Cass. pen. n. 27828 del 26 giugno 2013

Testo massima n. 1


Dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell'art. 73 del medesimo D.L.vo n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.

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