Cass. pen. n. 5480 del 31 maggio 1993

Testo massima n. 1


In presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo «bifasico», ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. L'inosservanza di tali limiti comporta violazione di legge. (Fattispecie nella quale i giudici di merito avevano ridotto di un sesto la pena base, fissata in relazione al delitto consumato).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE