Cass. pen. n. 36768 del 18 luglio 2023
Testo massima n. 1
COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Territoriale – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24-bis cod. proc. pen. – Effetto sospensivo – Esclusione – Ragioni – Provvedimento con cui il giudice, all’esito della rimessione della questione di competenza alla Corte di cassazione, dispone la prosecuzione del processo dinanzi a sé – Abnormità – Esclusione - Ragioni.
Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione di tale questione, disponga, "ex officio" e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé, in quanto lo stesso ha funzione di mero impulso processuale, risulta privo di valenza e contenuto decisorio e non produce né una stasi processuale, né un'indebita regressione del processo).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 com. 2
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE