Art. 2 – Codice penale – Successione di leggi penali
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 Cost.].
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo , salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648 c.p.p.].
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4308/2025
In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.
Cass. civ. n. 2974/2025
In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 2967/2025
In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità
Cass. civ. n. 2229/2025
In tema di accertamento, l'avviso di pagamento, che ricostruisce il maggior importo dovuto e non versato a titolo di accisa sulla base di una mera operazione aritmetica, incentrata sulla differenza tra l'importo fatturato risultante dalla contabilità del contribuente (corrispondente ai dati contenuti nei registri IVA e nelle liquidazioni IVA periodiche) e l'importo indicato da quest'ultimo nelle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 26, comma 13, T.U. 26/10/1995, n. 504, non viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000, con la conseguenza che eventuali rettificazioni contabili, come l'emissione di note di credito, successive all'accertamento dell'amministrazione finanziaria, possono essere eventualmente utilizzate dal contribuente per fornire la prova contraria della maggior imposta contestata come dovuta.
Cass. civ. n. 2211/2025
Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., stante l'identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria. Ne consegue che, laddove non possa farsi luogo alla riunione del procedimenti o alla declaratoria di continenza per ragioni di ordine processuale, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale.
Cass. civ. n. 2157/2025
L'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa ed accertabile dal datore anche attraverso agenzie investigative, cui può essere demandato il compito di verifica di condotte del prestatore fraudolente o integranti ipotesi di reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che legittimamente il datore si era avvalso di un'agenzia investigativa per la verifica dell'uso fraudolento dei permessi, nella specie sistematicamente adoperati dal dipendente per praticare sport).
Cass. civ. n. 2135/2025
E' valido il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione dell'art. 2233 c.c. (operata dal d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., a meno che il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato conseguito, stabilito dalle parti all'epoca della conclusione del contratto, risulti sproporzionato, per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, valutato sotto un profilo causale nonché sotto il profilo dell'equità, alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense nel testo deliberato il 18 gennaio 2007.
Cass. civ. n. 2123/2025
L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex lege solo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno dei possibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società.
Cass. civ. n. 2101/2025
In tema di erogazione del T.F.R. da parte del Fondo di garanzia I.N.P.S. per fallimento del datore di lavoro, una volta instaurato validamente il rapporto previdenziale per effetto della domanda presentata nella ricorrenza dei presupposti di legge e dell'ammissione del credito al passivo, il diritto alla prestazione nei confronti dell'ente è perfetto e non può venir meno a causa del sopravvenuto accertamento dell'insussistenza delle condizioni di fallibilità del datore, sicché per il suo soddisfacimento non occorre esperire azioni esecutive individuali, impossibili da promuovere fino alla revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 1971/2025
Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non assicurato, ai fini della proponibilità della domanda è necessario che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass., ricorrendo anche nei confronti dell'impresa designata la medesima ratio deflattiva del contenzioso e l'obbligo reciproco di leale collaborazione, in aderenza alle finalità solidaristiche del Fondo di garanzia per le vittime della strada e alle istanze di effettività della tutela delle vittime di sinistri.
Cass. civ. n. 1923/2025
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Cass. civ. n. 1919/2025
L'agevolazione, ai fini ICI, prevista per la qualità agricola di un terreno, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, lett b), e 9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, è applicabile anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un'area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio della stessa.
Cass. civ. n. 1907/2025
In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.
Cass. civ. n. 1903/2025
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Cass. civ. n. 1877/2025
Poiché la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando, anzi, intatta l'autonomia di ciascuna causa, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, nella quale i giudici di merito avevano esteso ad un identico giudizio successivamente instaurato le preclusioni maturate nell'ambito di un primo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rimasto sostanzialmente privo di definizione, poiché la causa "aveva perso il suo oggetto", essendo stato il provvedimento monitorio dichiarato inefficace in un autonomo procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c.).
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 1864/2025
L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.
Cass. civ. n. 1851/2025
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Cass. civ. n. 1818/2025
In tema di pubblico impiego privatizzato, nel giudizio di impugnazione di sanzione disciplinare conservativa inflitta per una pluralità di condotte, il giudice, ove escluda la sussistenza di una parte degli illeciti contestati, è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare e, a fronte di un riscontrato difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione ai sensi dell'art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, anche senza un'espressa domanda in tal senso delle parti.
Cass. civ. n. 1701/2025
In tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate.
Cass. civ. n. 1690/2025
In tema di avviso di accertamento ai fini Irap, i contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla cassa nazionale del notariato sono deducibili dal reddito complessivo, in quanto sono da considerare spese inerenti all'attività professionale svolta, essendo il relativo esborso una conseguenza del reddito prodotto.
Cass. civ. n. 1668/2025
In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 1653/2025
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, essendo l'illecito riconducibile al genus di quelli amministrativi, non trova applicazione il principio del favor rei, di cui all'art. 2 c.p., in forza del quale, in deroga al principio tempus regit actum, l'eventuale abolitio criminis opera retroattivamente, né tale principio è desumibile dalla norma transitoria contenuta nell'art. 32 bis, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006, che non prevede un sistema di regole omologo all'art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell'illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto legislativo, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 "se più favorevoli". (Nella specie, la S.C. ha escluso la rilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione al reato di traffico di influenze illecite, della riscrittura dell'art. 346 bis c.p. ad opera della l. n. 114 del 2024, dovendo la qualificazione giuridica del fatto disciplinarmente rilevante essere operata con riguardo al quadro normativo vigente al momento della condotta suscettibile di valutazione in tale ambito).
Cass. civ. n. 1635/2025
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio non è un organo sociale, ma è un esponente rappresentativo della predetta categoria, in posizione tendenzialmente contrapposta alla società, alla luce delle esigenze di tutela degli azionisti "risparmiatori" rispetto agli azionisti "imprenditori".
Cass. civ. n. 1580/2025
In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Cass. civ. n. 1483/2025
In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.
Cass. civ. n. 1450/2025
La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).
Cass. civ. n. 1445/2025
In tema di NASpI, la liquidazione anticipata in unica soluzione, ex art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015, del trattamento spettante al lavoratore assicurato, comporta l'obbligo di sua restituzione, per intero, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui tale trattamento è stato riconosciuto, senza possibilità per il beneficiario di sottrarsi alla restituzione provando la simulazione del nuovo rapporto lavorativo nei confronti dell'INPS, il quale invece può sempre dar prova dell'effettiva sua instaurazione e sussistenza.
Cass. civ. n. 1357/2025
Il divieto di doppia contribuzione stabilito dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, secondo cui non è consentita la prosecuzione della contribuzione volontaria nell'A.G.O. per i periodi contestualmente assicurati attraverso una delle forme di previdenza obbligatoria, si applica anche con riferimento alla forma di previdenza obbligatoria ex art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 denominata gestione separata, rispetto alla quale l'art. 5 del d.m. n. 282 del 1996 pone una deroga solo temporale a tale divieto.
Cass. civ. n. 1296/2025
In tema di impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, il valore della produzione netta a base dell'Irap è esclusivamente quello realizzato nell'ambito dell'esercizio provvisorio, escludendosi, quindi, i proventi eventualmente realizzati nell'attività liquidatoria tipica, come la vendita di cespiti, pur se astrattamente riconducibili - come nel caso delle plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda - al perimetro della base imponibile dell'impresa in bonis, poiché posta in essere al fine di assicurare il soddisfacimento della massa dei creditori e non a realizzare quel valore aggiunto tipico dell'attività produttiva, da assoggettare ad imposizione ex art. 2 del d.lgs. n. 447 del 1997.
Cass. civ. n. 1288/2025
In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Cass. civ. n. 1265/2025
In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.
Cass. civ. n. 1229/2025
Ricomprensione del termine per le difese del lavoratore - Necessità - Dilazionabilità del termine - Ragioni - Fattispecie. In tema di procedimento disciplinare, l'art. 38 c.c.n.l. chimica industria del 19/07/2018 va interpretato nel senso che il termine complessivo di sedici giorni dalla contestazione disciplinare, assegnato al datore di lavoro per concludere il procedimento e adottare il licenziamento, va calcolato tenendo conto del precedente termine previsto per le deduzioni difensive del lavoratore, necessariamente dilatorio, di otto giorni dalla medesima contestazione, sicché se il datore di lavoro accorda un termine superiore di otto giorni per le difese del dipendente, su sua richiesta o per ragioni organizzative, come nella specie per la chiusura estiva, il predetto termine complessivo è dato dal maggior lasso temporale concesso per tali difese, cui va ad aggiungersi l'ulteriore termine di otto giorni previsto per la parte datoriale.
Cass. civ. n. 1227/2025
In tema di diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, l'accertamento dell'abuso del diritto comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.
Cass. civ. n. 1190/2025
Il giudizio di stima del valore di un complesso aziendale, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, si compone di questioni puramente estimative (cd. estimative semplici) - concernenti valutazioni tecniche per la rilevazione dell'obiettiva consistenza qualitativa/quantitativa del cespite e l'individuazione dei fattori di calcolo per il complessivo giudizio di valore - che hanno natura fattuale, integrando un apprezzamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e di questioni di puro diritto (cd. estimazione complessa) - concernenti l'interpretazione e l'applicazione di leggi, di atti e negozi giuridici rispetto all'imposta considerata, senza risolversi in un mero giudizio di valore, come quando vengono dedotti vizi del procedimento di accertamento o occorre l'individuazione dei criteri giuridici per la suddetta imposizione rispetto ai fatti accertati - che, invece, assumono rilevanza anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 1123/2025
In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.
Cass. civ. n. 1103/2025
Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 vanno individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo, mentre l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto può, invece, riverberare i suoi effetti sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno, ma non può costituire il limite dell'ammontare totale della liquidazione.
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 1041/2025
In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado - dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 - era stata riportata solo nel frontespizio).
Cass. civ. n. 1027/2025
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Cass. civ. n. 1002/2025
L'obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all'amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell'ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano.
Cass. civ. n. 964/2025
La produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto raggiunta la prova del regolare recesso anticipato del conduttore, la cui validità era stata contestata dal locatore, deducendo che nel plico ricevuto non era contenuta la comunicazione di disdetta).
Cass. civ. n. 931/2025
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Cass. civ. n. 865/2025
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
Cass. civ. n. 836/2025
Il criterio di liquidazione unitaria del compenso dovuto al difensore del fallimento, previsto dall'art. 4, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012, presuppone che l'attività professionale sia stata svolta in un unico giudizio, eventualmente risultato tale all'esito del provvedimento di riunione, e non trova quindi applicazione nell'ipotesi in cui i giudizi siano rimasti separati tra loro.
Cass. civ. n. 825/2025
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Cass. civ. n. 815/2025
Nel giudizio di verificazione dello stato passivo, il compenso spettante al difensore del fallimento, nel periodo precedente all'introduzione del numero 20-bis della tabella allegata al d.m. n. 147 del 2022, va determinato dal giudice delegato, in sede di liquidazione, secondo i parametri previsti dalla tabella 2, per i giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, avendo riguardo alle distinte fasi ivi previste nonché al valore della domanda.
Cass. civ. n. 813/2025
Il contratto di patrocinio legale tra curatore fallimentare e avvocato è libero nel contenuto, purché rispetti i parametri delle tabelle forensi e il divieto per il professionista di percepire, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma è vincolato nella forma scritta ad sustantiam, che sussiste anche nell'ipotesi di atti non contestuali, ove la procura difensiva rilasciata dal curatore rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata dal difensore.
Cass. civ. n. 788/2025
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).
Cass. civ. n. 761/2025
Nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti della sofferenza morale soggettiva e della compromissione dinamico-relazionale derivante dalla morte del congiunto, il giudice, quando fa uso dello strumento tabellare, è tenuto ad indicare nella motivazione gli elementi di calcolo impiegati al fine di rendere palese il percorso svolto per addivenire ad una liquidazione aderente agli elementi di prova, anche di natura presuntiva, emersi nel corso del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ridotto, nei limiti del "valore medio di tariffa", l'importo liquidato in primo grado ai congiunti, senza precisare a quale edizione della tabella approntata dall'Osservatorio della Giustizia civile di Milano si era fatto riferimento e senza motivare la disposta riduzione, a fronte della riconosciuta intensità del legame familiare).
Cass. civ. n. 726/2025
In tema di esenzione IMU per le abitazioni e i fabbricati strumentali all'attività agricola, non iscritti nella categoria catastale A/6 e D/10, l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del d.m. del Ministero economia e finanze del 26 luglio 2016, equivale all'attribuzione del requisito predetto, con applicazione degli effetti retroattivi disciplinati dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv., con modif., dalla l. n. 124 del 2013.
Cass. civ. n. 719/2025
In tema di agevolazione per la piccola proprietà contadina, prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, la nozione fiscale di pertinenza dei terreni agricoli differisce da quella civile, in quanto, prevalendo nella prima una visione economico-funzionale, il rapporto di pertinenzialità si configura in funzione dell'attività di impresa, tale da ricomprendere tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate ad uso ufficio dell'azienda agricola e agrituristica ed i fabbricati abitativi rurali.
Cass. civ. n. 666/2025
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Cass. civ. n. 626/2025
In tema di illecito concorrenziale, il presupposto della comunanza di clientela non è dato dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori del medesimo bisogno di mercato, che, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti uguali, affini o succedanei, a quelli posti in commercio, che sono in grado di soddisfare quel bisogno, con la conseguenza che sussiste rapporto di concorrenza tra gli imprenditori che, per la commercializzazione degli stessi prodotti, si avvalgono di differenti canali di distribuzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'illecito concorrenziale tra l'imprenditore operante tramite punti di vendita fisici e quello operante online).
Cass. civ. n. 604/2025
Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 - nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale - alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Cass. civ. n. 602/2025
A fronte di una sentenza che, accertata la nullità del termine, dispone la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dell'INPS al versamento dei contributi omessi e del correlato diritto del lavoratore alla cd. regolarizzazione contributiva decorre - in entrambi i casi - dalla scadenza del termine dichiarato nullo, e non dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità.
Cass. civ. n. 565/2025
L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente. (Fattispecie in tema di opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dal terzo usucapente nei confronti del creditore ipotecario).
Cass. civ. n. 560/2025
L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento non è soddisfatto dalla mera conformità a modelli o schemi fissati in astratto da provvedimenti amministrativi generali o da norme di rango secondario, perché essa non vale, di per sé, a garantire la presenza di tutti gli elementi e i dati indispensabili per la compiuta estrinsecazione del diritto di difesa del soggetto a cui l'atto si rivolge con la minaccia di un'esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 512/2025
In tema di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, l'erronea supposizione del mancato invio dell'avviso di avvenuta consegna del ricorso per cassazione al portiere dello stabile ha natura di errore revocatorio, ove risulti presente negli atti l'attestazione della spedizione di tale raccomandata, traducendosi nella falsa supposizione dell'inesistenza di un fatto incontrastabilmente esclusa dalla presenza negli atti processuali del relativo documento; tale errore, qualora la suddetta attestazione contenga la sola indicazione del numero della raccomandata e della data del suo invio e non anche del nome e dell'indirizzo del destinatario, è dotato del carattere della decisività, poiché la S.C., anziché dichiarare inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione e ordinarne la rinnovazione; la predetta nullità è tuttavia sanata dalla rituale notifica del ricorso per revocazione, contenente anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, con conseguente potere della S.C. di procedere direttamente alla fase rescissoria.
Cass. civ. n. 486/2025
Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).
Cass. civ. n. 457/2025
L'accoglimento, con sentenza passata in giudicato, della domanda ex art. 2932 c.c. presuppone l'implicita validità ed efficacia del contratto preliminare, con conseguente preclusione, da giudicato esterno, dell'esame di ogni ulteriore deduzione, eccezione o domanda tendenti all'accertamento di una sua causa di invalidità.
Cass. civ. n. 423/2025
Accertata la mancanza di causa adquirendi a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, l'azione accordata dalla legge per conseguire la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.
Cass. civ. n. 416/2025
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.
Cass. civ. n. 390/2025
La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.
Cass. civ. n. 375/2025
In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.
Cass. civ. n. 341/2025
In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. (Principio applicato in un giudizio di accertamento della paternità, in cui non era stato adeguatamente spiegato il criterio per la quantificazione monetaria degli esborsi sostenuti dalla madre per il mantenimento e la cura del figlio).
Cass. civ. n. 300/2025
In tema di contenzioso tributario, l'appellante che ha notificato l'atto di appello a mezzo del servizio postale, o per il tramite di ufficiale giudiziario, ovvero direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis, ha l'onere di produrre in giudizio prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica all'appellato non costituito o, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.), dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne il duplicato dall'amministrazione postale.
Cass. civ. n. 245/2025
In tema di compravendita immobiliare conclusa con scrittura privata, va escluso il grave inadempimento dell'acquirente che non abbia collaborato all'attività giuridica necessaria per la trascrizione dell'atto, trattandosi di condotta inidonea a cagionare danno all'alienante, già spogliatosi della proprietà dell'immobile e valevole a ledere, semmai, la posizione dello stesso acquirente, stante la finalità della trascrizione, diretta a risolvere l'eventuale conflitto tra più aventi causa da un comune autore.
Cass. civ. n. 127/2025
Ai fini della decadenza di cui all'art. 3-bis, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, l'inadempimento del direttore generale di una azienda sanitaria non può essere desunto ipso facto dal mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività e, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.
Cass. civ. n. 64/2025
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.
Cass. civ. n. 28/2025
Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale che trova tutela nell'art. 2 Cost. e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ove siano ricorrenti pure gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza; del resto, il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto trova rispondenza nel mutato contesto valoriale di riferimento e si pone in lineare rapporto con la valutazione corrente nella società, fondata sull'affermazione progressivamente sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia.
Cass. civ. n. 36223/2024
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nella specie, bancarotta fraudolenta) non può avere a oggetto denaro di certa provenienza lecita, percepito successivamente all'esecuzione del sequestro o, in caso di mancata adozione della misura cautelare reale, della confisca, qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare o di quella ablativa. (Fattispecie relativa a somme stipendiali ricevute dall'indagato, dopo l'esecuzione del sequestro, per l'attività lavorativa svolta nell'interesse di una società estranea al procedimento penale).
Cass. civ. n. 35869/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di inadeguatezza degli arresti domiciliari nei confronti del condannato per evasione, prevista dall'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto norma speciale, prevale sulla disposizione generale di cui all'art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, cod. proc. pen., non solo quando il giudice ritiene che la pena irrogata non sarà superiore a tre anni, ma anche quando una pena inferiore a tale limite è già stata concretamente irrogata nel corso del giudizio.
Cass. civ. n. 35867/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Cass. civ. n. 35789/2024
Non si estende alla confisca per equivalente il criterio di temperamento della "ragionevolezza temporale" fra le acquisizioni patrimoniali e l'attività illecita, richiesto ai fini della confisca di prevenzione e di quella per sproporzione, in quanto, a differenza di queste due ultime forme di ablazione, la confisca per equivalente, quale sanzione di entità commisurata al vantaggio illecito ritratto, consegue all'accertamento della colpevolezza dell'autore in ordine ad uno specifico fatto delittuoso.
Cass. civ. n. 35124/2024
In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).
Cass. civ. n. 35122/2024
In tema di contravvenzioni, la buona fede scusante sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto deriva da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, dovendosi, invece, escludere la rilevanza del "fatto negativo", costituito da mero comportamento inerte della pubblica amministrazione. (Fattispecie relativa alla contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., contestata al titolare di una concessione demaniale scaduta e non ricompresa nella proroga legale prevista dall'art. 1, comma 18, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in cui la Corte ha escluso la desumibilità della buona fede del ricorrente dalla mancata contestazione al predetto dell'occupazione abusiva dell'area, da parte dell'amministrazione comunale).
Cass. civ. n. 35109/2024
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico il rilascio, da parte del proprietario committente dell'immobile, di false attestazioni, dichiarazioni o asseverazioni a corredo di SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, configurandosi, invece, il più grave delitto previsto dall'art. 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, costituente norma incriminatrice speciale rispetto a quella prevista dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui la falsità riguardi segnalazioni certificate relative a opere non soggette a permesso di costruire.
Cass. civ. n. 35108/2024
In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.
