Cass. pen. n. 33004 del 28 luglio 2015
Testo massima n. 1
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
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