Cass. pen. n. 37022 del 28 giugno 2023

Testo massima n. 1


PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Processi pendenti in Corte di cassazione - Individuazione - Riferimento alla data della sentenza di appello - Conseguenze - Proponibilità dell'istanza innanzi al giudice dell'esecuzione.


In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l'istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere presentata alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, al giudice dell'esecuzione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 34091 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 681 art. 53
Legge 24/11/1981 num. 681 art. 58
Cod. Pen. art. 20 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31
Cod. Pen. art. 20 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

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