14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21110 del 16 settembre 2013
Posted at 16:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora nel corso del giudizio di “negatoria servitutis” il convenuto acquisti la comproprietà del bene [ nella specie, una strada ], ogni questione relativa alla servitù è assorbita, atteso che la turbativa della proprietà non può essere più inquadrata come tentativo di acquisire un diritto di servitù, ma deve essere regolata nell’ambito del regime di amministrazione della cosa comune tra comproprietari.
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