Cass. civ. n. 35038/2024
In tema di intercettazioni eseguite dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza necessità di assistenza tecnica, su indirizzo di comunicazione utilizzato in Italia, la notifica dell'avvio delle operazioni allo Stato italiano, prescritta dall'art. 31 Direttiva 2014/41/UE, recepito dall'art. 24 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è funzionale alla verifica che la intercettazione sia disposta in riferimento a reato per il quale essa è consentita secondo l'ordinamento interno, sicché la sua omissione non comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni, ove detto presupposto risulti verificato. (In motivazione la Corte ha precisato che la verifica di ammissibilità, da operare in rapporto ai parametri di cui all'art. 266 cod. proc. pen., può avvenire anche nel giudizio di legittimità).
Cass. civ. n. 35016/2024
In tema di competenza per materia determinata da connessione, l'individuazione del giudice competente deve avvenire avuto riguardo alla regiudicanda all'esito dell'udienza preliminare, alla stregua degli addebiti contestati nel decreto di rinvio a giudizio, atteso che, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", in detta fase si determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile alle successive vicende processuali. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che tale principio assicura l'immutabilità del giudice anche ai fini della ragionevole durata del processo, precisando che la connessione per materia di cui all'art. 15 cod. proc. pen. costituisce criterio di attribuzione originario della competenza che, in deroga a quanto previsto dall'art. 596 cod. proc. pen., determina l'attribuzione alla Corte di assise dei reati non rientranti nel catalogo di cui all'art. 5 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 35000/2024
In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.
Cass. civ. n. 34996/2024
In tema di misure cautelari reali, colui che riveste la qualifica di socio di una società di persone della quale non ha la legale rappresentanza non è legittimato a chiedere la restituzione dei beni in sequestro di proprietà della stessa, non potendo far valere in giudizio situazioni che non gli appartengono.
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 34727/2024
È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.
Cass. civ. n. 34501/2024
Non configura la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa l'ingresso non autorizzato ad un sistema informatico protetto per carpire dati utili alla difesa in giudizio, tranne che siffatta condotta non costituisca l'unico mezzo per ottenere il risultato difensivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione impugnata che ha ritenuto non scriminata la condotta dell'imputata che, per acquisire informazioni sulla situazione economica del marito, da utilizzare nel procedimento di separazione personale, si era introdotta abusivamente nel sistema di "home banking" di quest'ultimo, nonostante avesse la possibilità di acquisire ugualmente i dati carpiti sollecitando il giudice civile a formulare un ordine di esibizione a norma dell'art. 210 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 34464/2024
In tema di oltraggio, ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni con le quali, rivolgendosi al Sindaco, un consigliere comunale di opposizione aveva affermato che le forze politiche di minoranza non riconoscevano ai vincitori della competizione elettorale "il ruolo, morale e politico per stare seduti sui banchi della maggioranza" perché il loro successo era frutto di pratiche clientelari, di cui nemmeno la persona offesa aveva contestato i presupposti fattuali).
Cass. civ. n. 34458/2024
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari.
Cass. civ. n. 34425/2024
L'incompetenza territoriale che si sia manifestata dopo l'udienza preliminare (nella specie, correttamente celebrata innanzi al gup distrettuale) deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sicché, qualora nel corso della prima udienza dibattimentale (nella specie, tenuta dal tribunale in composizione collegiale) sia stata sollevata - e accolta - la sola eccezione di incompetenza per materia, con conseguente trasmissione orizzontale degli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (nella specie, la corte d'assise), non può nella nuova sede processuale eccepirsi l'incompetenza per territorio, essendosi già maturato il suddetto termine decadenziale.
Cass. civ. n. 34362/2024
In tema di frode informatica mediante indebito utilizzo dell'identità digitale della persona offesa, nel caso in cui l'atto di disposizione patrimoniale venga posto in essere dallo stesso imputato che, procuratosi fraudolentemente i codici segreti del conto corrente della vittima, vi acceda ed effettui un bonifico bancario in favore di un conto corrente "on-line" a lui stesso intestato, la competenza per territorio si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, avendo l'imputato operato sul "web" su conto "on-line", non è possibile individuare il luogo in cui è stata commessa la condotta criminosa né quello in cui è stato conseguito il profitto.
Cass. civ. n. 34238/2024
L'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale perché relativo all'oggettiva inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, su cui la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova anche agli altri ricorrenti che non abbiano impugnato il punto della decisione annullato dai giudici di legittimità.
Cass. civ. n. 34232/2024
Non è causa di nullità della sentenza, sanzionata ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato invio dell'informazione di garanzia, nel caso in cui alla persona sottoposta a indagine siano stati notificati atti equipollenti, prodromici al compimento dell'atto garantito, contenenti gli stessi elementi dell'informativa ex art. 369-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad attività di prelievo e campionamento di rifiuti preceduta dall'invio all'indagato dell'avviso di accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 33854/2024
Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Cass. civ. n. 33840/2024
In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, l'applicazione della regolamentazione introdotta dalla cd. "riforma Cartabia" ai processi che, alla data della sua entrata in vigore, pendevano dinanzi alla Corte di cassazione - affidata dalla norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 al giudice dell'esecuzione, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso - non è subordinata alla verifica del suo carattere più favorevole rispetto alla previgente disciplina.
Cass. civ. n. 33705/2024
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente di opere da eseguirsi da un'impresa appaltatrice che, in qualità di titolare di una posizione di garanzia, abbia considerato uno specifico rischio, apprestando e rendendo conoscibili le adeguate prescrizioni per evitarne la verificazione, può fare legittimo affidamento sulla loro osservanza da parte di soggetti qualificati ed essi stessi garanti rispetto al rischio. (Fattispecie in cui il lavoratore deceduto, socio dell'impresa appaltatrice, rivestiva la qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP) ed era altresì il firmatario del piano organizzativo per la sicurezza (cd. POS), sicché aveva preso in esame, nel documento di valutazione del rischio (cd. DVR), il pericolo di elettrocuzione, tuttavia verificatosi a causa dell'inosservanza delle misure operative predisposte al fine di evitarlo).
Cass. civ. n. 33693/2024
In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio.).
Cass. civ. n. 33400/2024
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell'evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive.
Cass. civ. n. 33203/2024
In tema di furto, l'infermità, fisica o psichica, della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non deve essere circoscritta ai soli casi di infermità psichica intesa come stato patologico, ma può essere estesa anche ai casi di carenza o anomalia mentale o cognitiva o di particolare vulnerabilità della persona offesa, tale da influire, anche in modo transeunte od occasionale, sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di opposizione dinanzi all'altrui condotta illecita. (Fattispecie in tema di furto commesso ai danni di persona quasi ottuagenaria nei cui confronti era stata utilizzata anche una sostanza chimica i cui effetti destabilizzanti erano stati percepiti dall'anziana).
Cass. civ. n. 33149/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che i criteri cui occorre fare riferimento, in tal caso, per l'applicazione delle pene sostitutive in luogo di quelle detentive sono quelli stabiliti dall'art. 53, comma 1, legge n. 689 del 1981, nel testo scaturente dalla modifica apportata dall'art. 4, comma 1, lett. a, legge 12 giugno 2003, n. 134, non potendosi combinare frammenti di discipline normative differenti, che darebbero altrimenti origine a una "tertia lex" non prevista dal legislatore, con conseguente violazione del principio di legalità).
Cass. civ. n. 33116/2024
In tema di misure cautelari reali, non è affetto da nullità il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca non corredato da un'autonoma valutazione del giudice in ordine alla determinazione del profitto del reato, essendo questa imposta, in forza del richiamo all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., solo con riguardo ai presupposti applicativi della misura ablativa, costituiti dal "fumus commissi delicti" e dal "periculum in mora". Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)
Cass. civ. n. 33091/2024
La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).
Cass. civ. n. 33086/2024
La sentenza di non luogo a procedere, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 428, comma 3-quater, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. m), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativa ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non è ricorribile direttamente per cassazione ma è esclusivamente appellabile, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità deve essere qualificato come appello.
Cass. civ. n. 33063/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra distrazione la condotta dell'amministratore della società fallita che preleva dalle casse sociali somme destinate al pagamento del trattamento di fine rapporto di un lavoratore, ovvero al pagamento, a seguito della cessione del credito in favore della società, delle rate di un finanziamento erogato a un dipendente, trattandosi di somme facenti parte del patrimonio della società fallita.
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32994/2024
In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303 cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2 e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare.
Cass. civ. n. 32412/2024
In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.
Cass. civ. n. 32249/2024
In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).
Cass. civ. n. 32176/2024
In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 32042/2024
In tema di maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori, la pendenza di ricorso per separazione coniugale con richiesta di affidamento esclusivo dei figli, promosso dalla persona offesa, non inficia per sé sola l'attendibilità di questa.
Cass. civ. n. 31938/2024
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'impiego del c.d. IMEI "catcher", costituendo operazione tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, non necessita di provvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione.
Cass. civ. n. 31753/2024
In tema di accesso alle misure alternative e alla liberazione condizionale, hanno natura sostanziale le disposizioni restrittive introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sicché le stesse, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, non possono essere applicate retroattivamente, mentre non hanno analoga natura le disposizioni introdotte dall'art. 15 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che hanno inciso solo sulle modalità di funzionamento degli istituti.
Cass. civ. n. 31179/2024
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.
Cass. civ. n. 30805/2024
In tema di traduzione di atti, il disposto dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., indicativo di quelli per cui sussiste l'obbligo di traduzione a cura dell'autorità procedente, trova applicazione con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione emesse nei confronti di imputato alloglotta, nel solo caso in cui esse non concludano il processo e non facciano venir meno, nei confronti del predetto, l'indicata qualità, cui è correlata l'esigenza di comprensione dell'accusa e di esercizio del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a sentenza di annullamento parziale con rinvio, in cui la Corte ha precisato che l'obbligo di provvedere alla traduzione grava sul giudice di merito e non su quello di legittimità).
Cass. civ. n. 30711/2024
In tema di pene sostitutive, il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall'imputato entro l'udienza di discussione dell'appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memorie difensiva, in caso di trattazione cartolare).
Cass. civ. n. 30702/2024
In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).
Cass. civ. n. 30666/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la dichiarazione di incompetenza per territorio resa dal tribunale del riesame, attenendo ad un elemento necessariamente comune a tutti i coindagati, produce i propri effetti, ex art. 587 cod. proc. pen., anche nei confronti del coindagato non impugnante, ove riguardi il medesimo reato e sia divenuta definitiva.
Cass. civ. n. 30653/2024
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies cod. pen., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.
Cass. civ. n. 30633/2024
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., quest'ultima si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie, a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore ascritto all'indagato).
Cass. civ. n. 30615/2024
È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione, pur se non riconosciuta, che abbia avanzato, "iure proprio", richiesta risarcitoria assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno patrimoniale o non patrimoniale consistente nell'offesa all'interesse da essa perseguito e consacrato nello statuto associativo, non essendo richiesto il radicamento dell'associazione medesima nello specifico contesto territoriale in cui la lesione si è verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile ad associazioni statutariamente preposte alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambiente lavorativo, nell'ambito di processo riguardante il decesso di alcuni prestatori d'opera, a causa della violazione della disciplina in materia salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Cass. civ. n. 30372/2024
In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.
Cass. civ. n. 30040/2024
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'inesistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che ha emesso il decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, poichè il sindacato di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, salvo il rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Cass. civ. n. 30016/2024
In tema di estorsione, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto rientra anche la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.
Cass. civ. n. 29723/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.
Cass. civ. n. 29625/2024
L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie, sicché, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non tempestivamente sottoposti dalla parte, anche se collegati a sopravvenienze istruttorie tali da giustificare, in astratto, lo spostamento della competenza.
Cass. civ. n. 29537/2024
In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, ai sensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto di possederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge il soggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, ai sensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute, indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna.
Cass. civ. n. 29379/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, al decorso di due anni o più tra l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sua avvenuta esecuzione, sia verificata la pericolosità del proposto libero, com'è previsto per quello che sia stato detenuto durante tale periodo, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole.
Cass. civ. n. 29348/2024
In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 29342/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con l'utilizzo del termine "chiunque", sanziona, per la mancanza del certificato di collaudo, sia chi ha realizzato l'opera, sia chi si è limitato a utilizzarla, posto che è del tutto ragionevole punire il proprietario che utilizza o consente l'utilizzazione a terzi della costruzione non collaudata, trattandosi del soggetto che si avvantaggia di tale uso e che, al contempo, è tenuto "ex lege" a conseguire il certificato di collaudo.
Cass. civ. n. 29332/2024
In tema di giudizio immediato, è tempestiva la richiesta di definizione con rito abbreviato formulata all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., a seguito del rigetto di una precedente richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato presentata, a sua volta, entro i termini di legge, in quanto intercorre tra tali riti un rapporto di genere a specie, essendo, invece, preclusa la presentazione, in detta sede, di una nuova richiesta definitoria con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una prova diversa, atteso che vi osta la perentorietà del termine decadenziale di quindici giorni previsto dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie verificatasi antecedentemente alla modifica dell'art. 458 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 27, comma 1, lett. b, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 29322/2024
In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19, è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la sua mancata sottoscrizione digitale da parte del difensore, il quale non può dedurre il malfunzionamento della firma digitale invocando la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, posto che detto malfunzionamento non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, d.l. cit.
Cass. civ. n. 29174/2024
Ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, l'identità ovvero la diversità tra il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza e quello in cui è stata emessa la seconda non può trarsi dal dato della connessione qualificata tra i reati che ne formano oggetto ex art. 12 cod. proc. pen., dovendo, invece, farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notizie di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi).
Cass. civ. n. 29160/2024
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. trova applicazione anche nel giudizio di appello in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di beni esposti in un esercizio commerciale, in cui il versamento dell'offerta riparatoria, parzialmente effettuato prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, era stato completato anteriormente alla celebrazione dell'appello e all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha reso il delitto procedibile a querela).
Cass. civ. n. 28908/2024
Il delitto punibile con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanze attenuanti dalle quali derivi l'applicazione di una pena detentiva temporanea.
Cass. civ. n. 28725/2024
In tema di reati tributari, il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, il cui importo è quantificabile secondo le disposizioni sulla riscossione coattiva dei tributi, venendo in rilievo, quanto ai beni immobili, i parametri di cui all'art. 77, comma 1, d.lgs. 29 settembre 1973, n. 602, e, quanto ai beni mobili, quelli dell'art. 517, comma 1, cod. proc. civ., applicabile in virtù del richiamo operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. cit.
Cass. civ. n. 28723/2024
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, utilizzabile in quanto tale nel processo penale, a condizione che integri ed esaurisca la condotta criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituissero corpo del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen., utilizzabili, come tali, nel processo penale i "files" captati in modalità attiva sul telefono cellulare dell'indagato contenenti immagini e video afferenti alla vita privata delle persone offese).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 28502/2024
In tema di impugnazioni, l'omessa o erronea valutazione, in provvedimenti in materia di sequestro preventivo o probatorio, della sussistenza dei presupposti fattuali per l'accesso a un regime tributario derogatorio o di favore non è censurabile con ricorso per cassazione, non rientrando nella nozione di violazione di legge di cui all'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28485/2024
L'incompetenza per materia derivante da connessione, ai sensi dell'art. 15 cod. proc. pen., non rilevata d'ufficio o eccepita antecedentemente alla conclusione dell'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, non può essere eccepita, né rilevata per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 21, comma 3, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 28474/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Cass. civ. n. 28455/2024
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il principio trae ulteriore conferma dalla introduzione, ad opera dell'art. 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15, del meccanismo di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., con cui è possibile sollecitare una pronuncia di legittimità anticipata e vincolante sulla competenza territoriale, così da scongiurare il rischio della inutile celebrazione di più gradi di giudizio per l'erronea determinazione di tale competenza).
Cass. civ. n. 28144/2024
In tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio alla pena della reclusione "non superiore nel massimo a quattro anni", contenuto nell'art. 550 cod. proc. pen., dev'essere inteso come "fisso", in quanto, per l'inderogabilità del principio "tempus regit actum", è riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non a quella di diritto sostanziale in concreto applicabile all'imputato sulla base dei criteri successori di cui all'art. 2 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non abnorme il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero che, in relazione a un fatto commesso nel vigore dell'art. 176 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio nonostante l'incriminazione fosse già confluita nella disposizione di cui all'art. 518-bis cod. pen., i cui limiti di pena imponevano la richiesta di rinvio a giudizio con fissazione dell'udienza preliminare).
Cass. civ. n. 28060/2024
In tema di prove, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da indagato in procedimento connesso, senza che gli siano stati rivolti i prescritti avvisi ed in assenza del difensore, non si estende al successivo rituale interrogatorio del predetto, effettuato mediante richiamo alle prime propalazioni, non operando in tale materia il principio, valevole per le nullità, della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi, dipendenti da quello dichiarato nullo.
Cass. civ. n. 28059/2024
In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Cass. civ. n. 28009/2024
In tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Cass. civ. n. 27703/2024
Integra il delitto di bancarotta semplice documentale la condotta dell'imprenditore che tenga il libro degli inventari in maniera sintetica, in quanto l'assenza di analiticità è inidonea a dare contezza delle attività e passività dell'impresa, facendo venire meno la funzione del libro stesso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non rileva la circostanza che il curatore sia riuscito, comunque, a ricostruire in maniera completa lo stato attivo e passivo del fallimento).
Cass. civ. n. 27509/2024
In materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.
Cass. civ. n. 27446/2024
In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale.
Cass. civ. n. 27160/2024
In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata.
Cass. civ. n. 27098/2024
Il dubbio sulla sussistenza del reato presupposto, pur sancito da una sentenza irrevocabile, non giustifica, di per sé solo, il dubbio sulla sussistenza del reato di calunnia. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel giudizio per il delitto di calunnia, l'innocenza del calunniato non va necessariamente accertata in via pregiudiziale in un separato procedimento penale e il giudicato eventualmente formatosi al riguardo deve essere liberamente e autonomamente valutato). (Conf.: n. 8637 del 1979,
Cass. civ. n. 26919/2024
In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, anche successivamente alla sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma 5, seconda parte, legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento al foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato.
Cass. civ. n. 26886/2024
In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall. nella parte in cui impone anche per la bancarotta fraudolenta "da concordato preventivo" il medesimo trattamento sanzionatorio previsto per la bancarotta fraudolenta fallimentare, in quanto anche il concordato preventivo, come la procedura fallimentare, ha una dimensione concorsuale e eventualmente liquidatoria.
Cass. civ. n. 26849/2024
In tema di misure di prevenzione reali, spetta alla corte d'appello, pendente l'impugnazione avverso il provvedimento che ha disposto la confisca, la competenza a decidere sull'istanza di restituzione dei beni presentata dal terzo interessato che deduca di esserne il proprietario, non venendo in rilievo questioni - per le quali persiste, invece, la competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro - attinenti alla gestione o all'amministrazione dei beni oggetto di ablazione.
Cass. civ. n. 26647/2024
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 26575/2024
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").
Cass. civ. n. 26557/2024
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, la disposizione di cui all'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, che ne esclude la cumulabilità con la sospensione condizionale della pena e che, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, risulta applicabile anche in relazione a procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello, dev'essere ritenuta meno favorevole rispetto a quella integrante il regime previgente, che prevedeva, viceversa, la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ove le sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili.
Cass. civ. n. 26520/2024
In tema di reati tributari, non integra il delitto di cui dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di fatture per l'acquisto, a un prezzo non congruo, di beni utilizzati per l'attività di impresa, nel caso in cui l'operazione commerciale sia stata realmente effettuata e il prezzo concretamente corrisposto, posto che tali fatture, descrivendo in modo corrispondente alla realtà l'operazione eseguita, non implicano alcuna divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per il delitto in oggetto, emessa in relazione all'utilizzo, da parte di una società produttrice di vini, di fatture concernenti l'acquisto, realmente avvenuto, di uva, attestanti costi di molto superiori al prezzo medio di vendita di tale prodotto).
Cass. civ. n. 26510/2024
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Cass. civ. n. 26418/2024
In tema di giudizio di legittimità, è ammissibile il ricorso che pone, con un motivo unico o che si accompagna ad altri motivi inammissibili, la questione di improcedibilità, per difetto di querela, di reati per i quali il d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, ha introdotto tale forma di procedibilità. (Fattispecie in tema di furto commesso su cose esposte alla pubblica fede).
