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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15031 del 17 luglio 2015

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15031 del 17 luglio 2015

Testo massima n. 1

Il possesso di buona fede del bene trasferito alla parte acquirente di una compravendita viene meno qualora, nel corso di un giudizio di risoluzione di tale contratto, il venditore diffidi il medesimo compratore a non eseguire lavori edili sul terreno oggetto di alienazione, dovendosi, pertanto, negare, per le opere fatte dopo tale momento, la buona fede del costruttore, agli effetti dell’art. 936, comma 4, c.c., stante la consapevolezza di questi che l’accoglimento della domanda di risoluzione avrebbe determinato l’effetto di dover restituire la cosa acquistata nella situazione in cui essa si trovava all’epoca della vendita.

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