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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17277 del 30 luglio 2014

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17277 del 30 luglio 2014

Testo massima n. 1

Il potere, spettante in via esclusiva al genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infraquattordicenne, di esprimere il consenso al successivo riconoscimento, da parte dell’altro genitore, costituisce un corollario della paternità [ o maternità ] e non della legale rappresentanza del minore nell’esercizio della potestà genitoriale, la cui sospensione, quindi, non gli impedisce di acconsentire al suddetto secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l’altro genitore a promuovere, ex art. 250 cod. civ., l’azione per ottenere la sentenza sostitutiva, in un procedimento nel quale il primo è litisconsorte necessario insieme al minore, rappresentato dal tutore.

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