Cass. civ. n. 26415/2024
In tema di delitto di infedeltà patrimoniale, l'atto di disposizione negoziale posto in essere dall'amministratore che, con un interesse in conflitto con quello della società, cagioni intenzionalmente un danno patrimoniale a quest'ultima, integra un cd. reato-contratto in quanto frutto di una determinazione illecita "ab origine" che produce l'immedesimazione del reato nel negozio giuridico, con l'effetto che il relativo profitto è conseguenza immediata e diretta del reato ed è, pertanto, assoggettabile interamente a confisca diretta ai sensi dell'art. 2641, comma primo, cod. civ.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 26164/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è reato di pericolo, integra distrazione il contratto di vendita di un immobile a prezzo inferiore a quello di mercato e sottoposto a condizione sospensiva unilaterale nell'interesse del solo acquirente, in quanto, quest'ultimo, anche ove, alla scadenza del termine prefissato, la condizione sospensiva non si sia verificata, in assenza di un'esplicita dichiarazione di risoluzione del contratto, può rinunciare alla condizione ed esercitare il diritto potestativo di acquisto, con conseguente limitazione del potere dispositivo della parte venditrice e messa in pericolo della garanzia del ceto creditorio.
Cass. civ. n. 25943/2024
In sede di incidente di esecuzione può essere dedotta la questione della validità del decreto di latitanza, all'esclusivo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale e, conseguentemente, l'avvenuta formazione del titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 25935/2024
In tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., in virtù del quale il difensore deve depositare, a pena di inammissibilità, lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, si applica anche all'imputato assente che sia stato dichiarato latitante, non essendo configurabile alcuna compressione del diritto di difesa, poiché il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive.
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 25855/2024
In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l'onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa risarcitoria, costituito dall'accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato la banca al risarcimento del danno, non avendo provato che le somme sottratte erano tornate nella disponibilità del cliente rimasto vittima delle falsificazioni degli ordini di bonifico).
Cass. civ. n. 25852/2024
In materia di impugnazioni incidentali "de libertate", la revoca della misura degli arresti domiciliari, in precedenza applicata dal giudice per le indagini preliminari in sostituzione della primigenia misura della custodia in carcere, determina l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del tribunale che, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero, aveva disposto il ripristino della misura custodiale in carcere. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale ordinanza deve essere comunque annullata senza rinvio, stante l'esigenza di impedirne l'efficacia).
Cass. civ. n. 25840/2024
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, in modo da evitare che il prestatore sia indotto a rinunziare al riposo annuale allo scopo di non subire decurtazioni nel trattamento retributivo.
Cass. civ. n. 25805/2024
In tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'accertamento del CTU corrispondesse al concetto di "causa più probabile", avendo il consulente usato il termine "grado medio sul piano statistico", senza considerare che tale giudizio era di comparazione delle cause, avendo escluso categoricamente che le altre spiegazioni causali fossero plausibili).
Cass. civ. n. 25755/2024
L'illegittimità dell'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, derivante dall'omissione della comunicazione preventiva sull'iscrizione, non comporta ex se la responsabilità risarcitoria dell'agente della riscossione, essendo necessario verificare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la colpa dell'agente della riscossione, il quale aveva proceduto all'iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca).
Cass. civ. n. 25713/2024
In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 25700/2024
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Cass. civ. n. 25698/2024
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.
Cass. civ. n. 25692/2024
In tema di contratto d'opera professionale, la misura degli interessi moratori spettanti al professionista è quella di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, applicabile, sulla scorta delle definizioni contenute nell'art. 2, anche ai contratti conclusi tra liberi professionisti e pubbliche amministrazioni, quali le Aziende di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, in considerazione della fisionomia attribuitagli dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Cass. civ. n. 25648/2024
In tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estinzione irreversibile della società che consegue alla sua cancellazione dal registro delle imprese ha portata generale, non potendosi stabilire effetti differenti a seconda che detta cancellazione sia "fisiologica" ovvero predisposta per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o vantaggio).
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 25558/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo che vanta diritti reali di garanzia sui beni in sequestro, a norma dell'art. 23, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'art. 5, comma 7, legge 17 ottobre 2017, n. 161, dev'essere citato nel giudizio di prevenzione finalizzato all'applicazione della confisca e ha diritto di chiedere, in tale giudizio, una pronuncia sul riconoscimento del proprio credito.
Cass. civ. n. 25549/2024
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi "whatsapp" e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non si fosse determinata alcuna violazione del disposto dell'art. 254 cod. proc. pen. sul rilievo che la polizia giudiziaria si era limitata a sequestrare il telefono cellullare, mentre l'accesso al contenuto della corrispondenza era avvenuto successivamente ad opera del pubblico ministero con il proprio consulente).
Cass. civ. n. 25514/2024
In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Cass. civ. n. 25512/2024
In tema di fondi previdenziali integrativi, l'onere del contribuente di provare quale parte di indennità ricevuta è ascrivibile a rendimenti che sono frutto dell'investimento del capitale versato sul mercato non è assolto mediante il mero rinvio al conteggio proveniente dal datore di lavoro o dal fondo di previdenza, salvo che esso contenga una specificazione, tale da chiarirne la provenienza, sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce relativa al rendimento.
Cass. civ. n. 25466/2024
In caso di intervento chirurgico che presenta un'elevata percentuale di rischio di provocare conseguenze pregiudizievoli, ove sia accertato il nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e i postumi permanenti riportati dal paziente, il danno deve essere risarcito integralmente, senza che possa procedersi ad una liquidazione parametrata alla perdita di chance di conseguire un risultato totalmente favorevole. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad un intervento che presentava una percentuale di rischio del 70%, aveva liquidato il danno riportato dalla paziente, in conseguenza della condotta gravemente superficiale del sanitario, nella misura del 30% dell'invalidità permanente conseguitane).
Cass. civ. n. 25457/2024
In tema di danni da occupazione di beni sine titulo, ai fini della verifica dell'esistenza del pregiudizio in capo al proprietario del bene non occorre, necessariamente, che l'occupante abusivo abbia tratto un utile dalla propria condotta illecita. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso il danno da lucro cessante, consistito nella mancata percezione dei contributi comunitari erogati da AGEA, perché tali contributi non erano stati percepiti neppure dall'occupante abusivo).
Cass. civ. n. 25442/2024
Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.
Cass. civ. n. 25410/2024
In tema di contratto d'opera, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'"incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.
Cass. civ. n. 25273/2024
La sopravvenuta decisione della Commissione Europea, atto normativo vincolante ai sensi dell'art. 288 del T.F.U.E, è immediatamente applicabile e, in quanto ius superveniens, il giudice di legittimità è tenuto a dare immediata attuazione, anche d'ufficio, alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione comunitaria, decidendo nel merito ovvero, se sia necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto tardiva la deduzione della sopravvenuta decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, poiché contenuta solo in memoria).
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 25246/2024
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriante che eccepisca la tardività dell'opposizione alla liquidazione giudiziale dell'indennità, in ragione dell'effettuazione della stima amministrativa della stessa e della scadenza del termine di trenta giorni dall'inserzione del relativo avviso di deposito, ha l'onere di provare il fondamento di tale deduzione, vertendosi in tema di eccezione inerente a fatto preclusivo dell'azione.
Cass. civ. n. 25239/2024
In tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 25222/2024
Il diritto alla riscossione di un'imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, né al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, operando invece il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, anche ove la definitività della pretesa erariale consegua alla declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente.
Cass. civ. n. 25213/2024
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle "a forbice", il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle "a punti", adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inammissibilità del motivo di censura, avendo la ricorrente del tutto mancato di puntualizzare gli esiti dell'applicazione delle tabelle "a punti" al caso concreto, non adducendo che la sua applicazione avrebbe comportato un maggior ristoro risarcitorio per il pregiudizio patito, né fornendo qualsivoglia indicazione degli specifici parametri da apprezzare ai fini della liquidazione con detta modalità).
Cass. civ. n. 25180/2024
Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Cass. civ. n. 25162/2024
Il collegamento procedurale e funzionale tra l'occupazione d'urgenza ed il procedimento espropriativo, del quale la prima costituisce momento prodromico, non viene meno qualora all'occupazione non sopravvenga un tempestivo decreto di esproprio, di modo che è la stessa occupazione che consente il verificarsi dell'effetto acquisitivo della proprietà del bene all'ente pubblico per effetto dell'irreversibile trasformazione di esso: ne consegue che anche in tale ipotesi, l'indennità di occupazione va liquidata secondo il medesimo criterio adottabile ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, ovvero con gli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, per ciascun anno di occupazione.
Cass. civ. n. 25109/2024
In tema di indennità di esproprio, nel procedimento di opposizione alla stima le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla c.t.u. non sono soggette a preclusioni e possono formularsi anche nelle note conclusionali, depositate in vista della discussione orale, poiché l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede un rito celere e deformalizzato come il rito sommario.
Cass. civ. n. 24916/2024
In tema di pensione anticipata, ai sensi dell'art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, il presupposto contributivo è integrato anche dal versamento dei contributi figurativi, diversamente da quanto previsto nel sistema di cui al successivo comma 11 che - consentendo l'accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo - richiede, invece, l'effettivo versamento della contribuzione.
Cass. civ. n. 24806/2024
La pendenza del giudizio d'appello relativo all'accertamento del proprio credito non esonera il creditore dal richiederne l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento del debitore, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, posto che la domanda d'insinuazione è atto proprio del creditore anche in caso di pronuncia favorevole in primo grado, non rinvenendosi alcun fondamento normativo per lo spostamento, in tale ipotesi, dell'onere in capo al curatore.
Cass. civ. n. 24786/2024
In caso di opposizione avverso il decreto di convalida della perquisizione con esito negativo effettuata di iniziativa dalla polizia giudiziaria, il giudice per le indagini preliminari decide in camera di consiglio basandosi sul verbale delle operazioni compiute e sugli eventuali ulteriori atti a corredo prodotti dal pubblico ministero, non essendo quest'ultimo tenuto a trasmettere il fascicolo delle indagini preliminari. (In motivazione la Corte ha chiarito che una tale ostensione, non prevista dalle norme codicistiche, comporterebbe una "discovery" incompatibile con la fase processuale in corso).
Cass. civ. n. 24729/2024
In tema di rescissione del giudicato, non costituisce indice di effettiva conoscenza del processo la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio compiuta nella fase delle indagini preliminari, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, ove non vi sia prova che la rinuncia sia stata comunicata all'imputato e non ricorrano elementi concreti da cui desumere che questi abbia avuto notizia della "vocatio in iudicium". (In motivazione la Corte ha precisato che la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).
Cass. civ. n. 24662/2024
Qualora, per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto, attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta, con giudizio ex post, il termine nel quale quell'adempimento avrebbe dovuto essere eseguito, con la conseguenza che, prima della scadenza di detto termine, la prestazione deve ritenersi inesigibile e l'inadempimento non configurabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità professionale di un notaio che aveva eseguito la trascrizione del contratto di compravendita concluso dalle parti il secondo giorno dopo la stipula dell'atto).
Cass. civ. n. 24621/2024
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che il suo annullamento - con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, rilevabile di ufficio sulla base degli atti prodotti in giudizio o formatosi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, anche sulla base di una pronuncia della S.C. conosciuta mediante l'attività di ricerca del collegio giudicante nell'ambito dell'attività di istituto - determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizza la percezione di maggiori utili societari.
Cass. civ. n. 24595/2024
L'attività di proselitismo sindacale con diffusione di comunicati sindacali nei luoghi di lavoro - nella specie a mezzo volantinaggio - è legittima se svolta entro gli "spazi comunicativi" messi a disposizione dal datore e, comunque, in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento della vita aziendale sotto il profilo funzionale e produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la legittimità del volantinaggio realizzato dal c.d. "uomo sandwich", con affissione di un comunicato sindacale su petto e schiena del lavoratore per l'intera giornata lavorativa, in quanto avvenuto fuori degli spazi consentiti e fonte di costante disturbo per l'attività lavorativa).
Cass. civ. n. 24579/2024
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.
Cass. civ. n. 24558/2024
In tema di misure cautelari personali, il giudice, ove, alla stregua degli atti, non intenda accogliere l'istanza di revoca o di sostituzione del vincolo custodiale fondata su una diagnosi di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici, da espletarsi nella forma della perizia.
Cass. civ. n. 24553/2024
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo.
Cass. civ. n. 24471/2024
Nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione del giudicato, sicché, in caso di esecuzione di sentenza di condanna al risarcimento del danno conseguente alla dichiarata nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato, può farsi valere l'"aliunde perceptum", non dedotto nel giudizio, soltanto con decorrenza del passaggio in giudicato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello, pronunciata in un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., che aveva ammesso la deduzione dell'"aliunde perceptum" solo con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato del titolo esecutivo, anziché da quella di pubblicazione).
Cass. civ. n. 24416/2024
Nel processo tributario, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte strutturalmente differenti, anche se la pretesa impositiva è fondata sui medesimi presupposti di fatto.
Cass. civ. n. 24375/2024
La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 24366/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento dell'incarico dirigenziale di un ufficio legale interno della P.A. deve essere il frutto di una procedura comparativa che valuti - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, senza che dall'art. 23 della legge professionale n. 247 del 2012 possa desumersi un obbligo per la P.A. di preferire nella procedura valutativa i titoli inerenti all'attività legale rispetto a quelli comprovanti le qualità manageriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato che il maggior numero di anni di iscrizione all'albo ed il possesso dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di un candidato non comportavano automaticamente la prevalenza dello stesso su altro aspirante con più vasta esperienza manageriale).
Cass. civ. n. 24339/2024
In tema di titoli di formazione esteri, la laurea in architettura conseguita in Svizzera, suscettibile di automatico riconoscimento in Italia sulla scorta della l. n. 364 del 2000 e dell'art. 21 della direttiva 2005/36/CE, è idonea a consentire l'iscrizione nell'albo professionale senza il previo superamento dell'esame di abilitazione nello stato di stabilimento, essendo riconosciuta l'armonizzazione minima di formazione, oltre la quale è escluso che uno stato membro possa imporre al richiedente di ottenere e dimostrare qualifiche professionali supplementari.
Cass. civ. n. 24255/2024
È configurabile il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che sono, tra loro, in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte di reato.
Cass. civ. n. 24186/2024
La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 decorre dal momento in cui scade il termine, anche eventualmente prorogato - nella specie ex art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 - per il pagamento degli stessi, non rilevando la previsione nelle normative di settore di un ulteriore secondo termine di pagamento, funzionale al solo saldo dei debiti contributivi già scaduti con maggiorazione degli interessi di mora.
Cass. civ. n. 24097/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).
Cass. civ. n. 24064/2024
In tema di sequestro probatorio, le carte "postepay" e gli analoghi strumenti di pagamento elettronico sono privi, come il denaro, di una specifica connotazione identificativa e dimostrativa, anche nel caso in cui costituiscono corpo del reato, sicché, ove risultino accertati l'ammontare del conto ad essi relativo e la loro disponibilità in capo all'intestatario, non possono essere sottoposti a vincolo, salvo che nell'ipotesi in cui il supporto fisico possegga specifiche connotazioni identificative in relazione al fatto da provare.
Cass. civ. n. 24058/2024
In tema di responsabilità da reato dell'ente, questo, in caso di assoluzione dal reato-presupposto del legale rappresentante, risponde dell'illecito amministrativo, a condizione che il fatto sia stato accertato nella sua dimensione storica e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, pur se manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale degli stessi.
Cass. civ. n. 24056/2024
In tema di patteggiamento, il giudice, ove l'accordo sulla pena afferisca a un reato paesaggistico per il quale sia previsto, ex art. 181, comma 2, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordine di remissione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto ad impartirlo anche nel caso in cui esso non abbia formato oggetto di accordo, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che, come tale, non rientra nello spettro applicativo di cui all'art. 444, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che limita alla confisca facoltativa e alle pene accessorie la possibilità, per le parti, di chiedere che l'una non sia ordinata o sia ordinata con riferimento a specifici beni o per un determinato importo e che le altre non siano applicate o lo siano per una durata determinata.
Cass. civ. n. 24052/2024
In tema licenziamento per superamento del periodo di comporto, la contrattazione collettiva, per sottrarsi al rischio di trattamenti discriminatori a danno dei lavoratori con handicap, deve prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile, poiché non è sufficiente ad elidere detto rischio una disciplina negoziale che tiene conto solo del profilo oggettivo dell'astratta gravità o particolarità delle patologie senza valorizzare anche l'aspetto soggettivo della disabilità, in relazione al quale vanno adottati gli accorgimenti ragionevoli prescritti dalla direttiva 2000/78/CE e dall'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216 del 2006. (Principio affermato in relazione al c.c.n.l. Associazione nazionale strutture territoriali 2017-2019, che prevede l'esclusione dal computo del comporto solo dei giorni di ricovero ospedaliero, dei day hospital, dei giorni di assenza per malattia dovuti a sclerosi multipla o connessi alla somministrazione di terapie salvavita, non anche dei giorni di assenza per malattie, anche non gravi, ma cagionate dalla disabilità).
Cass. civ. n. 24000/2024
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la tempestività dell'opposizione alla stima proposta erroneamente con atto di citazione, piuttosto che con ricorso, deve essere valutata al momento della notifica e non al momento del deposito in giudizio di detto atto introduttivo, senza che assuma rilievo l'omessa pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, in quanto la stessa è destinata ad operare sul rito da seguire all'esito della conversione, senza effetti penalizzanti per quelli comunque collegati alla domanda introdotta secondo un modello difforme da quello legale, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Cass. civ. n. 23936/2024
Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro.
Cass. civ. n. 23934/2024
In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio sull'adeguatezza del programma dev'essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., tenendo conto non solo dell'idoneità a favorire il reinserimento sociale dell'imputato, ma anche dell'effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal giudice ai sensi dell'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., sicché è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno.
Cass. civ. n. 23866/2024
Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d'Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria "altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine", benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).
Cass. civ. n. 23855/2024
Nel rito del lavoro, se il ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento di una somma determinata o determinabile (condanna specifica), il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti, definire il giudizio limitando la condanna all'an debeatur, ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur e respingere la domanda se l'attore non ha assolto agli oneri di allegazione e prova degli elementi a tal fine necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto, per difetto di allegazione ed offerta di prova di elementi idonei, della domanda di condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali, di una somma pari all'importo della pensione percipienda per gli anni di pensionamento, corrispondente, per il primo anno di questo, ad una cifra determinata).
Cass. civ. n. 23850/2024
Il rappresentante sindacale, nell'esercizio delle proprie funzioni, si trova su un piano paritetico con il datore di lavoro, in quanto l'attività sindacale, tutelata dall'art. 39 Cost. e diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori contrapposti a quelli del datore di lavoro, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo; ciononostante, l'esercizio da parte del lavoratore sindacalista del diritto di critica, anche aspra, garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., non si sottrae ai limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza di tutela della persona umana assicurata dall'art. 2 della Cost., sicché, qualora tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il comportamento assume rilevanza disciplinare.
Cass. civ. n. 23833/2024
Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla P.A., avente ad oggetto l'accertamento del danno derivante dalla lesione di un suo diritto soggettivo conseguente alla violazione di un'obbligazione civile, contrattuale o legale, o della clausola generale di danno aquiliano, da parte di soggetto investito di rapporto di servizio con essa, ed il giudizio promosso per i medesimi fatti innanzi alla Corte dei conti dal Procuratore contabile, nell'esercizio dell'azione obbligatoria che gli compete, poiché la prima causa è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola Amministrazione attrice, mentre l'altra, invece, è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria.
Cass. civ. n. 23756/2024
In materia di intercettazioni telematiche, l'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo, utilizzato nell'ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse, non determina una violazione dei diritti fondamentali di difesa, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, e l'utilizzo di una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente.
Cass. civ. n. 23755/2024
L'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata.
Cass. civ. n. 23738/2024
Il patto di quota lite (vietato dall'art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012) è integrato anche nel caso in cui il compenso dell'avvocato sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi in tal modo la partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni alla prestazione richiestagli, che il divieto suddetto mira a scongiurare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il patto con cui il compenso dell'avvocato era stato parametrato ad una percentuale dell'importo che, in caso di esito positivo della lite, la cliente avrebbe percepito a titolo di risarcimento del danno conseguente all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole).
