Art. 555 – Codice civile – Riduzione delle donazioni

Le donazioni [769 ss., 809 c.c.], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [559 c.c.] fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [554 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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