Cass. pen. n. 36878 del 17 maggio 2023

Testo massima n. 1


SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Rapporto tra processo penale e procedimento di prevenzione - Revoca - Assoluzione dal reato ex art. 416-bis cod. pen. - Motivazione sul giudizio di pericolosità sociale - Contenuto.


In tema di misure di prevenzione patrimoniali, nel procedimento di revoca conseguente alla sopravvenuta definitività della sentenza che ha dichiarato l'insussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice, in punto di pericolosità sociale, deve compiere un puntuale confronto con la motivazione che, all'esito del processo penale, ha ritenuto gli elementi addotti dall'accusa non sufficienti a provare il reato associativo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 15704 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE