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Art. 822 — Demanio pubblico

Art. 822 — Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare [ 942 ], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [ 945 ], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [ 823, 824, 1145 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14645/2017

Gli alvei dei fiumi e dei torrenti, costituiti da quei tratti di terreno sui quali l’acqua scorre fino al limite delle piene normali, rientrano nell’ambito del demanio idrico, per cui le sponde o rive interne – ossia quelle zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie – sono comprese nel concetto di alveo, e costituiscono quindi beni demaniali, a differenza delle sponde e rive esterne che, essendo soggette alle sole piene straordinarie, appartengono, invece, ai proprietari dei fondi rivieraschi, e sulle quali può pertanto insistere un manufatto occupato da persone.

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Cass. civ. n. 18215/2015

Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche ai sensi dell’art. 1 della l. n. 36 del 1994, sicché, tranne particolari categorie oggetto di disciplina speciale, esse rientrano nel demanio idrico e sono incommerciabili, a prescindere dalla loro attitudine a soddisfare un pubblico interesse. (Principio affermato riguardo alle acque del lago di Lucrino).

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Cass. civ. n. 6619/2015

Qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata.

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Cass. civ. n. 19703/2012

Ai fini dell’individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a corsi d’acqua pubblici, opera il principio per cui l’estensione dell’alveo, suscettibile di detta ricomprensione, agli effetti dell’art. 943 c.c., deve essere determinata con riferimento alle piene ordinarie, senza tener conto del perturbamento determinato da cause eccezionali, né computarsi l’altezza delle opere antropiche realizzate su detti terreni, le quali rimangono acquisite al demanio per accessione una volta accertata la demanialità dell’area su cui siano sorte. Il demanio lacuale, analogamente al demanio marittimo, comprende l’alveo, cioè l’estensione che viene coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che risultano necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito (per trasporto, diporto, esercizio della pesca ecc..). A tal fine, l’alveo deve essere determinato con riferimento alle piene ordinarie allo sbocco del lago, e, quindi, mediante dati emergenti da rilevamenti costanti nel tempo, i quali siano idonei ad identificare la normale capacità del bacino idrografico, al di fuori di perturbamenti provocati da cause eccezionali; mentre la spiaggia, alla stregua della sua indicata natura, va individuata mediante accertamenti specifici, per ogni singolo tratto della riva, rivolti a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, la porzione di terreno coinvolta dalle menzionate esigenze generali, non potendo, pertanto, essere globalmente ed indiscriminatamente classificata e perimetrata dall’amministrazione in base alla mera fissazione di una quota sul livello del mare.

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Cass. civ. n. 3665/2011

Dalla applicazione diretta degli artt. 2, 9 e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, anche in relazione al “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando cosi recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività. (Principio enunciato a proposito delle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia). In tema di beni pubblici, il connotato della “demanialità” esprime una duplice appartenenza, alla collettività ed al suo ente esponenziale, dovendosi intendere la titolarità in senso stretto come appartenenza di servizio, nel senso che l’ente esponenziale può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione; ne consegue che la titolarità dei beni demaniali allo Stato o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano della “proprietà”, ma comporta per l’ente titolare anche la sussistenza di oneri di “governance” finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene. (Principio enunciato in relazione alle c.d. valli da pesca della laguna di Venezia).

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Cass. civ. n. 23705/2009

L’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fine, elemento da solo sufficiente l’inclusione o meno della strada stessa nel relativo elenco, già previsto dall’art. 8 della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad una strada natura comunale in forza di plurime circostanze e, segnatamente, dall’inclusione nelle mappe catastali, dalla classificazione come comunale da parte del Consiglio dell’ente territoriale, dall’attività di manutenzione effettuata dall’ente, dall’inclusione nella toponomastica cittadina con attribuzione di numerazione civica e, infine, dalla mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima).

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Cass. civ. n. 17737/2009

Mentre il lido del mare è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, ma anche l’arenile cioè quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando idoneo ai pubblici usi del mare, anche se in via soltanto potenziale e non attuale. Pertanto, perché l’arenile sia compreso nel demanio marittimo non è sufficiente che sia derivato dall’abbandono del mare, ma è necessario che non abbia perso l’attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare. L’accertamento di tale circostanza in giudizio deve essere effettuato con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti elementi di giudizio, liberamente apprezzabili dal giudice. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la natura demaniale di un terreno sulla scorta della descrizione dei luoghi contenuta in una consulenza tecnica d’ufficio, avvalorata da un verbale di delimitazione della zona del demanio marittimo, pur non approvato dal direttore marittimo, dal quale risultava che detto terreno non apparteneva al demanio).

