Art. 485 – Codice penale – Falsità in scrittura privata

[[Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno , forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera , è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni [490].

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata [491, 493bis.]]]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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