Cass. civ. n. 24673 del 4 novembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di spoglio la violenza e la clandestinità dell'azione, che implicano l'"animus spoliandi", non sono insiti in ogni fatto materiale che determini la privazione dell'altrui possesso ma conseguono solo alla consapevolezza di contrastare e di violare la posizione soggettiva del terzo.