Cass. civ. n. 921 del 12 marzo 1975
Testo massima n. 1
Agli effetti della tutela possessoria costituisce molestia ogni atto che modifichi il possesso altrui o ne renda più disagevole l'esercizio, ove sia compiuto volontariamente e con la coscienza di arrecare un siffatto turbamento, nonché con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore.