Cass. civ. n. 1136 del 24 gennaio 2003
Testo massima n. 1
La violazione delle distanze legali nella collocazione di un tubo (nella specie, di gas) integra una molestia al possesso del fondo finitimo perché, anche quando non ne comprime l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente una modificazione o una restrizione delle relative facoltà.