Cass. civ. n. 23714/2024
In materia di dirigenza pubblica regionale, costituisce condotta antisindacale ex art. 28 st.lav. la destinazione a favore di personale non dirigente, operata in sede di contrattazione integrativa decentrata del personale dirigente (nella specie, del Friuli Venezia Giulia), dei residui non utilizzati dei fondi riservati per la retribuzione di posizione; anche se è ammissibile che tali residui, in mancanza di diversa previsione, tornino nella disponibilità degli enti e siano quindi destinabili ad altri fini, la destinazione dei fondi non è materia di contrattazione integrativa, la quale interviene al più limitato fine di fissare i criteri per ripartire i fondi stabiliti dalle fonti superiori e non può essere piegata ad avalli o intese su punti ad essa estranei, peraltro rivolti a favore di posizioni lavorative diverse da quelle a cui la stessa si riferisce.
Cass. civ. n. 23713/2024
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Cass. civ. n. 23712/2024
In tema di misure cautelari personali, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 302 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le misure diverse dalla custodia in carcere e quelle interdittive perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio di garanzia entro il termine stabilito dall'art. 294, comma 1-bis, cod. proc. pen., resa con sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2001, comporta che, nel caso di caducazione, esse possano essere riemesse solo previo interrogatorio dell'indagato. (Fattispecie in materia di divieto di dimora).
Cass. civ. n. 23632/2024
In tema di estradizione per l'estero, non è applicabile alle misure cautelari ex art. 714 cod. proc. pen. il divieto, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di disporre la misura della custodia cautelare in carcere quando il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, trattandosi di disposizione riguardante il diritto interno.
Cass. civ. n. 23623/2024
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.
Cass. civ. n. 23582/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111, commi 4 e 5 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui consente al giudice, ove ritenga il fatto di particolare tenuità e in presenza dei presupposti applicativi, di pronunciare d'ufficio sentenza di non doversi procedere senza che sia necessaria, quindi, una richiesta del difensore o senza il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. civ. n. 23577/2024
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la cessione di un ramo d'azienda - che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva - presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell'art. 2555 cod. civ., ossia come l'insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Cass. civ. n. 23572/2024
In tema di riscossione delle imposte, la notifica dell'iscrizione ipotecaria può avvenire con l'invio diretto, da parte dell'agente di riscossione, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'ufficiale postale e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui l'agente è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
Cass. civ. n. 23569/2024
E' preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite.
Cass. civ. n. 23499/2024
In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).
Cass. civ. n. 23474/2024
In tema di prestazioni a carico del Fondo di garanzia dell'Inps, spetta al comitato amministratore del predetto ente previdenziale, ai sensi dell'art. 26, lett. b), l. n. 88 del 1989, l'individuazione della documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle prestazioni, ma l'esercizio di detto potere va espletato con ragionevolezza, in modo tale da non vanificare o rendere eccessivamente difficile la tutela del diritto e senza deroghe alle disposizioni di legge vigenti in tema di efficacia probatoria dei documenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la necessità della produzione dell'originale del titolo esecutivo al fine dell'erogazione della prestazione, essendo sufficiente anche la copia conforme o quella fotostatica non disconosciuta).
Cass. civ. n. 23471/2024
In tema di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale integra una mera difesa e non un'eccezione, non essendo, pertanto, assoggettata alle preclusioni dettate per la proposizione di quest'ultima.
Cass. civ. n. 23439/2024
In tema di illeciti disciplinari del dipendente di istituto di credito, costituisce condotta rilevante la violazione dell'obbligo di identificazione della clientela alla sua presenza fisica previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007, nella formulazione applicabile ratione temporis (prima della novella di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 90 del 2017), né tale obbligo è derogato dall'art. 20 del medesimo d.lgs., il quale disciplina altri aspetti della valutazione del rischio che presuppongono la già compiuta identificazione del cliente.
Cass. civ. n. 23425/2024
La domanda giudiziale è idonea ad impedire la decadenza di un diritto non in quanto manifestazione di volontà sostanziale, ma in quanto atto d'impulso di un rapporto processuale volto ad ottenere l'effettivo intervento del giudice, di talché, qualora il rapporto processuale venga meno senza che si pervenga alla decisione di merito (nella specie, in ragione della pronunzia di improcedibilità del ricorso), il diritto non è sottratto alla maturazione della decadenza, non essendo applicabile, ai sensi dell'art. 2964 c.c., la disciplina dell'effetto interruttivo della prescrizione.
Cass. civ. n. 23414/2024
In tema di trattamento pensionistico, la misura di salvaguardia di cui alla norma generale dettata dall'art. 1, comma 194, lett. d), l. n. 147 del 2013, si applica anche ai lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo, il cui collocamento in mobilità sia cessato al 4 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'art. 24, d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, in quanto, in difetto dei presupposti per l'applicazione della salvaguardia di cui alla successiva lett. e), anche il licenziamento collettivo costituisce un'ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 23411/2024
In tema di pensione di vecchiaia, il regime derogatorio dei requisiti per l'accesso alla pensione di cui all'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011, esteso temporalmente, nella ricorrenza dei presupposti di legge, in virtù dell'art. 1, comma 265, lett. c), l. n. 208 del 2015, si applica ai lavoratori che, dopo la risoluzione del rapporto, non hanno svolto attività riconducibile al paradigma del lavoro dipendente a tempo indeterminato, con la conseguenza che l'assunzione in prova non esclude l'applicazione della deroga nel caso in cui il rapporto venga risolto prima del superamento della stessa.
Cass. civ. n. 23410/2024
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
Cass. civ. n. 23409/2024
L'inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell'art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni, consenta all'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo, previsto dall'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 per le diverse ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazioni nulle, ai sensi delle disposizioni del titolo I dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973.
Cass. civ. n. 23400/2024
In tema di ricorso per cassazione, deve formare oggetto di specifica deduzione, mediante la prospettazione della violazione del disposto degli artt. 309, comma 9 e 324, comma 7, cod. proc. pen., la mancanza assoluta di motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di "periculum in mora", causativa della nullità radicale di tale provvedimento e, pertanto, non integrabile dal Tribunale del riesame, posto che la Corte di cassazione, diversamente da quanto avviene per le ordinanze dispositive di misure cautelari personali ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen., non può rilevarla d'ufficio.
Cass. civ. n. 23345/2024
La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sé, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti conclusi per il tramite dell'agente. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insufficienza, ai fini della prova del diritto alla provvigione, della determina amministrativa di assegnazione al preponente dei lotti di fornitura di presidi medici, in difetto della prova dell'utilità ed essenzialità dell'attività prestata dall'agente e della successiva conclusione dei contratti ad essi relativi).
Cass. pen. n. 4800/2022
Il regime di procedibilità d'ufficio previsto dall'art. 649-bis cod. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), non si applica, ostandovi l'art. 2 cod. pen., ai fatti anteriormente commessi, che continuano a essere punibili, in conformità alla disciplina all'epoca vigente, soltanto a querela della persona offesa.
Cass. pen. n. 46184/2021
In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto. (Fattispecie di pornografia minorile, in cui la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'"overruling" operato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 51815 del 2018, in epoca successiva alla condotta).
Cass. pen. n. 32775/2021
La ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa.
Cass. pen. n. 30538/2021
Non ricorre successione di leggi penali nel tempo tra il delitto di riduzione in schiavitù e quello di costrizione o induzione al matrimonio di cui all'art. 588-bis cod. pen., introdotto dall'art. 7 legge 19 luglio 2019 n. 69, in riferimento ad un fatto che integri la reificazione della vittima, non sussistendo coincidenza, sotto il profilo strutturale, tra le due fattispecie. (Nella specie, la Corte ha valutato immune da censure la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 600 cod. pen. nella condotta di cessione della figlia minore contro il cd. "prezzo della sposa", in quanto esercizio di un dominio equivalente nel suo contenuto a manifestazione del diritto di proprietà).
Cass. pen. n. 21882/2021
In tema di stupefacenti, le modifiche apportate all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicchè, ai fini della rideterminazione della pena in sede esecutiva, le stesse non possono trovare applicazione qualora la sentenza di condanna riguardi un fatto commesso anteriormente al 23 dicembre 2013, dovendosi in tal caso considerare la cornice edittale prevista dalla norma nel testo precedente le modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014.
Cass. pen. n. 7988/2021
La disposizione dell'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - che qualificava "reato" punibile ai sensi dell'art. 650 c.p. il mancato rispetto delle misure di contenimento emanate per fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19 - e stata sostituita dall'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in vigore dal giorno successivo e convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che ha depenalizzato, trasformandola in illecito amministrativo (retroattivamente applicabile a norma dell'art. 2, c.p.), la condotta di mancato rispetto delle citate misure di contenimento.
Cass. pen. n. 37430/2020
In caso di sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore di una modifica legislativa che introduca una nuova scriminante od ampli la sfera di operatività di una scriminante già esistente, rientra tra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione il potere di verificare la ricorrenza dei presupposti al fine dell'applicazione retroattiva della scriminante ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., ma non quello di revocare detta sentenza ex art. 673 cod. proc. pen., non versandosi in ipotesi di "abolitio criminis" derivante da abrogazione o da dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. (Fattispecie in tema di cd. legittima difesa domiciliare, di cui all'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 28 aprile 2019, n. 36, con riferimento alla quale la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il delitto di omicidio doloso).
Cass. pen. n. 31178/2020
La fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6 della L. 13 dicembre 1989 n. 401, per come risulta dal combinato disposto di questi due commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazione dell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di polizia prestabilito. Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche se la persona obbligata a presentarsi, in caso di impossibilità ad adempiere, non proceda ad informare tempestivamente l'autorità di polizia preposta al controllo, implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25 Cost. e 2 c.p., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmente illecita dal legislatore una diversa condotta non descritta dalla legge.
Cass. pen. n. 39977/2019
In tema successione delle leggi nel tempo, gli effetti di uno "ius novum" più favorevole al reo (nel caso di specie, l'ampliamento della sfera scriminante di una causa di giustificazione) sono applicabili, in pendenza di giudizio, anche durante il periodo della "vacatio legis", in quanto la funzione di garanzia per i consociati, perseguita dagli artt. 73, comma 3, Cost e 10 delle preleggi, prevedendo un termine per consentire la conoscenza della nuova norma, non preclude al giudice di tener conto di quella che è già una novazione legislativa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la legge 28 aprile 2019, n. 36, che ha modificato la norma sulla legittima difesa, nel giudizio di legittimità celebratosi durante la "vacatio legis").
Cass. pen. n. 33252/2019
In tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegalità della pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato, che il relativo trattamento sanzionatorio - determinato sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali - deve essere oggetto di specifica rivalutazione, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rideterminazione dello stesso ad opera della Corte, ove non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. (Fattispecie di pena già determinata dalla sentenza impugnata nel minimo edittale anteriormente vigente).
Cass. pen. n. 47510/2018
Non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU – qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (c.d. "overruling"). (Fattispecie in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un "overruling" ad opera della sentenza delle Sezioni unite "Savarese" e la conseguente violazione dell'art. 7 CEDU).
Cass. pen. n. 46415/2018
In tema di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma, qualora gli effetti della pronuncia siano in "malam partem", essi operano esclusivamente in relazione alle condotte successive all'intervento del giudice delle leggi, con la conseguenza che la norma attinta continua ad applicarsi, ove più favorevole al reo, alle condotte commesse nella sua vigenza. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di applicare, in relazione a condotte successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, l'istituto della continuazione ex art. 81 cod. pen. tra le differenti ipotesi di reato di detenzione di droghe "leggere" e droghe "pesanti", come ripristinate a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle modifiche apportate all'art. 73, DP.R. n. 309 del 1990 dalla legge n. 49 del 2006.)
Cass. pen. n. 40986/2018
In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata la pena più severa introdotta dalla norma incriminatrice dell'omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., entrata in vigore medio tempore, prima della verificazione dell'evento lesivo).
Cass. pen. n. 37857/2018
In tema di successione di leggi penali nel tempo, l'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale più sfavorevole di una norma penale solo quando il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. (Fattispecie di accesso abusivo ad un sistema informatico, nella quale la Corte ha ritenuto insussistente la violazione dei principi convenzionali in relazione all'overruling operato dalle Sezioni Unite in epoca successiva alla condotta).
Cass. pen. n. 29504/2018
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena sostituita, per cui ad esse si applica, in caso di successione di leggi nel tempo, l'art. 2, comma terzo, cod. pen. che prescrive l'applicazione della norma più favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il criterio di ragguaglio introdotto dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che, modificando l'art. 135 cod. pen., ha elevato da euro 38,73 ad euro 250 la pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva, non si applichi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore).
Cass. pen. n. 23190/2018
La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p., divenuta irrevocabile, non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., in quanto la legge 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi, continuando ad applicarsi la menzionata fattispecie criminosa a speciali situazioni e in determinate ipotesi; ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata legge n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma della stessa norma, che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".
Cass. pen. n. 21102/2018
Rientra tra le competenze del giudice dell'esecuzione la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., delle statuizioni civili contenute in una sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato dal delitto ascrittogli per intervenuta abrogazione dello stesso e sua trasformazione in illecito civile ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, essendo tali statuizioni state adottate in totale assenza di potere giurisdizionale.
Cass. pen. n. 14598/2018
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché le prescrizioni di cui all'art. 609-nonies, comma terzo, cod. pen., introdotte dall' art. 4 della legge 1 ottobre 2012, n. 172, trovano applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della suddetta legge. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che la natura di misure di sicurezza delle predette prescrizioni si ricava sia dalla "littera legis" sia dal fatto che la loro applicazione dopo l'esecuzione della pena ne esclude la natura afflittiva, tipica di quest'ultima, evidenziandone la funzione tipicamente cautelare ricollegata alla condizione di pericolosità del condannato per uno dei reati indicati dalla medesima norma).
Cass. pen. n. 47902/2017
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Cass. pen. n. 30798/2017
Ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per "luogo abitualmente frequentato da minori" non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico. (In motivazione, la S.C ha osservato che un tale requisito può essere riconosciuto, a titolo esemplificativo, alle vicinanze di un edificio scolastico, a strade o piazze notoriamente luogo di incontro di adolescenti, a quella parte di giardini pubblici specificamente attrezzata per lo svago dei bambini e dei ragazzi più piccoli, alle zone limitrofe ad istituzioni specificamente vocate alla cura ed assistenza dei minori).
Cass. pen. n. 29239/2017
Per effetto della depenalizzazione dell'ipotesi base del delitto di atti osceni in luogo pubblico di cui al primo comma dell'art. 527 cod. pen., disposta dall'art. 2, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, l'originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l'elemento circostanziale costituito dalla commissione del fatto all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.
Cass. pen. n. 28187/2017
In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
Cass. pen. n. 35588/2017
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio di retroattività della legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la citazione diretta a giudizio dell'imputato del reato di "stalking" commesso prima della modifica normativa che, aumentando il limite edittale della pena, ha introdotto la necessità dell'udienza preliminare).
Cass. pen. n. 16140/2017
In tema di colpa medica, l'intervenuta abrogazione dell'art. 3, legge n.189 del 2012, ad opera dell'art. 6, comma secondo, legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto una nuova disciplina in tema di responsabilità, per i reati di omicidio e lesioni colpose, del sanitario che abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico - assistenziali, comporta che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, da celebrarsi successivamente alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve procedere alla individuazione della legge ritenuta più favorevole, tra quelle succedutesi nel tempo, da applicare al caso esaminato.
Cass. pen. n. 14768/2017
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi.
Cass. pen. n. 14198/2017
In tema di successione di leggi incriminatrici nel tempo, la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso e non di singoli e specifici aspetti della stessa. (Nella fattispecie, relativa al rinvenimento di novellame a bordo di un automezzo dell'imputato durante un controllo al mercato ittico, la Corte, ritenuta la continuità normativa tra gli abrogati artt. 15 e 24 L. n. 963 del 1965 e gli attuali artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 e considerata più favorevole la normativa previgente in ragione del trattamento sanzionatorio più mite, ha reputato immune da censure l'irrogazione, da parte dei giudici di merito, delle sanzioni accessorie della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione del relativo permesso, contemplate dalla predetta legge ancorché non più dal D.Lgs. cit.).
Cass. pen. n. 3385/2017
In ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al "tempus commissi delicti", l'individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve essere operata in concreto fra tutte le leggi succedutesi, senza che la verifica possa essere limitata a quella vigente al momento del fatto e ad quella vigente alla data della decisione. (Fattispecie di violenza sessuale commessa sotto il regime prescrizionale anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, ed a quelle di cui alla legge 1 ottobre 2012, n. 172, nella quale la S.C. ha annullato, senza rinvio, la decisione della Corte territoriale che aveva omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato per effetto della riduzione dei termini operata dalla novella del 2005, limitando il confronto fra la disciplina vigente all'epoca del commesso reato e l'ultima, vigente alla data della sentenza).
Cass. pen. n. 44088/2016
La Corte di cassazione deve rilevare la "abolitio criminis", sopravvenuta alla sentenza impugnata, anche nel caso di ricorso inammissibile ed indipendentemente dall'oggetto dell'impugnazione, atteso il principio della ragionevole durata del processo, che impone di evitare una pronunzia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della soluzione alla fase esecutiva. (Fattispecie in tema di ingiuria).
Cass. pen. n. 42996/2016
Non viola il principio di legalità, anche convenzionale, l'interpretazione giurisprudenziale della legge penale in senso sfavorevole all'imputato, rispetto a precedenti decisioni, nella misura in cui la possibilità di letture diverse della norma incriminatrice non discenda da una patologica indeterminatezza della fattispecie, e l'interpretazione sfavorevole sia comunque razionalmente correlabile al significato letterale della previsione. (Fattispecie in tema di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, rispetto alla quale la S.C. ha precisato che la sentenza della Corte EDU, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia si è mossa da una premessa errata, laddove ha ritenuto che il suddetto reato abbia origine giurisprudenziale, quando invece si fonda, nel rispetto del principio di legalità, sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).
Cass. pen. n. 20635/2016
In tema di danneggiamento, il fatto già previsto come reato dall'art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen., in quanto commesso sulle cose indicate dall'art. 625 n. 7, conserva rilevanza penale anche nella vigenza del nuovo testo, introdotto dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto tra il nuovo ed il previgente testo della norma sussiste un nesso di continuità e di omogeneità, non avendo il D.Lgs. n. 7 del 2016 prodotto una generalizzata "abolitio criminis" della fattispecie, bensì solo la successione di una norma incriminatrice che ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi, conservandola rispetto ad altre.
Cass. pen. n. 15460/2016
In tema di danneggiamento - poiché il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, prevede a carico dell'imputato obblighi accessori e sanzioni per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione - l'assoluzione con la formula perché "il fatto non costituisce reato" è più favorevole di quella "perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato", per cui, assolto in primo grado l'imputato con la prima formula, il giudice dell'appello, intervenuta nelle more la depenalizzazione degli illeciti e in assenza di impugnazione del pubblico ministero, non può pronunciare proscioglimento mediante adozione della seconda, altrimenti violando il divieto di "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 4102/2016
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva.
Cass. pen. n. 46653/2015
Il diritto dell'imputato, desumibile dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la "lex mitior" anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità.
Cass. pen. n. 44704/2015
Ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile ai reati permanenti, nella ipotesi di successione di leggi nel tempo, deve farsi riferimento alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, alla data della richiesta di rinvio a giudizio.(Fattispecie in tema di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso).
Cass. pen. n. 41322/2015
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, non opera il principio della retroattività della disposizione più favorevole, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non applicabile il nuovo testo dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 11 della l. 16 aprile 2015, n. 47, entrato in vigore l'8 maggio 2015 ad una ordinanza del Tribunale del riesame il cui dispositivo era stato depositato precedentemente a tale data mentre la motivazione in una data successiva; vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15).
Cass. pen. n. 37570/2015
La nuova formulazione dell'art. 2622 cod. civ., introdotta dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69, si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.
