Cass. civ. n. 21623 del 23 ottobre 2015
Testo massima n. 1
La riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato (nella specie, avente ad oggetto la revoca del beneficio dell'agevolazione prevista in materia d'imposta di registro per l'acquisto della prima casa) non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità.