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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6925 del 7 aprile 2015

Testo massima n. 1

In materia di donazione modale, l’imposizione di un onere in capo al donante – sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell’attribuzione da gratuito in oneroso – comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.

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