Cass. pen. n. 26216/2015
Le disposizioni inserite nella legge 28 aprile 2014, n. 67, che prevedono la delega al Governo per la depenalizzazione di una serie di reati ivi elencati, non hanno effetti immediatamente abrogativi, i quali, invece, sono subordinati all'emanazione dei decreti delegati, avendo la legge delega natura di atto normativo strumentale alla futura produzione legislativa, cui spetta anche la previsione di meccanismi compensatori, quali adeguate sanzioni civili. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva disposto il proscioglimento per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., ritenendo intervenuta la depenalizzazione degli stessi per effetto dell'art. 2 della legge n. 67 del 2014).
Cass. pen. n. 25256/2015
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, né ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
Cass. pen. n. 12918/2015
In tema di successione di leggi penali, l'adesione di uno Stato all'Unione Europea non determina la non punibilità del delitto commesso anteriormente alla data di entrata in vigore del trattato di adesione, e consistente nel compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio italiano dello straniero che sia cittadino di tale Stato. (Fattispecie relativa al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini rumeni in data antecedente all'ingresso della Romania nell'Unione Europea).
Cass. pen. n. 16208/2014
Non può trovare applicazione la legge penale modificativa più favorevole entrata in vigore dopo la sentenza della Corte di cassazione che dispone l'annullamento con rinvio ai soli fini della determinazione della pena, ma prima della definizione di questa ulteriore fase del giudizio, poiché i limiti della pronuncia rescindente determinano l'irrevocabilità della decisione impugnata in ordine alla responsabilità penale ed alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato. (Fattispecie relativa a condanna per concussione annullata limitatamente alla individuazione della pena prima dell'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Cass. pen. n. 50614/2013
A seguito del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la l. n. 49 del 2006, dall'art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette pesanti, il giudice d'appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale.
Cass. pen. n. 45159/2013
L'abrogazione integrale della legge 7 marzo 2001 n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), operata dall'art. 2268, comma primo, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con effetto dall'8 ottobre 2010, ha determinato l'"abolitio" del reato contravvenzionale previsto dall'art. 10, comma secondo della legge citata per gli interventi di modifica, restauro o manutenzione che abbiano determinato la perdita, il danneggiamento irreparabile o l'alterazione essenziale delle vestigia belliche specificate nell'art. 1, comma secondo, lettere a), b), c), e) della stessa legge, con la conseguenza che la successiva soppressione della norma abolitrice, operata dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, avendo determinato la "nuova entrata in vigore" della fattispecie incriminatrice, non può retroagire ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto da ultimo citato, ostandovi il principio dell'irretroattività della pena sancito dall'art. 2 cod. pen.
Cass. pen. n. 27828/2013
Dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.L.vo n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.
Cass. pen. n. 23931/2013
A seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte EDU n. 10249 del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola c. Italia, il condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in giudicato può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 c.p.p. a condizione che abbia chiesto e sia stato ammesso al rito abbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell'art. 30, comma primo, lett. b., L. 479 del 1999) e la decisione sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del D.L. 341del 2000 che ripristinava l'ergastolo senza isolamento diurno.
Cass. pen. n. 11580/2013
Le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l'accertamento del reato e l'irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali e, pertanto, (in assenza di una specifica disciplina transitoria), soggiacciono al principio "tempus regit actum" e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo. (Principio affermato in relazione alla modifica dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975, relativo alla previsione della concedibilità dei permessi premio ai detenuti per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione solo in caso di collaborazione con la giustizia).
Cass. pen. n. 40146/2011
In presenza di una successione di leggi che comporti la depenalizzazione di una fattispecie in precedenza prevista come reato, le sanzioni amministrative trovano immediata applicazione nel caso in cui il giudizio penale instaurato nella vigenza della legislazione precedente non risulti concluso alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione.
Cass. pen. n. 27919/2011
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale.
Cass. pen. n. 25035/2011
Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che abbiamo a regolare le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni. (Nella specie, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi era stata avviata dall'imputato previa comunicazione di inizio attività inviata alla competente Provincia ma in difetto del nulla osta comunale, necessario all'epoca dei fatti, e non più richiesto a seguito dell'entrata in vigore della Legge Reg. Lombardia n. 8 del 2007).
Cass. pen. n. 21375/2011
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, nell'ipotesi del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori, e nella certezza originaria dell'identità degli altri, non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Cass. pen. n. 19725/2011
Il criterio di ragguaglio di euro 250 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva di cui all'art. 135 c.p. come modificato per effetto dell'art. 3, comma sessantaduesimo, della L. n. 94 del 2009, non si applica, ai fini della sostituzione "ex" art. 53 L. n. 689 del 1981, ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della predetta modifica in quanto norma meno favorevole rispetto alla disciplina pregressa.
Cass. pen. n. 18896/2011
La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 66 del 2010 (c.d. codice dell'ordinamento militare) che ha abrogato la L. n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli da un superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e ad informare al più presto i superiori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 c.p., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si traduce in ignoranza inescusabile della legge penale e, dall'altro, che la manifesta criminosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria).
Cass. pen. n. 8366/2011
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche dopo le modifiche apportate a tale disposizione dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
Cass. pen. n. 38692/2010
La fattispecie di cui all'art. 186, comma primo, lett. a), Cod. strada (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8) è stata depenalizzata dall'art. 33, comma quarto, L. n. 120 del 2010. (La Corte ha anche ritenuto di non dover trasmettere gli atti alla competente autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità - irretroattività, sancito per gli illeciti amministrativi dall'art. 1, L. n. 689 del 1981, richiamata dallo stesso art. 194 Cod. strada, non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che possa far ritenere derogato il suddetto principio).
Cass. pen. n. 19716/2010
Il principio "tempus regit actum" riguarda solo la successione nel tempo delle leggi processuali e non anche delle interpretazioni giurisprudenziali di queste ultime.
Cass. pen. n. 33890/2009
In caso di successione di disposizioni diverse concernenti misure alternative alla detenzione, che non attengono né alla cognizione del reato, né all'irrogazione della pena, ma alle modalità esecutive di questa, non operano le regole dettate dall'art. 2 c.p., né il principio costituzionale di irretroattività delle disposizioni "in peius", ma quelle vigenti al momento della loro applicazione. (Nella specie si è ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità, nella vigenza del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, quando esso era in corso di conversione, di un'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da condannato per delitto di cui all'art. 609-quater c.p., commesso prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge; ed è stata tuttavia annullata con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo di una modificazione "in melius" introdotta dalla successiva legge di conversione n. 38 del 2009 in ordine ai presupposti di concessione della misura).
Cass. pen. n. 24468/2009
In caso di abrogazione di una norma incriminatrice, per accertare se le tipologie di fatti in essa comprese siano riconducibili ad altra disposizione generale preesistente, è necessario procedere al confronto strutturale tra le due fattispecie astratte, integrando all'occorrenza tale criterio attraverso una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati, al fine di verificare l'eventuale intenzione dell'intervento abrogativo di non attribuire più rilievo al disvalore insito nella fattispecie incriminatrice soppressa.
In materia di successione di leggi penali, in caso di modifica della norma incriminatrice, per accertare se ricorra o meno "abolitio criminis" è sufficiente procedere al confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.
L'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata e la soppressione di ogni riferimento ad esso contenuto nella legge fallimentare (art. 147 D.L.vo n. 5 del 2006) hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale (art. 236, comma secondo, R.D. n. 267 del 1942). Conseguentemente, qualora sia intervenuta condanna definitiva per tale reato, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la relativa sentenza.
Cass. pen. n. 9986/2009
In tema di successione di leggi nel tempo, il principio di irretroattività della legge penale opera con riguardo alle norme incriminatrici e non anche alle misure di sicurezza, sicché la confisca obbligatoria del veicolo, con il quale sia stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a g. 1,5 per litro, trova applicazione anche relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L. n. 125 del 2008, che l'ha introdotta.
Cass. pen. n. 33397/2008
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la norma posteriore che abbia sostituito l'originaria comminatoria di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria con quella della sola pena pecuniaria, deve essere sempre considerata più favorevole ai fini dell'art. 2, comma quarto, c.p. (Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 186 c.s., così come modificato dalla L. n. 160 del 2007, la cui formulazione è stata ritenuta, nei casi in cui prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, più favorevole rispetto a quella in precedenza introdotta dalla legge n. 214 del 2003, non rilevando in senso contrario la convertibilità della sanzione detentiva originariamente prevista ovvero la sopravvenuta limitazione del regime dell'impugnazione conseguente al mutamento del tipo di sanzione o, infine, l'eventualità che la nuova disposizione incriminatrice preveda sanzioni amministrative accessorie più severe rispetto a quelle contemplate dalla norma previgente ).
Cass. pen. n. 26316/2008
La normativa penalistica concernente la partecipazione italiana alle missioni internazionali all'estero prevista, nella specie, dal D.L. 10 luglio 2003 n. 165, conv., con modif., nella L. 1 agosto 2003 n. 219 e dalla L. 2 agosto 2006 n. 247 ha natura di legge temporanea. (In motivazione, la S.C. ha escluso che tale normativa abbia natura di legge eccezionale ).
La successione, intervenuta durante il decorso del termine di vigenza ovvero nella permanenza della situazione eccezionale, di norme, rispettivamente, tutte temporanee o eccezionali aventi la stessa ratio e dirette a una migliore messa a punto della normativa destinata a fronteggiare la medesima situazione è regolata non già dalla disciplina derogatoria prevista dall'art. 2, comma quinto, c.p., bensì da quella di cui al precedente comma quarto. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto l'applicabilità della più favorevole disciplina del c.p. militare di pace al militare partecipante alle missioni di cui alla L. 4 agosto 2006, n 247 anche in relazione ai fatti commessi nella vigenza della disciplina anteriore a tale legge che rinviava al c.p. militare di guerra, affermando pertanto la sopravvenuta inapplicabilità dell'art. 47 c.p.m.g. ).
Cass. pen. n. 19601/2008
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.L.vo 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso.
La questione concernente la «abolitio criminis» è pregiudiziale rispetto alla questione - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione.
Cass. pen. n. 6392/2008
L'adesione della Romania alla Unione Europea a decorrere dal 1° gennaio 2007 non comporta l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo e quarto, c.p. con riferimento al reato previsto dall'art. 22, comma dodicesimo, D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 commesso, prima di tale data, in relazione all'occupazione illecita di cittadini romeni.
Cass. pen. n. 2451/2008
In tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'adesione della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso).
Cass. pen. n. 38548/2007
In tema di successione di leggi penali, deve applicarsi quella che prevede il trattamento sanzionatorio ritenuto più favorevole al reo, anche quando la legge posteriore, che l'ha modificata, abbia ripristinato le pene più severe previste da altra legge anteriore che la stessa aveva a sua volta modificato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza consumata prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000, che aveva attribuito alla competenza del giudice di pace il reato, ma giudicato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 151 del 2003 convertito nella L. n. 214 del 2003, che ha invece ripristinato l'originaria competenza del giudice ordinario).
Cass. pen. n. 35257/2007
L'art. 6, comma secondo, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea assicura il rispetto, in quanto principio generale del diritto comunitario, dei diritti fondamentali dell'uomo garantiti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri; tra essi, non rientra, peraltro, la retroattività della legge penale più favorevole, poiché il valore da essa tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria in favore di interessi di analogo rilievo (quali, ad esempio, quelli dell'efficienza del processo e della salvaguardia dei diritti dei soggetti che in vario modo sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi od esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di rilievo primario). (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato una richiesta «ex» art. 234 Trattato UE, di rimessione della questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea). (Conf. Corte cost. n. 393 del 2006).
Cass. pen. n. 29268/2007
In tema di reati societari, non sussiste continuità normativa tra il reato di indebita concessione di prestiti e garanzie ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società commerciali (art. 2624 c.c.) e il reato di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c., introdotto con il D.L.vo n. 61 del 2002), in quanto, dall'esame strutturale delle suddette fattispecie incriminatrici, emerge un'irriducibile divergenza degli elementi strutturali. Infatti, mentre il reato di cui al previgente 2624 c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634 è reato di evento, richiedendo la sussistenza di un danno patrimoniale, intenzionalmente arrecato alla società, che deve essere, pertanto, previsto e legato alla condotta da un rapporto di diretta ed immediata causalità. Diverso è, inoltre, l'elemento soggettivo richiesto dalle due fattispecie, dolo specifico per il reato di cui all'art. 2634 c.c. e dolo generico per il previgente art. 2624 c.c. Ne deriva che, stante la radicale novità introdotta dall'art. 2634 c.c., è applicabile l'art. 2, comma secondo, c.p., in forza della sopravvenuta, integrale abrogazione della previgente norma incriminatrice.
Cass. pen. n. 25811/2007
Al personale militare partecipante alla missione in Iraq si applica anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, a norma dell'art. 2 comma 4 c.p., sopravvenuta e più favorevole disciplina dettata dal codice penale militare di pace, secondo l'art. 2, comma 26 della legge 4 agosto 2006, n. 247 (fattispecie in materia di appropriazione di cosa smarrita di cui all'art. 236 c.p.m.p., commessa in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, per la quale è stata correttamente esclusa l'applicabilità del più grave regime sanzionatorio stabilito dall'art. 47 del codice penale militare di guerra).
Cass. pen. n. 19297/2007
In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale «i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore».
Cass. pen. n. 12363/2007
La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicché il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative, con la conseguenza che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto non è più reato.
Cass. pen. n. 34040/2006
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale - proposta da un condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, c.p., con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 che all'art. 7 limita la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi - considerato che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, riguardando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e, quindi, non sono ad esse riferibili le previsioni di cui all'art. 2 c.p. e 25 Cost., con la conseguenza che sono, in virtù del principio tempus regit actum immediatamente applicabili.
Cass. pen. n. 24270/2006
Il rifiuto del servizio militare per ragioni di coscienza, posto in essere prima dell'entrata in vigore della L. 14 novembre 2000 n. 331, ove non sussistano le condizioni nelle quali, ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. f), di detta legge, sarebbe tuttora possibile il reclutamento su base obbligatoria, deve ritenersi non più idoneo a rendere configurabile il reato di cui all'art. 14 della L. 8 luglio 1998; ciò in applicazione della regola dettata dall'art. 2, comma quarto, c.p., atteso che la nuova disciplina sul reclutamento, non avendo del tutto eliminato il servizio militare obbligatorio, non ha comportato una totale « abolitio criminis» ma soltanto una riduzione della possibile sfera di operatività dell'illecito penale.
Cass. pen. n. 22891/2006
L'art. 5 della legge 24 febbraio 2006 n. 85 ha modificato l'art. 292 c.p., prevedendo per l'ipotesi aggravata di vilipendio alla bandiera una pena più mite, sicché, attesa la sostanziale continuità strutturale delle fattispecie criminose disciplinate dalle leggi penali succedutesi nel tempo, il più favorevole regime sanzionatorio è applicabile ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p. nei processi pendenti in relazione a fatti commessi nel vigore della precedente normativa.
Cass. pen. n. 21823/2006
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere disciplinato, in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace, ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2 c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di revoca della condanna per abolitio criminis).
Cass. pen. n. 17230/2006
In caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall'articolo 2, comma terzo, c.p. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando; ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza «norefredina» o «fenilpropanolamina» che, successivamente alla commissione dei fatti sub iudice relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i «precursori» ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al disposto dell'articolo 2, comma terzo, c.p., che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all'articolo 70 dello stesso D.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con le argomentazioni di cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, c.p. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza).
Cass. pen. n. 16228/2006
La sospensione del servizio militare di leva, previsto dall'art. 7 D.L.vo n. 215 del 2001, non ha determinato la totale abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace ai sensi dell'art. 2 L. 14 novembre 2000 n. 331. Ne consegue, da un lato, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 7 in relazione all'art. 52 Cost. e, dall'altro, che alla fattispecie di reato di mancata chiamata alle armi, di cui agli artt. 151 e 154 c.p.m.p., non essendo stata essa abolita, si applica il quarto e non il secondo comma dell'art. 2, c.p., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Cass. pen. n. 7628/2006
A seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. 14 novembre 2000 n. 331, entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, deve ritenersi abolito il servizio militare obbligatorio in tempo di pace e, di conseguenza, abrogato il delitto di rifiuto di prestare lo stesso da parte dei cittadini ad esso tenuti per chiamata di leva, ai sensi dell'art. 14, comma secondo, L. n. 230 del 1998. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p., da un lato non è punibile la condotta di chi in precedenza, quando detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo e, dall'altro, vengono a cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna eventualmente subita. (La Corte, nell'enunciare il principio, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna dell'imputato «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato»).
Cass. pen. n. 47291/2005
In tema di sospensione condizionale della pena nei confronti di persona che ne abbia già usufruito, la disposizione dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., introdotta dall'art. 2, comma primo lett. a) L. 11 giugno 2004 n. 145, può, nonostante la sua natura sostanziale, essere applicata retroattivamente, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., anche in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione più favorevole per l'imputato, il quale, a differenza che in passato, può scegliere che il beneficio sia subordinato ad una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice, ai sensi della legge previgente, avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare. (Fattispecie in tema di nuova concessione, ai sensi dell'art. 165, comma secondo, c.p.p., come modificato dall'art. 2, comma primo lett. a) L. n. 145 del 2004, della sospensione condizionale della pena, già in precedenza applicata, subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di tempo determinato, per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 145 del 2004).
Cass. pen. n. 45714/2005
La nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non rientra nel novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui all'art. 223 legge fall., e quindi la corrispondente condotta non è più prevista come reato di bancarotta fraudolenta impropria societaria. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato di falso in prospetto, pur ponendosi in rapporto di continuità normativa con quello di false comunicazioni sociali delineata dall'art. 2621 c.c. nel testo antecedente all'entrata in vigore del citato decreto, è attualmente configurato in una autonoma figura criminosa che non è stata richiamata fra quelle espressamente elencate dall'art. 223 legge fall.).
Cass. pen. n. 28714/2005
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.L.vo n. 507 del 1999).
Cass. pen. n. 28701/2005
Non è nullo il provvedimento di revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta « abolitio criminis» del reato, emesso dal giudice dell'esecuzione senza l'avviso alle parti civili dell'udienza camerale ex art. 666 comma terzo c.p.p., in quanto i soggetti costituiti parte civile nel processo di cognizione non hanno interesse a partecipare all'incidente di esecuzione dal quale non potrebbe derivare alcun vantaggio o pregiudizio per le situazioni soggettive di cui essi sono titolari, dal momento che il loro diritto al risarcimento permane anche a seguito dell'abrogazione del reato, trovando applicazione non l'art. 2 comma secondo c.p., ma l'art. 11 delle preleggi.
Cass. pen. n. 24652/2005
Poiché le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 hanno natura di vere e proprie pene, le norme che le disciplinano hanno natura sostanziale e, in caso di successione di leggi nel tempo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 2, comma terzo, c.p.. Ne consegue che la legge sopravvenuta più favorevole (nel caso di specie, legge 12 giugno 2003 n. 134) non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione, non potendo estendersi analogicamente il potere riconosciuto al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 c.p.p. ai casi previsti dall'art. 673 c.p.p.
Cass. pen. n. 18205/2005
In tema di paesaggio, la disposizione di cui all'art. 181, comma primo ter, del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 41, introdotta dall'art. 1, comma terzo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, ai sensi del quale le sanzioni penali previste dal comma primo dello stesso art. 181 non si applicano qualora l'autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica di quanto realizzato, si applica, in presenza delle condizioni prescritte, anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, c.p..
Cass. pen. n. 12316/2005
L'abolizione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che l'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione l'art. 2, secondo comma, c.p., sicché l'abolizione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorché detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo. Tuttavia, in applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 331 del 2000, 7, comma primo, D.L.vo n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004, sicché, nei confronti di coloro che versino in tale situazione e rifiutino di prestare il servizio militare di leva, continuano a ricorrere gli estremi del reato contestato.
Cass. pen. n. 8045/2005
Nel novero delle norme integratrici della legge penale, cui è applicabile il principio di retroattività della legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, c.p., debbono ricomprendersi tutte quelle che intervengano nell'area di rilevanza penale di un fatto umano, escludendola, riducendola o comunque modificandola in senso migliorativo per l'agente; e ciò quand'anche la nuova norma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, comunque, regoli significativamente il fatto in termini incompatibili con la precedente disciplina penalistica ovvero incidenti, per il nuovo caso regolato, nella struttura della norma incriminatrice o, quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa espresso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere ad escludere la configurabilità del reato di violazione di domicilio — addebitato ad un esponente di un'associazione per la tutela degli animali per essersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate finalità ispettive, contro la volontà del proprietario, in un locale privato adibito a canile — la sopravvenuta emanazione di una norma regionale che imponeva ai gestori di strutture di ricovero per animali di consentire l'accesso, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animalistiche).