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Cass. civ. n. 10817/2009

A differenza di quanto previsto dall’art. 829 c.c. – secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può avvenire anche tacitamente – per i beni appartenenti al demanio marittimo, tra i quali si include la spiaggia, comprensiva dell’arenile, non è possibile che la sdemanializzazione si realizzi in forma tacita, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 35 cod. nav, l’adozione di un espresso e formale provvedimento della competente autorità amministrativa, avente carattere costitutivo. Nel demanio marittimo è incluso, oltre il lido del mare e la spiaggia, anche l’arenile, ovvero quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, e la sua natura demaniale – derivante dalla corrispondenza con uno dei beni normativamente definiti negli artt. 822 c.c. e 28 c.n. – permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada pubblica, non implicando tale evento la sua sdemanializzazione, così come la sua attitudine a realizzare i pubblici usi del mare non può venir meno per il semplice fatto che un privato abbia iniziato ad esercitare su di esso un potere di fatto, realizzandovi abusivamente opere e manufatti.

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Cass. civ. n. 4388/2009

In tema di usucapione, grava sulla P.A., convenuta nel relativo giudizio, l’onere di dimostrare la natura demaniale del bene oggetto del contendere, e di conseguenza la sua inidoneità ad essere usucapito. A tal fine, è tuttavia insufficiente che la natura demaniale del bene risulti dall’intavolazione dell’atto col quale la P.A. abbia acquistato il bene, giacché l’iscrizione tavolare effettuata ai sensi dell’art. 2 del r.d. 28 marzo 1929, n. 449 ha efficacia costitutiva del diritto, ma non certificativa della natura o dell’estensione di esso.

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Cass. civ. n. 10876/2008

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 822 c.c., l’appartenenza dei laghi al demanio pubblico prescinde dalla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, primo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 essendo sufficiente, per l’attribuzione della demanialità, l’accertamento in uno specchio d’acqua dei caratteri idrografici di un lago e non di uno stagno e non assumendo rilievo il mancato inserimento nell’elenco delle acque pubbliche, data la natura dichiarativa del relativo provvedimento.

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Cass. civ. n. 21245/2007

In relazione alle strade vicinali, benché la loro natura di beni privati di interesse pubblico faccia presumere (fino a prova contraria) l’esistenza sulle medesime di una servitù di uso pubblico a favore del Comune, ai fini del riconoscimento del diritto di comproprietà a favore dei proprietari dei fondi latistanti è necessario allegare e provare di aver conferito, in vario modo e misura, il sedime della strada.

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Cass. civ. n. 4975/2007

Affinché un’area privata venga a far parte del demanio, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla P.A., e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa P.A., a meno che non possa operare, trattandosi di aree adiacenti a una strada pubblica, la presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F – la quale sancisce una presunzione iuris tantum di proprietà pubblica di quegli spazi adiacenti alle strade comunali che, per l’immediata accessibilità, appaiono parte integrante (pertinenza) della strada, salvo prova contraria idonea a dimostrare il carattere privato degli stessi spazi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la natura pubblica di uno slargo adiacente una via comunale, benché fosse privo di sbocchi di transito e potesse essere utilizzato dai soli frontisti, oltre a risultare in parte catastalmente intestato ai suddetti privati).

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Cass. civ. n. 13834/2005

Ai fini dell’individuazione dei terreni ricompresi nel demanio per la loro contiguità a corsi d’acqua pubblici, opera il principio per cui l’estensione dell’alveo, suscettibile di detta ricomprensione, deve essere determinata con riferimento alle piene ordinarie, senza tenere conto del perturbamento determinato da cause eccezionali.

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Cass. civ. n. 17387/2004

La casa cantoniera – in base all’art. 22, secondo comma della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ribadito da ultimo dall’art. 24 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – costituisce pertinenza della strada e partecipa quindi al suo carattere di demanialità quando la strada stessa appartiene ad un ente pubblico territoriale. Ne consegue che la perdita del carattere demaniale della casa cantoniera può essere solo l’effetto della perdita dello stesso carattere della strada (salvo diversa disposizione a norma dell’art. 818 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 12272/2004

Nel nostro ordinamento, le acque pubbliche fanno parte, salva diversa previsione legale, del demanio necessario (idrico) dello Stato, come risulta dall’art. 822 c.c. e dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e come è ribadito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; questa regola non trova eccezione, in favore dei Comuni, nella successiva normativa sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, giacché l’art. 11 di detta legge, se affida ai Comuni, unitamente ad altri soggetti, il compito di partecipare alle funzioni riguardanti il riassetto delle acque in materia di difesa del suolo, non attribuisce ad essi la titolarità di alcun diritto dominicale sulle stesse acque pubbliche, titolarità che neppure è ricavabile dall’interesse dell’ente locale alla corretta gestione delle acque sul proprio territorio, a norma dell’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

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Cass. civ. n. 10304/2004

Costituiscono lido e spiaggia, e come tali sono comprese nel demanio marittimo, ai sensi degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav, la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque, tenuto conto anche delle maree, nonché quell’ulteriore porzione, fra detta striscia e l’entroterra, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare. Per stabilire se un’area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, mentre risulta indifferente la natura geografica del terreno, sono decisive le seguenti circostanze: 1) che l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione) anche solo allo stato potenziale.

