Cass. civ. n. 24673 del 4 novembre 2013

Testo massima n. 1


In tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l'"animus spoliandi", non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo.

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