Cass. civ. n. 4747 del 29 dicembre 1976

Testo massima n. 1


La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 c.c. a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente.

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