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Cass. civ. n. 4769/2004

Il lido del mare – da intendersi come quella porzione di riva che è a contatto diretto, nel suo limite esterno, con le acque del mare e che resta normalmente coperta dalle ordinarie mareggiate, sicché ne riesce impossibile ogni altro uso oltre quello marittimo o pubblico – appartiene allo Stato e fa parte del demanio pubblico dello Stato stesso, ai sensi dell’art. 822, primo comma, c.c.: pertanto, il suo utilizzo non può costituire oggetto di concessione da parte di un ente territoriale diverso dallo Stato, atteso anche che l’art. 824, primo comma, del codice medesimo assoggetta al regime dei beni demaniali, se appartenenti alle province o ai comuni, soltanto i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma del citato art. 822, tra i quali non è compreso il lido del mare.

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Cass. civ. n. 915/2003

La strada interpoderale o vicinale, iscritta negli elenchi comunali, si presume assoggettata al pubblico transito, diritto reale dell’ente esponenziale estinguibile soltanto per volontà anche implicita del medesimo, irrilevante essendo al riguardo che la via sia chiusa da un lato, senza sbocco su altra strada.

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Cass. civ. n. 2092/2000

In tema di demanio comunale, al fine di provare la proprietà in capo al comune di un terreno non è sufficiente una certificazione proveniente dallo stesso comune.

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Cass. civ. n. 823/2000

Affinché un’area privata venga a far parte del demanio stradale e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell’area da parte della pubblica amministrazione), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l’intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico (inequivocabile è in tal senso l’inciso «se appartengono… ai comuni» proprio dell’art. 824, primo comma, c.c.).

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Cass. civ. n. 361/1999

A norma degli artt. 1 T.U. n. 1775 del 1933 e 822 c.c., fanno parte di un corso d’acqua pubblico, e perciò appartengono al demanio idrico, non solo il letto di magra del fiume, ma anche le zone che, comprese tra questo e l’argine (naturale ed artificiale), sono soggette a rimanere sommerse in caso di piene ordinarie; a tal fine il livello della piena ordinaria di un corso d’acqua pubblico va determinato in base alla congiunta valutazione dell’elemento quantitativo e di quello temporale, dovendosi considerare come quota raggiunta dalla piena ordinaria il livello massimo attinto dalle acque in un numero di anni talmente prevalente rispetto a quelli del residuo periodo (all’uopo sufficientemente lungo) preso in considerazione, da rappresentare la norma.

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Cass. civ. n. 12701/1998

Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumono natura di pertinenza del medesimo demanio per l’opera dell’uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenze alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima. (Nella specie, la P.A. aveva espropriato un’area limitrofa al Brenta per la ricostruzione dell’alveo del fiume dopo un’alluvione e l’argine era stato ripristinato con l’inserimento di una «banca» e di una «sotto-banca» di rinforzo, sulla quale ultima successivamente un privato aveva costruito un fabbricato; la S.C. ha confermato la impugnata sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con cui era stata rigettata l’azione del privato di accertamento del suo diritto di proprietà relativamente all’area su cui insisteva detto edificio, sulla base del rilievo della qualità di pertinenza demaniale della sottobanca, che, pur non essendo permeata dalle acque di piena ordinaria, era inseparabile strutturalmente dall’alveo e poteva assolvere una funzione protettiva con continuità e non per esigenze solo momentanee).

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Cass. civ. n. 10253/1997

Quando non si tratta di beni del demanio necessario, la demanialità non è una qualifica attribuita ad un bene in funzione del titolo di acquisto o della volontà inattuata di una determinata destinazione demaniale o del modo di atteggiarsi del potere di disposizione, ma una qualifica che attiene alla destinazione concreta del bene ed alla sua caratterizzazione funzionale secondo taluna delle varie destinazioni ad uso pubblico previste dalla legge per ciascuna delle categorie dei beni demaniali. Pertanto, deve escludersi che i beni acquistati dallo Stato in R.D. 7 luglio 1866 n. 3036 ed alla cosiddetta liquidazione dell’asse ecclesiastico, attuata con legge 15 agosto 1867 n. 3848, siano di diritto entrati a far parte del demanio pubblico indipendentemente dalla loro concreta destinazione ad una pubblica funzione non essendo in tal senso indicative le disposizioni degli artt. 2 del citato R.D. n. 3848 ed 11 del citato R.D. n. 3036, che, nel prevedere la devoluzione al «demanio» dello Stato dei beni dei soppressi enti morali, si sono riferite al patrimonio dello Stato seguendo il linguaggio del tempo, in cui il predetto sostantivo indicava il complesso dei beni appartenenti allo Stato o agli altri enti pubblici territoriali, nell’ambito del quale si distingueva il demanio pubblico dal demanio privato (fiscale o patrimoniale) a seconda della destinazione del bene e del regime della proprietà (pubblica o privata) a cui questo veniva concretamente assoggettato.

