'atto, poiché tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale. (Fattispecie relativa ad apposizione di data falsa in calce ad una scrittura privata con la quale l'autore si impegnava a cedere ad alcuni figli la proprietà di un immobile).
Cass. civ. n. 32467/2004
Integra gli estremi del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), la formazione di una missiva falsa su carta intestata «Agenzia di Assicurazione Ina Assitalia di Roma», formata mediante un «collage» di parti dell'elenco telefonico e con in calce una falsa sottoscrizione, con la quale si comunichi, alla banca erogatrice del finanziamento ed allo stesso assicurato, che è in corso l'istruttoria preliminare relativa alla polizza assicurativa; né sussiste, in tale ipotesi, l'estremo del falso grossolano poiché nessuno dei destinatari della lettera in questione è stato in grado di rilevare che la firma in calce alla lettera non apparteneva ad alcuno dei titolari dell'Agenzia di assicurazione.
Cass. civ. n. 2576/2004
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) la contraffazione del contrassegno assicurativo, relativo alla r.c.a, previsto dall'art. 7 della legge n. 990 del 1969, il quale è atto di natura privata.
Cass. civ. n. 42790/2003
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.
Cass. civ. n. 27881/2003
Anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, l'atto di collocamento in aspettativa, adottato da un dirigente amministrativo, costituisce atto pubblico, in quanto espressione di potere autoritativo e certificativo incidente sul rapporto di servizio del dipendente e sull'organizzazione dell'ufficio. Ne consegue che integra il reato di falsità materiale di cui all'art. 476 c.p. l'apposizione su tale atto di una falsa firma da parte un dirigente della pubblica amministrazione (nella specie titolare del settore attività economiche e produttive di un comune).
Cass. civ. n. 26173/2003
Ai fini dell'individuazione della condotta di uso, rilevante per la configurazione del reato di cui agli artt. 489 e 485 c.p., assume rilievo la funzione rappresentativa del documento usato e non già quella dell'atto documentato. Ne consegue che l'uso del documento è penalmente rilevante quando il soggetto disponga materialmente del documento, e dunque dell'oggetto rappresentativo, quale che sia il significato che intenda attribuire all'atto in esso contenuto. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso che, ai fini del reato in questione, costituisca condotta penalmente rilevante il mero comportamento processuale di chi, convenuto in un giudizio civile per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita contraffatto, si difenda nel merito, proponendo anche domanda riconvenzionale per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore).
Cass. civ. n. 3925/2003
Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici all'esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.
Cass. civ. n. 18283/2001
In tema di falsità in scrittura privata, l'alterazione richiesta dall'art. 485 c.p. per la falsificazione di una scrittura privata definitivamente formata deve essere tale da modificare il significato originario dell'atto, sicché non è integrata da un'aggiunta a matita apposta sull'originale di un contratto. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso che la produzione in giudizio di una fotocopia informale, non autenticata del contratto sul cui originale era stata apposta un'aggiunta a matita configurasse il reato di falsità in scrittura privata).