Cass. pen. n. 40823/2004
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e di bancarotta fraudolenta impropria «da reato societario» (art. 223, comma 2 n. 1, R.D. n. 267 del 1942), operata, rispettivamente, dagli artt. 1 e 4 D.L.vo n. 61 del 2002, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma ha determinato una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore delle modifiche legislative, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose.
La nuova formulazione delle norme che prevedono i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622), nel testo introdotto dall'art. 1 D.L.vo 11 aprile 2002, n.61, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente contemplati, ma si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell'entrata in vigore del citato D.L.vo, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di merito che aveva assolto gli imputati dal reato ex art. 2621 c.c. perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato anziché di procedere ad accertamento al fine di stabilire se l'originaria condotta contestata contenesse o meno tutti gli elementi richiesti dalla nuova normativa).
Cass. pen. n. 39069/2004
In virtù del principio del favor rei stabilito nell'art. 2, comma terzo, c.p., il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, c.s.), commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000 che attribuisce detto reato alla competenza del giudice di pace, è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. c) del citato D.L.vo n. 274 del 2000, il quale deve essere applicato nella sua integralità, anche se il reato sia stato giudicato da un giudice diverso da quello di pace. Ne deriva che, in tal caso, è illegittima l'applicazione della previsione sanzionatoria originaria del codice della strada, in quanto la pena detentiva, ad essa connessa, è, in ogni caso, meno favorevole di quella pecuniaria, anche se applicata unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, peraltro, una volta individuata la disposizione più favorevole nell'art. 52 citato, non può trovare applicazione, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 60 D.L.vo n. 274 del 2000.
Cass. pen. n. 36757/2004
In materia di successione nel tempo di leggi penali, è incontroverso che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale che, giudicando del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma secondo, c.s., in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L.vo 2000, n. 274 — e prima della legge 1 agosto 2003, n. 214 —, pur applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace, aveva tuttavia ritenuto di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il relativo divieto).
Cass. pen. n. 32354/2004
In tema di diffamazione addebitata al parlamentare, la previsione di cui all'art. 3, comma quarto, della legge n. 140 del 2003 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost.) — attribuendo alle Camere la competenza a valutare se i comportamenti posti in essere dai loro membri rientrino o meno nell'esercizio delle funzioni parlamentari e siano, quindi, coperti dall'insindacabilità — implica che tale valutazione rivesta carattere pregiudiziale e che il giudice non abbia, al riguardo, alcun potere discrezionale. Ne deriva che egli deve provvedere, qualora vi sia esplicita eccezione di parte, alla acquisizione della deliberazione della Camera cui appartiene il parlamentare, sospendendo il processo e inviando gli atti alla Camera di appartenenza ai fini della risoluzione della pregiudiziale costituzionale; tale previsione, costituendo norma penale più favorevole, è applicabile all'imputato, anche se sopravvenuta, in virtù dell'art. 2, comma secondo, c.p.
Cass. pen. n. 28006/2004
In base al principio dell'applicazione della legge sopravvenuta più favorevole (art. 2, comma terzo, c.p.), nel caso di reati attribuiti, in assenza di aggravanti, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, qualora gli stessi siano stati commessi prima dell'entrata in vigore di detto D.L.vo e, pur essendo aggravati, l'effetto delle aggravanti sia stato neutralizzato dall'avvenuto riconoscimento di circostanze attenuanti, la sanzione applicabile dev'essere quella, più favorevole, prevista dalla normativa sopravvenuta (principio affermato in tema di diffamazione).
Cass. pen. n. 23613/2004
In materia di successione di leggi penali, l'art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere sempre applicata anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole. (Principio applicato dalla Corte in una fattispecie relativa al reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall'art. 186 comma secondo cod. strad., commesso prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, che ha attribuito tale contravvenzione al giudice di pace, con conseguente applicazione delle nuove sanzioni paradetentive della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, e giudicato dal tribunale dopo le modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella Legge 1 agosto 2003, n. 214, con cui è stata ripristinata la competenza del giudice ordinario, con la previsione della pena dell'arresto).
Cass. pen. n. 23274/2004
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo. (Fattispecie relativa ai delitti previsti dall'art. 4, comma primo, lett. d) della legge 7 agosto 1982 n. 516 e dall'art. 2 D.L.vo 3 ottobre 2000 n. 74 in tema di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture inesistenti, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto più favorevole la normativa abrogata, in quanto dalla sua applicazione integrale discendeva l'intervenuta prescrizione del reato).
Cass. pen. n. 21064/2004
In tema di reati societari, il giudice penale che accerti l'avvenuta abolitio criminis del reato di impedito controllo della gestione sociale - originariamente previsto dall'art. 2623, n. 3, c.c. - ad opera dell'art. 2625 c.c., introdotto dal D.L.vo n. 61 del 2002, il quale prevede che la condotta di impedito controllo, quando non abbia cagionato danno ai soci, sia punita con sanzione pecuniaria amministrativa - non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità amministrativa competente ad applicare le sanzioni in ordine all'illecito depenalizzato, non sussistendo alcuna disposizione transitoria del D.L.vo n. 61 del 2002 che preveda un tale obbligo, mentre il legislatore, laddove ha ritenuto necessaria tale trasmissione, ha dettato un'espressa previsione (ad esempio per gli illeciti valutari), posto che detto obbligo si pone in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione amministrativa sancita dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, che non può essere derogato se non nelle ipotesi tassativamente previste. Né sono applicabili - trattandosi di violazione antecedente l'entrata in vigore del. D.L.vo n. 61 del 2002 - le disposizioni transitorie di cui alla legge n. 689 del 1981, ovvero l'art. 2, comma terzo, c.p., in quanto tale previsione disciplina l'ipotesi di successione di leggi penali e non quella in cui sopravvenga una legge che trasforma il fatto costituente reato in illecito amministrativo. Con la conseguenza che in nessun caso l'autorità amministrativa può applicare alla violazione dell'art. 2623 n. 3 c.c. una sanzione ai sensi dell'art. 2625 c.c. come modificato.
Cass. pen. n. 20156/2004
Per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, commessi prima della data di entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e giudicati dal giudice togato, devono applicarsi, in base alla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 64 e 63 comma primo del citato D.L.vo, le nuove sanzioni indicate dall'art. 52 dello stesso D.L.vo, in quanto più favorevoli ai sensi dell'art. 2 comma terzo c.p. (nella specie si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza e la Corte ha individuato la disciplina più favorevole nella pena pecuniaria prevista dall'art. 52 D.L.vo 274/2000, precisando che nel raffronto tra i due diversi sistemi sanzionatori non può darsi rilievo alla possibilità di sostituzione della pena detentiva ex art. 53 legge n. 689/1981, tenuto conto che la sua applicazione è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice e, inoltre, che la stessa sostituzione può essere oggetto di successiva revoca).
Cass. pen. n. 18697/2004
Quando a seguito di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2 c.p., venga meno il fatto di reato posto a fondamento della misura cautelare, il giudice dell'impugnazione, anche nell'ambito incidentale del procedimento cautelare e pur nel rispetto del principio tantum devolutum quantum appellatum, deve rilevare la eventuale sopravvenuta abrogatio criminis.
Cass. pen. n. 14928/2004
La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l'attitudine di quest'ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 8673/2004
La fattispecie previgente dell'art. 2631 c.c. che disciplinava il conflitto di interessi non è stata riprodotta, a seguito dell'introduzione del D.L.vo n. 61 del 2002, nel vigente art. 2631 c.c. che prevede la violazione amministrativa di omessa convocazione dell'assemblea, ed è solo in parte riprodotta dal vigente art. 2634 c.c. che disciplina l'infedeltà patrimoniale; ne consegue — nell'ipotesi in cui il reato contestato all'imputato sia quello previsto dal previgente art. 2631 c.c. e non siano ravvisabili gli estremi della fattispecie criminosa di cui al vigente art. 2634 c.c. — che il giudice ha il dovere di assolvere l'imputato e non può ordinare la trasmissione degli atti all'Autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 7652/2004
L'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 c.p.p., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell'art. 168, comma quarto, c.p., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell'art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 c.p.p., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).
Cass. pen. n. 4296/2004
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) si applica qualora la disposizione richiamata da una «norma penale in bianco» sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma «definitoria» — ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale — oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità dell'art. 2 c.p. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato D.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale).
Cass. pen. n. 45712/2003
In tema di false comunicazioni sociali, al fine di verificare se i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, siano sussumibili nell'attuale fattispecie criminosa di cui all'art. 2622 c.c. occorre che tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità) siano stati contestati e abbiano formato oggetto di accertamento in contraddittorio. Ne consegue che nel giudizio di cassazione, nel quale la Corte è chiamata a decidere sulla base di un accertamento già compiuto dal giudice di merito, se i nuovi elementi non hanno formato oggetto di valutazione nella decisione impugnata, il fatto-reato rientra nell'ambito dell'abolitio criminis.
Cass. pen. n. 44733/2003
In tema di assegni bancari, la nuova disciplina relativa all'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie, introdotta dal D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, non ha depenalizzato le violazioni dei divieti commesse nella vigenza della normativa antecedente, atteso che l'art. 7 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, come sostituito dall'art. 32 del citato D.L.vo, conserva immutata la sua ratio in relazione al permanere della previsione di illiceità penale della medesima condotta, consistente nella inottemperanza al divieto temporaneo di emettere assegni; pertanto, con riferimento alle condotte trasgressive del divieto di emettere assegni, poste in essere in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina di cui al D.L.vo 507 del 1999, trova applicazione il delitto previsto dall'art. 389 c.p., in luogo di quello punito più gravemente dall'art. 7 della L. n. 386 del 1990 e ciò in forza del principio del favor rei di cui all'art. 2 terzo comma c.p.
Cass. pen. n. 40915/2003
L'individuazione, tra una pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo, di quella più favorevole al reo, va eseguita non in astratto, sulla base della loro mera comparazione, bensì in concreto, mediante il confronto dei risultati che deriverebbero dall'effettiva applicazione di ciascuna di esse alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice. (Nella specie, relativa al reato di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive — qualificato come contravvenzione e punito con pena esclusivamente detentiva dall'art. 6 della L. n. 401 del 1989 nel suo testo originario, ma configurato come delitto punito con pena detentiva della stessa durata, alternativa a quella pecuniaria, nella versione di tale articolo modificata dal D.L. n. 336 del 2001, convertito con modificazioni nella L. n. 377 del 2001 —, la Corte ha giudicato corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto in concreto più favorevole al reo l'applicazione della precedente normativa, la quale configurava il reato come contravvenzione, ma senza prevedere la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva).
Cass. pen. n. 36281/2003
In tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione o le modifiche di tale norma non assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2 c.p., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano. (Nella fattispecie è stata ritenuta la non revocabilità, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una sentenza di condanna per il delitto di ricettazione, sebbene il reato nella specie presupposto, e cioè l'emissione di assegno senza autorizzazione della banca trattaria, fosse stato depenalizzato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa).
Cass. pen. n. 26112/2003
Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'abolitio criminis, la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale discriminartice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 c.p. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'abolitio criminis, sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.
Cass. pen. n. 22539/2003
Quando l'abolitio criminis viene dedotta in sede esecutiva, al giudice è richiesta la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, ciò anche se la norma incrimintrice non sia stata interamente abrogata, ma sia stata riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. In tale ipotesi, il giudice dell'esecuzione, qualora non ritenga sufficiente l'analisi del capo di imputazione, può anche scendere all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare, attraverso di essi, la consistenza ed i contorni della condotta, senza però valutare di nuovo il fatto, mediante un giudizio di merito non consentito. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 c.p., commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997).
Cass. pen. n. 22334/2003
Quando intervenga abolitio criminis dopo una sentenza assolutoria di primo grado, con la formula “perché il fatto non sussiste”, il giudice di appello, di fronte alla non evidenza dell'innocenza dell'imputato, legittimamente pronuncia l'assoluzione con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, non potendosi compiere ulteriori indagini in ordine ad un fatto divenuto privo di rilevanza penale.
Cass. pen. n. 14329/2003
Sussiste l'abolitio criminis del reato di contrabbando doganale (art. 282 D.P.R. n. 43 del 1973) consistente nell'omissione del pagamento del dazio ad valorem del 6% gravante sull'alluminio in pani proveniente dalla Repubblica Federale Jugoslava in virtù della sopravvenienza del regolamento comunitario n. 2007 del 2000, integrato e modificato dal regolamento n. 2563 del 2000 che ha sottratto tale merce ai diritti di confine sulla stessa gravanti, in quanto le norme impositive del dazio costituiscono norme extrapenali integratrici del precetto penale ed, in quanto tali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p.
Cass. pen. n. 11345/2003
In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comporta che, per i fatti pregressi giudicati con sentenza irrevocabile, spetta al giudice dell'esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell'art. 666, comma quinto, c.p.p., accertare se sussistano nella fattispecie, già giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità). In ipotesi di accertamento negativo, si determinano gli effetti dell'abolitio criminis, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente possibilità di revoca della sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 2, comma secondo, c.p. e 673 c.p.p.
Cass. pen. n. 41499/2002
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2, comma 2, c.p., sono norme extrapenali integratrici solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche (artt. 10 e 11 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, applicabili anche al socio illimitatamente responsabile di società fallita, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1999), che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso.
Cass. pen. n. 34622/2002
La nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali, introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, e quella precedente configurano fattispecie omogenee sia per la struttura portante, consistente nella falsa rappresentazione delle condizioni economiche della società, sia per il significato lesivo della condotta. Le stesse si differenziano, invece, solo per l'introduzione, nella nuova formula, di limiti quantitativi di rilevanza penale in relazione all'entità dei dati economici falsamente rappresentati. Pertanto, stante il rapporto di specialità per specificazione, sussiste continuità e non abrogazione rispetto alla precedente norma, tranne che per la mancata previsione, tra i soggetti attivi qualificati, dei soci fondatori e dei promotori, rispetto ai quali si è avuta abolizione secca del reato. Passando dall'analisi astratta delle due formulazioni normative all'esame della fattispecie concreta risultante dal capo d'imputazione, potrà aversi, in applicazione della norma di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., che per i fatti rientranti in entrambe le fattispecie, quella precedente e quella speciale, risulterà applicabile la norma più favorevole tra le due; per i fatti rientranti solo nella norma generale si avrà invece abolitio criminis, con la revoca anche delle sentenze definitive. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo aver affermato che il reato di false comunicazioni sociali può residuare all'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta impropria, ha ritenuto che, avuto riguardo alla contestazione, sarebbe stata applicabile la contravvenzione prevista dal nuovo testo dell'art. 2621 c.c., rispetto alla quale, nondimeno, risultava ormai maturato il più breve termine prescrizionale, sicché, qualificato l'originario reato di bancarotta fraudolenta impropria come contravvenzione di cui al nuovo art. 2621 c.c., ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio per intervenuta prescrizione).
Cass. pen. n. 24622/2002
La fattispecie di bancarotta impropria da reato societario di cui all'art. 223 della legge fallimentare, come sostituita dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente, in quanto introduce, come elemento nuovo ed ulteriore rispetto alla precedente formulazione, il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali, od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma, ed il dissesto della società fallita. Trattandosi, tuttavia, di specialità per aggiunta, deve ritenersi che essa comporti una totale abolizione della fattispecie abrogata, in quanto l'elemento aggiuntivo è tale da attribuire alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso da quello della precedente fattispecie. In questa, infatti, assumeva rilievo la sola idoneità della condotta a rappresentare falsamente le condizioni economiche della società, nella nuova configurazione, invece, assume rilievo soprattutto la sua idoneità a contribuire al dissesto dell'impresa. L'abolizione del più grave delitto di cui all'art. 223 legge fallimentare non esclude, nondimeno, la configurabilità, in concreto, dell'ipotesi residuale del falso in bilancio, in quanto fattispecie generale rispetto a quella della bancarotta impropria.
Cass. pen. n. 33934/2002
In tema di reati doganali, l'art. 562. lett. e) del regolamento CEE del 4 maggio 2001, n. 993, che ha esteso a 18 mesi il periodo di tempo durante il quale le imbarcazioni da diporto iscritte nei registri navali dei paesi, non facenti parte della Comunità Europea, possono restare nel territorio doganale comunitario una volta ammesse all'istituto della temporanea importazione per uso privato, previsto dalla Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1961, n. 1553, è norma integratrice di un elemento normativo della fattispecie di cui all'art. 216 T.U. n. 43 del 1973, la cui modifica non può essere sottratta all'applicazione del principio della successione delle leggi penali posto dall'art. 2 c.p.
Cass. pen. n. 31828/2002
Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1952, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
Cass. civ. n. 31828/2002
Per la configurabilità del reato di bancarotta c.d. impropria, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1952, n. 267, come modificato dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si richiede la sussistenza di un rapporto di causalità tra il falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. (o un altro dei reati societari indicati nella norma incriminatrice) posto in essere dagli amministratori e il dissesto della società.
Sebbene la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, abbia ristretto i margini di punibilità del reato di bancarotta c.d. impropria previsto dall'art. 223, comma 2, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sussiste continuità normativa fra la nuova e la vecchia fattispecie, configurandosi una ipotesi di successione di leggi e non di abolitio criminis, con la conseguenza che va applicata la norma più favorevole al reo, previa verifica, limitata all'esame dei dati emergenti dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione (nel caso di specie, tuttavia, la Corte non ha applicato la nuova disposizione, in quanto ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena, si fosse già formato il giudicato parziale interno sulla responsabilità dell'imputato).
Cass. pen. n. 23449/2002
Il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., nella formulazione introdotta dal D.L.vo 11 aprile 2002 n. 61, non presenta differenze strutturali rispetto alla fattispecie descritta nella precedente formulazione della norma incriminatrice, identici essendo rimasti l'interesse protetto, l'indicazione dei soggetti attivi del reato e l'esigenza del dolo specifico, precedentemente espressa con la parola «fraudolentemente» ed attualmente con le parole «intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto» (dizione più puntuale e specifica rispetto al vecchio testo). Le differenze risultano quindi limitate alle soglie di punibilità, all'intensità della pena ed a vari elementi circostanziali del reato, per cui, essendovi continuità tra le due fattispecie, va applicata, per i fatti pregressi, quella più favorevole al reo, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella sua nuova formulazione.
Cass. pen. n. 21532/2002
In tema di falso in bilancio, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, si è verificato un fenomeno di successione di norme nell'ambito del quale la vigente disciplina si pone in rapporto di specialità rispetto alla precedente. Infatti, la fattispecie astratta, originariamente delineata dal legislatore, risulta ricompresa in quella ora incriminata con l'aggiunta di elementi specializzanti (come la tipicizzazione del dolo specifico, l'idoneità delle false esposizioni e delle omesse comunicazioni ad indurre in errore i destinatari, la previsione di un evento di danno nell'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2622 c.c., peraltro punibile a querela di parte), sicché, mentre i fatti attualmente punibili già lo erano in precedenza, non tutti quelli rilevanti penalmente in passato lo sono tuttora. Pertanto, è necessario accertare se la concreta contestazione contenga i nuovi elementi in modo da rendere possibile la difesa (Nel caso di specie,.la Suprema Corte ha ritenuto che, esclusa la punibilità della condotta con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al nuovo art. 2621 c.c., per quanto riguardava la contravvenzione non era enunciato nell'imputazione, e conseguentemente verificato, il duplice intento in cui deve concretarsi il dolo specifico né l'idoneità oggettiva dell'azione ad ingannare, sicché, non rientrando la condotta ascritta nella vigente previsione legislativa, si imponeva l'annullamento della sentenza impugnata con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena).
Cass. pen. n. 18193/2002
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 c.p.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (Principio affermato in tema di responsabilità per la gestione di centri trasfusionali con riguardo al reato di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1990 n. 107, configurato per inosservanza di norme regolamentari contenute nel D.M. 27 dicembre 1990, poi sostituito dal D.M. 25 gennaio 2001).