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Cass. civ. n. 5522/1996

La presunzione di demanialità stabilita dall’art. 22 della L. n. 2248 del 1865, all. F — la quale non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle aree che, per l’immediata accessibilità, appaiono integranti della funzione viaria della rete stradale, in guisa da costituire pertinenza della strada — ha carattere relativo e, come tale, è destinata a cadere di fronte all’esistenza di elementi probatori che, secondo il prudente ed incensurabile apprezzamento del giudice di merito, siano idonei a dimostrare il carattere privato degli spazi medesimi.

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Cass. civ. n. 3117/1995

L’iscrizione delle strade negli appositi elenchi (che richiede l’accertamento dell’uso pubblico e la sua destinazione alla funzione di collegamento di parti del territorio comunale), secondo la procedure prevista dalle leggi in materia, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, cosicché l’iscrizione stessa crea una presunzione di appartenenza della strada all’ente cui essa è attribuita, presunzione che può essere vinta con la prova contraria della sua natura privata e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.

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Cass. civ. n. 6337/1994

Al fine di determinare l’appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento, oltre che l’uso pubblico, cioè l’uso da parte di un numero indeterminato di persone (il quale, isolatamente considerato, potrebbe indicare solo una servitù di passaggio), la ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati, l’inclusione nella toponomastica del comune, l’apposizione della numerazione civica, il comportamento della pubblica amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica e l’assoggettamento dei cittadini alla prassi determinata da tale comportamento (presupponente la natura pubblica della strada). Per converso, non può ritenersi elemento da solo sufficiente l’inclusione o rispettivamente la mancata inclusione nell’elenco delle strade comunali, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’elenco anzidetto.

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Cass. civ. n. 2539/1994

La circostanza che una strada sia attraversata da una linea ferrata non influisce sulla natura (pubblica o privata) della strada, essendo giuridicamente possibile che una ferrovia intersechi una strada privata (o sia da questa intersecata) dando luogo ad una servitù sulla strada o sulla linea ferrata o anche, nel caso di demanialità della ferrovia, ad un uso speciale di questa, sul punto di intersezione per effetto di concessione di attraversamento in favore degli utenti della strada.

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Cass. civ. n. 6201/1990

Una strada privata diventa pubblica quando la destinazione pubblica segua o si accompagni all’acquisto della proprietà del suolo stradale da parte della pubblica amministrazione, in base ad un atto o fatto (convenzione, espropriazione, usucapione) idoneo a trasferirne il dominio, con la conseguenza che l’atto con il quale il proprietario del fondo, a cui vantaggio sia costituita una servitù di transito sul fondo altrui, trasferisca al comune tale diritto di transito, deve ritenersi inidoneo a consentire al predetto comune l’esercizio di diritti di supremazia pubblica sul fondo servente.

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Cass. civ. n. 2352/1984

Al fine di individuazione e delimitazione di un bene demaniale, i rilievi e le misurazioni scritte che un tecnico della pubblica amministrazione abbia effettuato al diverso scopo di predisporre un progetto di lavori riguardanti il bene medesimo, possono fornire meri indizi, quali scritti provenienti da terzi, ma non assumere l’efficacia probatoria dell’atto pubblico o della certificazione amministrativa, difettando il requisito del conferimento all’autore dei suddetti atti di una pubblica funzione di documentazione o certificazione.

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Cass. civ. n. 6919/1983

L’occupazione di un terreno privato da parte del comune, integrante un fatto illecito in difetto di provvedimento autorizzativo, la quale sia eseguita dalla irreversibile destinazione del bene nella realizzazione di una strada comunale ad uso pubblico, comporta, salva restando la responsabilità risarcitoria del comune medesimo per quell’illecito, l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione del terreno stesso al demanio dell’ente territoriale, a titolo originario.

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Cass. civ. n. 4056/1978

Nella controversia circa il regime reale di un bene immobile, le risultanze catastali non hanno valore probatorio decisivo, bensì soltanto valore indiziario. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza del merito, con cui si era ritenuto che, controvertendosi circa la natura demaniale di un fondo, le risultante del catasto italiano, da cui il fondo appariva come non demaniale, non bastavano a provare la sdemanializzazione, ma che nemmeno le risultanze del vecchio catasto pontificio, in cui il fondo appariva come strada comunale, bastavano a provarne la demanialità).

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