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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18697 del 22 aprile 2004

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18697 del 22 aprile 2004

Testo massima n. 1

Quando a seguito di successione di leggi penali, ai sensi dell’art. 2 c.p., venga meno il fatto di reato posto a fondamento della misura cautelare, il giudice dell’impugnazione, anche nell’ambito incidentale del procedimento cautelare e pur nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve rilevare la eventuale sopravvenuta abrogatio criminis.

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