Cass. pen. n. 36824 del 13 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato più grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative - Esclusione.


Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 28957 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C)
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E)
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

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