Cass. civ. n. 18215 del 17 settembre 2015

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell'art. 1 della l. n. 36 del 1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse. (Principio affermato riguardo alle acque del lago di Lucrino).

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