Cass. pen. n. 18068/2002
In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c.p. (Fattispecie relative all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).
Cass. pen. n. 45562/2001
In caso di abolitio criminis intervenuta dopo la sentenza assolutoria di primo grado o per insussistenza del fatto, il giudice di appello prima di riformare la decisione e dichiarare non doversi procedere a carico dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato deve indicare le ragioni per le quali il fatto deve ritenersi sussistente, atteso che tra le diverse cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. la formula «perché il fatto non sussiste» deve prevalere su qualsiasi altra formula, sia perché indicata prioritariamente nell'elencazione contenuta nel citato art. 129, sia perché preclusiva di eventuale azione civile.
Cass. pen. n. 3952/2001
Il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. non comporta che, in caso di depenalizzazione con trasformazione del reato in illecito amministrativo e conseguente previsione di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, allorché la causa estintiva della prescrizione sia maturata dopo la depenalizzazione del fatto debba procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per decorso del tempo.
Cass. pen. n. 1455/2000
L'abrogazione, ad opera dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341 c.p. non dà luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale previsto e disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., per cui nulla si oppone, qualora per detto reato sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, alla revoca della stessa a norma dell'art. 673 c.p.p.; revoca dalla quale vanno, peraltro, ovviamente esclusi gli eventuali reati connessi o unificati sotto il vincolo della continuazione (nella specie, lesioni) ai quali l'abrogazione non si riferisce.
Cass. pen. n. 3881/2000
La disciplina della revoca della patente prevista dal nuovo codice della strada è più favorevole all'imputato di quella precedente in quanto, mentre nella vigenza del codice della strada abrogato spettava alla discrezionalità del giudicante individuare i casi di particolare gravità che consentivano la revoca dell'autorizzazione alla guida, l'art. 222, comma terzo, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede la possibilità della revoca detta esclusivamente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
Cass. pen. n. 3144/2000
Attesa l'affinità tra l'abrogata figura criminosa dell'oltraggio a pubblico ufficiale e quella, tuttora valida, dell'ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale della persona offesa (la quale si differenzia dalla prima esclusivamente sotto il profilo della eterogeneità degli interessi giuridici protetti), ed avuto riguardo alla disciplina dettata in materia di successioni di leggi penali nel tempo dall'art. 2, comma terzo, c.p. (la cui operatività può estendersi anche all'ipotesi in cui la norma abrogata fosse contemplata nel contesto sistematico repressivo antecedente come fattispecie) «speciale» rispetto alla coeva fattispecie «generale» rimasta inalterata, con conseguente espansione della sfera di applicazione di quest'ultima anche ai casi prima rientranti nelle previsioni della prima), deve escludersi che l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale abbia dato luogo ad una vera e propria abolitio criminis e che la condanna definitivamente inflitta per detto reato sia quindi soggetta a revoca ai sensi dell'art. 673 c.p.p
Cass. pen. n. 9893/2000
Costituisce una successione di disposizioni integratrici della norma penale (art. 20 lett. b, della legge n. 47 del 1985), rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p., il mutamento della disciplina relativa alla costruzione di parcheggi in area pertinenziale esterna ad un fabbricato (art. 17, comma 90, legge n. 127 del 1997) che esclude la necessità della concessione per siffatte opere.
Cass. pen. n. 8352/2000
Sussiste continuità normativa — valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale (art. 24, comma 1, D.L.vo n. 507 del 1999), alla luce dell'art. 2 c.p. — tra il reato di irregolarità nella circolazione (art. 49 D.L.vo 26 ottobre 1995, n. 504) ed il reato di trasporto di oli minerali senza il prescritto certificato di provenienza (art. 15 legge n. 474 del 1957), avuto riguardo sia alla natura di testo unico del D.L.vo n. 504 del 1995 nonché alla permanente continuità di tutela del bene protetto dalla fattispecie originaria, sia alla corrispondenza del fatto contestato a quello che costituisce oggetto della nuova disciplina, sia alla immutata valutazione legislativa della fattispecie.
Cass. pen. n. 6983/2000
È da considerare norma più favorevole sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma terzo, c.p., anche quella con la quale sia reso perseguibile a querela un reato precedentemente perseguibile d'ufficio.
Cass. pen. n. 3165/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 341 c.p., non ha dato luogo ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, quale disciplinato dall'art. 2, comma terzo, c.p., ma ad una vera e propria abolitio criminis rientrante, come tale, nelle previsioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ne consegue che la permanenza nell'ordinamento penale dei reati di ingiuria e di minaccia, aggravati (se commessi in danno di un pubblico ufficiale), ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. e rispetto ai quali il reato di oltraggio si poneva in rapporto non di specialità ma di assorbimento, non può costituire valida ragione per negare la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., di una condanna per oltraggio inflitta con sentenza divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. pen. n. 3137/2000
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata - ed è rimasta - punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
L'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, dell'art. 341 c.p. ha dato luogo non ad una pura e semplice abolitio criminis, disciplinata dall'art. 2, comma secondo, c.p., ma ad un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, inquadrabile nelle previsioni di cui al successivo terzo comma dello stesso articolo; ciò in quanto la condotta già qualificata come oltraggio a pubblico ufficiale dall'abrogata norma incriminatrice sarebbe stata — ed è rimasta — punibile, sia pure meno severamente, in assenza di detta norma, a titolo di ingiuria o di minaccia aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. Ne consegue che, facendosi espressamente salvi, nella disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 2 c.p., gli effetti del giudicato, non può darsi luogo a revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale divenuta esecutiva prima dell'intervento abrogativo.
Cass. pen. n. 3905/2000
Il regolamento CE n. 3274/93 del 29 novembre 1993, istitutivo del divieto di fornitura di taluni beni e servizi alla Libia, norma extrapenale integratrice del precetto penale, costituisce un complesso di norme eccezionali, in quanto derogatrici al principio della libertà di commercio tra gli Stati e temporanee, cioè destinate ad operare per un tempo determinato, e pertanto rientra nella disciplina dettata dal quarto comma dell'art. 2 c.p. Costituisce pertanto reato, indipendentemente dalla vigenza nel tempo del suddetto embargo, sospeso con il regolamento CE n. 863/99, l'esportazione in Libia, in violazione del divieto comunitario, di merce di cui era vietata l'esportazione verso detto Stato, sanzionata a norma dell'art. 11 R.D.L. 14 novembre 1926 n. 1923.
Cass. pen. n. 518/2000
Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, terzo comma, c.p. quando lo stesso fatto sia punito in base a due leggi coeve, allorché una di esse identifichi come reato, sanzionandola in modo meno grave, una delle condotte integranti gli estremi di un diverso reato previsto dall'altra, se la prima legge rimanga in vigore e la seconda venga abrogata. In tal caso, non si verifica l'automatica “espansione” della legge ancora vigente, sia perché il terzo comma dell'art. 2 c.p. — riferendosi a “leggi posteriori” — prevede l'ipotesi di una legge successiva rispetto ad altra anteriore (che non ricorre nella specie), sia perché una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale, in quanto comporterebbe l'applicazione della norma rimasta in vigore a un fatto anteriormente verificatosi (art. 25 Cost.), così violandosi il principio di irretroattività della legge penale, e urterebbe, inoltre, con l'art. 112 Cost., giacché la norma penale coeva ancora in vigore risulterebbe applicata in mancanza dell'esercizio della azione penale. In ogni caso, l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la natura del fenomeno della abrogazione, che opera “ex nunc”: la norma abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo, l'applicazione della legge rimasta in vigore, onde sarebbe contrario al sistema considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di quest'ultima norma. (Nel caso, in cui era stato impugnato il provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione di diniego di revoca della sentenza di condanna per il reato di oltraggio, passata in giudicato, la Corte ha revocato questa sentenza, affermando il principio di cui in massima, ed escludendo che, a seguito della abrogazione dell'art. 341 c.p. — che prevedeva il reato di oltraggio — per effetto dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, possa perseguirsi il fatto per i reati di ingiuria o di minaccia).
Cass. pen. n. 6297/2000
Le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, e quindi anche quelle relative alla detenzione domiciliare, non attengono alla cognizione del reato e all'irrogazione della pena, ma riguardano invece le modalità esecutive della pena stessa. Esse, pertanto, non sono norme penali sostanziali e ad esse non si riferisce il dettato dell'art. 2 del codice penale, né il principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, la detenzione domiciliare è disposta dalla magistratura di sorveglianza, secondo la legge vigente al momento della sua applicazione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, a fronte di richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, aveva applicato la misura della detenzione domiciliare, in forza dello ius superveniens, osservando che, in base a quest'ultimo, non si pone più un'alternativa tra detenzione domiciliare e carcere, bensì tra la prima e la libertà conseguente all'eventuale differimento, da concedere solo quando non si debba o non si possa, in concreto, disporre la misura alternativa).
Cass. pen. n. 356/2000
In caso di abolitio criminis, poiché tale evento fa venire meno, ancor più che la validità e la efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione ha il compito di dichiarare, ex art. 129, primo comma, c.p.p., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, secondo comma, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento (quale quello relativo alle cause di inammissibilità della impugnazione) che implichi, invece, la formale permanenza di una res judicanda; e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nella ipotesi di morte dell'imputato, ove pure — in questo caso per il venir meno della componente soggettiva — il rapporto processuale è risolto. (Fattispecie avente ad oggetto il reato di cui all'art. 341 c.p., nella quale la Corte di cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato che il fatto non è previsto come reato, a norma dell'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205, pur dando atto della inammissibilità dei motivi di ricorso).
Cass. pen. n. 3717/1999
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie nella quale, in sede di patteggiamento, il giudice aveva rigettato la richiesta del P.M. di confisca delle autovetture usate per commettere il reato di agevolazione dell'ingresso clandestino in Italia di cittadini extracomunitari e la S.C., investita di ricorso sul punto, ha ritenuto legittima la statuizione sulla base del diritto vigente all'epoca del fatto, pur disponendo, poi, direttamente essa stessa la misura di sicurezza, in forza del sopravvenuto art. 2 del decreto legislativo n. 113 del 1999, contemplante espressamente la confisca del mezzo di trasporto «anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Cass. pen. n. 7451/1998
In tema di conversione di decreto legge, all'introduzione di emendamenti nella legge di conversione non sempre può ricondursi la conseguenza di determinare automaticamente la perdita di efficacia ex tunc del decreto legge, né, correlativamente, quella di attribuire valore ex nunc al precetto della legge di conversione a mezzo del quale ha trovato ingresso la modificazione, dovendo, al contrario, aversi riguardo allo specifico contenuto degli emendamenti e alla reale portata dei mutamenti al testo del decreto. Pertanto, solo gli emendamenti sostitutivi (o innovativi) e quelli soppressivi, disponendo la riscrittura ovvero l'eliminazione della decretazione d'urgenza, hanno efficacia ex nunc, mentre quelli semplicemente modificativi, consistendo in una variazione che non investe il nucleo precettivo fondamentale della norma del decreto legge, si saldano con quest'ultima in modo continuo, sì che hanno efficacia ex tunc, decorrente dalla data della normazione di urgenza. (Fattispecie relativa ai rapporti tra D.L. n. 59 del 1978 e legge di conversione n. 191 del 1978. In riferimento alla scissione, nella legge di conversione, dell'unica ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 c.p. - sostituita dall'art. 2 del decreto legge con l'introduzione della figura del «sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione», - la S.C. ha ritenuto che vi fosse una mera modificazione del nomen juris, senza alcuna significativa alterazione degli elementi strutturali della fattispecie e pertanto ha riconosciuto efficacia ex tunc alla relativa disciplina. In riferimento, però, al comma quinto dello stesso art. 289 bis, che detta ex novo una speciale regolamentazione delle circostanze attenuanti, la S.C. ha ritenuto il suo carattere totalmente innovativo, riconoscendogli efficacia ex nunc ed escludendo la sua applicabilità nel processo, per essere esso entrato in vigore quando era definitivamente cessata la condotta criminosa, sì da non poterglisi riconoscere valore retroattivo, in quanto meno favorevole al reo).
Cass. pen. n. 595/1998
Le norme che disciplinano l'applicazione di misure cautelari hanno carattere processuale, ma, per la loro influenza immediata sullo status libertatis, hanno rilevanza sostanziale, con la conseguenza che, in tale materia, si applicano le norme sulla successione di leggi nel tempo proprie delle disposizioni sostanziali. Pertanto, in caso di norme più favorevoli introdotte con decreto legge non convertito, si applicano le disposizioni vigenti nel momento della commissione del fatto, per effetto dell'art. 77, comma terzo, Cost. e della sentenza della Corte costituzionale 19 febbraio 1995, n. 51, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma quinto, c.p., nella parte in cui rende applicabili, nel caso di decreto legge non convertito, le disposizioni dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (i principi anzidetti sono stati affermati in una fattispecie relativa all'art. 2 del decreto legge 14 luglio 1994, n. 440, non convertito, che aveva introdotto il comma 3 bis nell'art. 275 c.p.p., con il quale si era inibita l'adozione di provvedimenti di custodia cautelare per delitti diversi da quelli indicati nel comma 3 dello stesso articolo e dell'art. 380 c.p.p.: la Corte ha conseguentemente valutato corretta la soluzione dei giudici di merito che non avevano ritenuto caducati gli effetti di una misura cautelare per effetto della entrata in vigore del decreto legge citato).
Cass. pen. n. 2328/1998
In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 c.p. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, occorre verificare, in base all'art. 2 c.p., riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, se le condotte contestate all'imputato sulla base della fattispecie previgente siano tali da integrare reato anche in base al nuovo testo del predetto articolo; e ciò tenendo presente che la nuova fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto, mentre tale carattere, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere la ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323 c.p. previgente.
Cass. pen. n. 6789/1998
Allorché la modifica della competenza per materia sia posta in maniera autonoma dalla nuova legge — e non indirettamente come nel caso di diversa determinazione della sanzione edittale — la relativa norma è di carattere processuale e non sostanziale, e pertanto trova immediata applicazione in virtù del principio generale vigente in materia processuale tempus regit actum, onde non ci si può riferire, al fine di stabilire la competenza per materia, all'art. 2, comma terzo, c.p., che riguarda un profilo di diritto sostanziale e non di diritto processuale. (Fattispecie in tema di reato di omissione di atti di ufficio contestato come permanente, con inizio della condotta in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 286 del 1990).
Cass. pen. n. 7058/1998
Una volta decaduto il decreto-legge contemplante un'ipotesi di reato, la condotta illecita posta in essere nel periodo della sua vigenza non può essere più perseguita e sanzionata, a nulla rilevando che la norma che ne prevedeva l'illiceità, sanzionandola penalmente, sia stata reiterata in successivo decreto-legge o che una legge successiva abbia regolamentato i rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, stante il divieto di retroattività della legge incriminatrice stabilito dall'art. 25, comma secondo, Cost.
Cass. pen. n. 4266/1997
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il concetto di “modica quantità” di cui all'art. 72 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, è diverso da quello di “fatto di lieve entità” di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309: la prima disposizione riguarda infatti solo un aspetto della detenzione, e cioè quello concernente la quantità della sostanza, mentre la “lieve entità” cui si riferisce la legge vigente riguarda il fatto per intero, di cui devono essere presi in considerazione tutta una serie di parametri quali i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, la quantità e qualità delle sostanze. Ne consegue che, trattandosi di fattispecie non omologabili, non si pone un problema di applicazione della legge più favorevole ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale si deduceva che, avendo il giudice di primo grado ritenuto la modica quantità delle sostanze oggetto di spaccio, la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare la sopravvenuta norma più favorevole di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990).
Cass. pen. n. 2733/1997
Il regime di procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale previsto dall'art. 609 septies c.p., introdotto dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66, non può produrre effetti sui fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto, specie quando il legislatore in una determinata materia modifichi profondamente fattispecie, pene, denominazione dei delitti, come è avvenuto in quella dei reati di violenza sessuale, sottratti all'area della moralità pubblica e concepiti come reati contro la persona. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M. avverso rigetto di appello contro diniego di applicazione di custodia cautelare in carcere, la S.C. ha osservato altresì che la rilevante portata dell'intervento innovativo e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione, denotano inequivocabilmente che si è voluto dare alla normativa, che ha introdotto un regime di maggiore afflittività per chi commette abusi sessuali, operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, sicché il peggioramento del regime di procedibilità per talune ipotesi di reato non può produrre effetti su preesistenti situazioni la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa dal reato).
Cass. pen. n. 4114/1997
L'art. 2 c.p. che regola la successione nel tempo della legge penale, riguarda quelle norme che definiscono la natura sostanziale e circostanziale del reato, comprese quelle norme extrapenali richiamate espressamente ad integrazione della fattispecie incriminatrice nonché le leggi costituenti indispensabile presupposto o comunque concorrenti ad individuare il contenuto sostanziale del precetto. Esula da tale normativa la successione di atti o fatti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque su di essa influire, agiscano sugli elementi di fatto — modificandoli — sì da non renderli più sussumibili sotto l'astratta fattispecie normativa. (Fattispecie in tema di rigetto di eccepita inapplicabilità dell'art. 468 c.p., alla contraffazione dei sigilli posti sulla calotta del contatore elettrico per non essere più l'Enel, a seguito della legge n. 395 del 1992, ente pubblico economico).
Cass. pen. n. 433/1997
La norma dell'art. 30 ter, terzo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), introdotta dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991 n. 203 (in base alla quale, fra l'altro, nel caso di condanna per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis del medesimo ordinamento, la concessione dei permessi è ammessa solo dopo l'espiazione di metà della pena inflitta, e non solo di un quarto, come in precedenza), trova applicazione anche con riferimento a condanne precedenti all'entrata in vigore del citato D.L. n. 152 del 1991, non dando ciò luogo alla violazione del principio di irretroattività della legge penale, stabilito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 2 c.p., atteso che tale principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali e non anche a quelle inerenti alle modalità di esecuzione della pena e all'applicazione di misure alternative o altri benefici in favore del condannato, la cui disciplina resta affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario. Tuttavia, poiché la concessione dei permessi-premio, che costituisce parte integrante del trattamento, è pur sempre legata alla regolare condotta e all'assenza di pericolosità sociale del condannato, deve ritenersi che, con la previsione di un più ampio limite temporale per la loro fruizione, il legislatore abbia posto una presunzione legale di pericolosità sociale riferita ai condannati per uno dei gravi delitti previsti dal primo comma dell'art. 4 bis. Conseguentemente, se tale presunzione è stata già superata con la concessione, sotto il vigore della precedente normativa, di uno o più permessi-premio, è evidente che l'applicazione della più grave restrizione prevista dalla nuova norma non ha alcun senso e può rivelarsi addirittura deleteria, perché potrebbe interrompere quel programma di trattamento che, in conformità dei principi costituzionali, deve pur sempre tendere alla rieducazione del condannato.
Cass. pen. n. 3651/1997
In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all'applicazione della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 - come introdotto all'art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 - ad un reato di usura commesso precedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni).
Cass. pen. n. 2074/1997
Nel caso in cui la pena per il delitto - nella specie ritenuto tentato - di atti di libidine violenti, di cui all'art. 521 c.p., non sia stata fissata nei limiti minimi, non viene in discussione l'applicazione della legge 15 febbraio 1996, n. 66. (Norme contro la violenza sessuale): in tal caso il raffronto tra la normativa abrogata e quella sopravvenuta deve essere risolto nell'applicare la disposizione del 1930, che, con riferimento ai massimi edittali irrogabili, è più favorevole.
Cass. pen. n. 1058/1997
Nel caso di successione di norme incriminatrici nel tempo, tra due disposizioni, delle quali la prima prevede la pena detentiva e la seconda la pena alternativa, è sempre più favorevole quest'ultima, consentendo l'inflizione della sola pena pecuniaria, perché la conversione, ex art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689, della pena detentiva inflitta necessariamente per effetto della prima norma, pur potendo in concreto condurre ad una pena pecuniaria (sostitutiva) meno elevata, oltre ad essere eventuale, in quanto sempre discrezionale, sarebbe comunque esposta al rischio della revoca ai sensi del successivo art. 72, ricorrendone le condizioni. È pacifico, infatti, che le cause di revoca contemplate in tale norma si riferiscono a tutte le pene sostitutive, ivi compresa quindi quella pecuniaria, giacché consistono nel verificarsi di quelle condizioni che, se sussistenti al momento della sostituzione, sarebbero state ostative alla stessa.
