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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19293 del 11 maggio 2015

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19293 del 11 maggio 2015

Testo massima n. 1

In tema di aberratio delicti, l’evento non voluto è addebitabile all’agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l’agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale. [ Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso la applicabilità dell’art. 83 c.p. e ritenuto configurabile il dolo eventuale per il danneggiamento degli arredi della caserma, in conseguenza della resistenza opposta dall’imputato nei confronti dei Carabinieri, intervenuti per impedirgli di aggredire la moglie ].

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