Cass. pen. n. 9163/1996
Quando la legge punisce condotte contrarie a prescrizioni poste con atto amministrativo, che influisce su singoli casi, l'emanazione di nuovi atti, o il mutamento del loro contenuto, non costituiscono novazione legislativa rilevante ex art. 2 comma secondo c.p., in quanto non si prospetta alcuna modificazione di regole generali di condotta. Invero tale atto amministrativo (che, nel caso in esame, prevedeva i limiti di accettabilità degli scarichi valevoli per l'insediamento dell'imputato) integra il precetto penale in un elemento normativo della fattispecie; cioè l'atto amministrativo è il presupposto di fatto della legge penale incriminatrice, la quale ne sanziona la trasgressione. Ne deriva che il mutamento dell'atto amministrativo non comporta una differente valutazione della fattispecie legale astratta, bensì determina la modifica del precetto e l'instaurazione di una nuova fattispecie incriminatrice, sicché, regolando le due norme fatti storicamente diversi, non sorge problema di successione di leggi. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, era stata dedotta violazione dell'art. 2 c.p. per non avere la corte di merito ritenuto applicabile la regola della retroattività della legge più favorevole; ciò in quanto il valore dei solventi organici era conforme ai nuovi, e più permissivi, limiti fissati dal consorzio interprovinciale successivamente alla commissione del reato).
Cass. pen. n. 1397/1996
Quando nell'imputazione recepita nel dispositivo non siano indicati con chiarezza gli elementi di illiceità penale sopravvissuti all'abolitio criminis può e deve essere analizzata la sentenza revocanda nel suo complesso anche motivazionale allo scopo di verificare quali accertamenti e valutazioni del fatto storico rilevanti siano contenuti in motivazione. Ove, poi, anche gli elementi di fatto valutati e ritenuti per certi nella motivazione siano o neutri o dubbi ovvero non rilevanti al fine di delineare la condotta (e la sua conseguente liceità o illiceità a confronto col parametro normativo abolito o residuo), può il giudice dell'esecuzione passare all'esame degli atti processuali per verificare ed accertare attraverso di essi la consistenza ed i contorni della condotta. (Fattispecie in materia di vendita di sostanze stupefacenti).
Cass. pen. n. 1948/1996
Il principio del favor rei stabilito dall'art. 2 c.p. comporta che, in caso di depenalizzazione con la trasformazione del reato in illecito amministrativo con la previsione dell'obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, debba in ogni caso procedersi alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto dovesse dichiararsi estinto il reato per prescrizione con riferimento alle violazioni della normativa sulla mancata consegna al lavoratore del libretto di lavoro e del prospetto paga depenalizzate dal D.L.vo 19 dicembre 1994 n. 758 poiché l'applicazione della formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» avrebbe determinato conseguenze deteriori per l'imputato derivanti dalla trasformazione del reato in illecito amministrativo).
Cass. pen. n. 1265/1996
In tema di reati edilizi la richiesta ed il rilascio della concessione in sanatoria nei casi in cui nei confronti del richiedente sia già intervenuta sentenza definitiva di condanna sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 38 comma 3 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 (annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziario e irrilevanza della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva e della sospensione condizionale della pena). In nessun caso è possibile richiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza invocando, ex art. 2 c.p., la cessazione degli effetti della condanna poiché il condono costituisce semplicemente una causa sopravvenuta di non punibilità che non comporta necessariamente l'estinzione della pena quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.
Cass. pen. n. 3506/1996
La mancata conversione, entro il termine fissato dall'art. 77 Cost., di un decreto legge contenente una previsione di reato comporta il venir meno della punibilità di quest'ultimo, anche qualora al decreto legge non convertito faccia seguito, senza soluzione di continuità, un altro contenente analoga previsione. Tale principio rimane valido anche a fronte della sentenza della Corte costituzionale 21 marzo 1996 n. 84, essendosi la Corte, con tale pronuncia, limitata ad affermare soltanto la permanente validità della propria investitura in ordine ad una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una disposizione successivamente sostituita da altra di identico contenuto; il che non incide sulla invalidità ex tunc, in base al disposto di cui al citato art. 77, comma 3, Cost., del decreto legge non convertito, e sulla conseguente impossibilità giuridica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, c.p., di continuare a considerare punibili, in base ad esso, fatti commessi durante la sua vigenza, pur quando la previsione di essi come reato sia ripresa dal nuovo decreto legge, giacché quest'ultimo, come qualsiasi norma di carattere penale, non può disporre che per l'avvenire.
Cass. pen. n. 3425/1996
In applicazione della regola fondamentale di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p., l'inosservanza dell'ordine di presentarsi ad un organo di polizia per l'esibizione di documenti attinenti alla circolazione dei veicoli - accertata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, emanato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire prima dell'1 gennaio 1993 (art. 240 del testo citato) - essendo ora espressamente prevista come illecito amministrativo dall'art. 180, comma 8, del predetto codice, non realizza più l'ipotesi criminosa dell'art. 650 c.p. Tale inosservanza non può neppure essere sanzionata in via amministrativa ostandovi il disposto dell'art. 1, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689, giacché il codice della strada non contiene alcuna norma transitoria analoga a quella dettata dall'art. 40 della legge stessa che deroga al principio di legalità enunciato in via generale. Ne consegue che in siffatta ipotesi non deve essere disposta la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
Cass. pen. n. 2143/1996
In tema di successione di leggi penali nel tempo, ai fini dell'applicazione della legge più favorevole al reo il giudice deve valutare in concreto, caso per caso, quale sia la soluzione di maggior favore tenendo presente che la pena detentiva è sempre, per sua stessa natura, più grave e meno favorevole della pena pecuniaria, rimanendo a tal fine irrilevante il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 135 c.p. La pena detentiva deve perciò essere considerata più afflittiva anche quando dall'eventuale conversione di quest'ultima dovesse derivare una quantificazione pecuniaria inferiore di quella prevista con l'applicazione della pena pecuniaria prevista in alternativa alla detenzione. (Nel caso di specie la Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano, in applicazione del D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con L. 17 maggio 1995, n. 172, applicato all'imputato, condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 21 della L. 10 maggio 1976, n. 319, una pena pecuniaria, in alternativa a quella detentiva, di entità superiore a quella che sarebbe derivata dalla conversione della pena detentiva irrogata con la sentenza di primo grado).
Cass. pen. n. 1797/1996
Il giudice nel valutare in concreto la norma più favorevole deve considerare non solo le modificazioni concernenti la pena ma anche l'incidenza sulla prescrizione, quando quest'ultima, in seguito all'applicazione della nuova disciplina sopravvenuta, sia applicabile, ed, in genere, sugli altri effetti penali quali la non iscrivibilità sul casellario giudiziale, ove non venga applicato il beneficio ex art. 163 c.p. (Ipotesi in cui il termine prescrizionale non era ancora decorso e l'intervenuta modificazione della sanzione — da pena alternativa a solamente pecuniaria — ed il sensibile aumento del minimo edittale determinano anche una consistente diminuzione del termine massimo prescrizionale — da quattro anni e sei mesi a tre anni — e la non iscrivibilità della condanna nel certificato giudiziale, sicché, in assenza di esplicita richiesta di applicazione del beneficio ex art. 163 c.p., l'irrogazione di una pena pecuniaria di poco superiore a quella stabilita precedentemente in via alternativa costituisce ipotesi più favorevole).
Cass. pen. n. 12732/1995
Le disposizioni in tema di «sostituzione» delle pene detentive brevi, dettate dagli artt. 53 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto costituenti un sistema sanzionatorio «parallelo» a quello «ordinario» hanno un inequivocabile carattere di norme penali sostanziali. Ne consegue la soggezione di dette disposizioni al principio generale dettato dal comma 3 dell'art. 2 c.p. che sancisce l'operatività, nel caso di successione di leggi diverse da quella vigente al tempo di commissione del reato. Pertanto — nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della «novella» n. 402 del 5 ottobre 1993 introduttiva del più gravoso parametro di lire 75.000 per ogni giorno di pena detentiva sostituita — deve applicarsi il parametro di ragguaglio di lire 25.000 fissato dall'art. 135 c.p. nel testo vigente prima della suindicata L. 5 ottobre 1993, n. 402.
Cass. pen. n. 11397/1995
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 3, c.p., che prescrive l'applicazione della norma più favorevole per l'imputato. Ne consegue che il principio del favor rei trova attuazione, per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, anche con riferimento ai nuovi criteri di ragguaglio fra pena pecuniaria e pena detentiva introdotti dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, di modifica dell'art. 135 c.p., in base ai quali si effettua, in virtù del richiamo a quest'ultima disposizione operato dal suddetto art. 53, L. n. 689 del 1981, il calcolo della sanzione sostitutiva.
Cass. pen. n. 4421/1995
Le misure alternative alla detenzione, eccezion fatta per la liberazione anticipata, possono essere concesse ai condannati per delitti indicati nell'art. 4 bis della L. 26 luglio 1975 n. 354 solo se risulti prestata attività di collaborazione ex art. 58 ter della stessa legge. Ciò vale anche se la condanna è intervenuta prima dell'entrata in vigore di tali restrizioni, introdotte con il D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992, non operando in materia il principio dell'irretroattività della legge penale più sfavorevole, riferibile solo a leggi penali sostanziali, tra le quali non sono annoverabili le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione.
Cass. pen. n. 9927/1995
In tema di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale o impiegato in atto pubblico (artt. 479 e 493 c.p.), non danno luogo a successioni di leggi penali i mutamenti di regime giuridico che hanno via via interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trasformandola dapprima in ente Ferrovie dello Stato (L. n. 210/1985) e poi in società per azioni (delibera CIPE 12 agosto 1992, in esecuzione della L. n. 35/1992 e L. n. 359/1992). L'applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall'art. 2, comma 3, c.p., presuppone una modifica in via generale - e non in via particolare, riferita al caso concreto - della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. Esula quindi dall'istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice anche integrativa. Le trasformazioni che hanno interessato l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 c.p.
Cass. pen. n. 9234/1995
In tema di individuazione dalla norma più favorevole al reo, da applicare in caso di successione di leggi nel tempo, la disciplina più favorevole va individuata sulla base di un raffronto oggettivo fra le norme applicabili e non già in considerazione della convenienza che ne deriverebbe all'imputato all'esito di una valutazione discrezionale del giudice. Quando, però, una norma prevede la pena dell'ammenda e quella successiva quella dell'arresto convertibile astrattamente in una pena pecuniaria di entità minore dell'ammenda prevista dalla precedente normativa, è comunque da applicarsi la norma precedente che non contemplava la pena detentiva.
Cass. pen. n. 7601/1995
L'art. 231, comma 1 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, ha abrogato il codice stradale previgente (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) e quindi anche l'art. 6 L. 31 maggio 1965, n. 575, che prevedeva il reato di guida senza patente o con patente revocata ai sensi degli artt. 82 e 91, secondo e terz'ultimo comma, n. 2 D.P.R. n. 393/59, già modificato per effetto della L. 3 agosto 1988, n. 237, che aveva soppresso la misura di prevenzione della diffida. Peraltro, la condotta di coloro che guidano autoveicoli, senza avere ottenuto la patente, in quanto privi dei requisiti morali previsti dall'art. 120 c.s. vigente o senza essere in possesso della patente perché revocata a causa del difetto di quei requisiti, è sanzionata oggi dall'art. 116, nn. 13 e 14 del suddetto codice stradale. Da ciò consegue che con l'abrogazione dell'art. 6 L. n. 575/65 non vi è stata abolitio criminis, ma solo successione di norme incriminatrici, essendo diversamente disciplinato un fatto considerato come reato dalla legge precedente. (Fattispecie nella quale si è applicato come più favorevole, in virtù del dettato dell'art. 2, comma 3, c.p., l'art. 116 c.s. vigente, atteso il più mite trattamento sanzionatorio).
Cass. pen. n. 1426/1995
Gli effetti delle sentenze irrevocabili e dei decreti esecutivi, concernenti fatti rientranti nella previsione della L. 28 dicembre 1993, n. 561 — che ha trasformato in illeciti amministrativi alcuni reati minori, tra cui quello, nella fattispecie, di cui all'art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (per avere l'imputato senza la preventiva autorizzazione installato sulla propria autovettura un impianto radioelettrico di telecomunicazione) — sono in generale regolati dal principio, posto dall'art. 2, comma 2, c.p., dell'iperretroattività della decriminalizzazione successiva al fatto, ad eccezione di quelli disciplinati direttamente dalla stessa legge. (Nella specie la S.C. ha revocato la sentenza pretorile nella parte relativa all'applicazione della pena dell'arresto, ferma restando la confisca disposta con la medesima sentenza; ha dichiarato cessata l'esecuzione della pena detentiva ed ha annullato l'ordine di carcerazione; ha dichiarato, altresì, cessati gli effetti penali della stessa sentenza).
Cass. pen. n. 1783/1995
La disciplina delle misure cautelari ha carattere processuale e perciò, in linea di massima, nella fase delle indagini preliminari il giudice non può discostarsi dalla contestazione mossa dal pubblico ministero e non gli è consentita alcuna valutazione sul suo contenuto. Tuttavia, quando risulti con evidenza, in base alla sola data del commesso reato così come precisata nell'imputazione, che debba essere applicata all'indagato, in base all'art. 2 del c.p., una normativa più favorevole inequivocabilmente individuabile raffrontando la disciplina sanzionatoria precedente e quella indicata nella contestazione, è alla prima che il giudice dovrà fare riferimento nel computare i termini di durata massima della custodia cautelare non potendosi trascurare il carattere sostanziale dell'afflittività delle misure cautelari personali e la tutela dello status libertatis con le relative implicazioni di carattere costituzionale che lo presidiano. (La Corte ha ritenuto che giustamente il tribunale avesse accolto il ricorso con il quale si chiedeva la scarcerazione per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare in un caso in cui all'indagato era stata contestata la violazione dell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ma dalla data di commissione del reato emergeva con evidenza che la norma applicabile era quella prevista dall'art. 71 della L. 22 dicembre 1975 n. 685 che, ai fini della durata massima della custodia cautelare, prevede un termine più breve che era già scaduto).
Cass. pen. n. 2144/1995
Ai fini della individuazione dei termini di fase della custodia cautelare, fino alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, dovendosi far riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 e 303, comma primo, lett. a) e b), c.p.p., alla «pena stabilita della legge», detta espressione, attesa la onnicomprensività del termine «legge», va intesa nel senso che deve aversi riguardo non solo (come avviene abitualmente), ai limiti edittali indicati nella norma incriminatrice, ma anche a quelli eventualmente ricavabili da altre norme di cui debbasi obbligatoriamente tener conto (salvo quanto previsto nella seconda parte del citato art. 278 c.p.p.) in quanto destinate ad avere necessariamente incidenza nella determinazione non in concreto (cioè nella futura valutazione del giudice), ma in astratto, del trattamento sanzionatorio applicabile nella fattispecie legale per cui si procede. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che correttamente, essendo stato rubricato il reato di cui all'art. 73 del T.U. in materia di stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309/90, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del detto D.P.R., si fosse fatto riferimento, come pena massima, tenendo conto della regola dettata dall'art. 2, comma terzo, c.p., non a quella prevista dal detto art. 73 ma a quella, inferiore, prevista dal previgente art. 71 della L. n. 685/75).
Cass. pen. n. 3489/1995
Fra diversi decreti legge non esaminati dal Parlamento e succedutisi nel tempo sulla stessa materia senza soluzioni di continuità si verifica, ferma restando la loro precarietà, il fenomeno della cosiddetta successione di leggi nel tempo, regolato dall'art. 2 c.p. e ad essi deve ritenersi applicabile la norma di cui al comma quinto di questo. (Nella specie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, perché il fatto non era dalla legge previsto come reato, la S.C. ha osservato che all'epoca del giudizio di primo grado era in vigore il D.L. n. 449 del 1994 che aveva depenalizzato il fatto di reato ascritto ai ricorrenti (scarico effettuato, senza osservare le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione in quanto eccedente i limiti tabellari), sicché costoro avevano acquisito il diritto alla applicazione della norma di cui all'art. 22 legge n. 319 del 1976, come modificata dall'art. 4 del detto decreto legge, sebbene il medesimo fatto fosse stato considerato illecito penale con decreto legge n. 537 del 1994 e altri successivi).
Cass. pen. n. 7394/1994
Il principio della retroattività della norma più favorevole posto dall'art. 2, terzo comma, c.p., che assicura al cittadino il trattamento penale più mite tra quello previsto dalla legge penale vigente al momento del fatto e quello previsto dalle leggi successive, purché precedenti la sentenza definitiva di condanna, opera solo con riferimento all'ipotesi della successione tra fattispecie incriminatrici, accertabile in base al criterio della continenza, e non è estensibile al caso della successione di norma che degradi un fatto previsto come illecito penale a illecito amministrativo.
Cass. pen. n. 2336/1994
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge sopravvenute, ai sensi dell'art. 2 c.p., non è sufficiente che queste siano più favorevoli all'imputato in astratto, ma occorre che lo siano altresì in concreto, ossia non soltanto sulla base della mera comparazione fra le due normative succedutesi nel tempo, ma anche confrontando i risultati che deriverebbero dalla effettiva applicazione di esse alla fattispecie concreta; tale valutazione in concreto è necessaria specie quando la nuova norma, per il suo contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa in vigore al tempo del commesso reato, ma fa dipendere tale risultato, che è comunque eventuale, da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice e dalla verifica dei dati presupposti. Sicché, se è vero che in caso di successione di leggi penali si deve applicare integralmente quella che risulta più favorevole all'imputato, valutata nel suo complesso, non è men vero che tale principio va calato in ciascuna fattispecie concreta, in relazione all'interesse specifico dell'imputato, senza inframmettenze astratte e sia pure con divieto di applicazione simultanea di vecchie e nuove disposizioni. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile la quale aveva applicato ad un fatto pregresso la pena pecuniaria, sostitutiva di quella detentiva, in ragione del nuovo e più gravoso criterio di ragguaglio introdotto dalla L. 5 ottobre 1993, n. 402, sul presupposto che quest'ultima dovesse considerarsi comunque norma più favorevole per l'ampliata possibilità di applicazione della sospensione condizionale della pena, che, nella fattispecie, non risultava tuttavia né concessa né richiesta).
Cass. pen. n. 1490/1994
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell'applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell'art. 2 terzo comma, c.p. La cosa giudicata si forma sull'intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita - salvo l'ipotesi del reato continuato - la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare la irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice della esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un'attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell'esecuzione non può concedere l'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo D.P.R. n. 309/90, introdotta dall'art. 14 L. 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 c.p.p. sia perché vi osta l'art. 2 comma terzo c.p., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma settimo, D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Cass. pen. n. 1098/1994
Le disposizioni della L. 24 luglio 1993 n. 256 che hanno modificato la L. 27 dicembre 1956 n. 1423 nel senso che il proposto non può più essere allontanato dal luogo di residenza o di dimora abituale, si applicano anche ai procedimenti di prevenzione in corso alla data della sua entrata in vigore. (Nella specie, non essendosi tenuto conto di tale principio da parte del giudice di merito, la S.C. ha annullato il provvedimento con rinvio, stante la necessità di specifici accertamenti per l'individuazione esatta dei comuni di residenza e di abituale dimora).
Cass. pen. n. 916/1994
Allorché, successivamente alla sentenza che abbia applicato la pena su richiesta delle parti con riferimento a una pluralità di fatti legati dal vincolo della continuazione, decada, per mancata conversione, il decreto legge che aveva previsto come reato quei fatti, viene meno il fondamento della richiesta di patteggiamento nei termini in cui essa è stata formulata. Ne consegue che, in mancanza di specificazione, in sentenza, della violazione ritenuta più grave, ne va disposto l'annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena con riferimento ai residui reati. (Fattispecie relativa a pena patteggiata in relazione, tra l'altro, anche al reato di volontaria sottrazione dello straniero al provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato introdotto dal D.L. 13 aprile 1993, n. 107, non convertito nei termini).