Art. 98 – Codice penale – Minore degli anni diciotto
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere ; ma la pena è diminuita [169, 224 4, 223-227].
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 48/2025
Il giudice dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. deve rendere l'attestazione circa la sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, in considerazione della natura impugnatoria, sia pure sui generis, di tale giudizio.
Cass. civ. n. 25417/2024
Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo, il giudice, in ragione del carattere di necessaria pregiudizialità logico-giuridica della fase rescindente rispetto alla fase rescissoria, soltanto dopo aver accertato l'effettiva sussistenza del vizio dedotto, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, ed aver pronunciato la revocazione del provvedimento impugnato, può e deve procedere, alla luce delle nuove e decisive prove documentali acquisite, al nuovo giudizio di merito in ordine all'esistenza o al contenuto del diritto, sul quale la pronuncia impugnata aveva a suo tempo giudicato.
Cass. civ. n. 25251/2024
In tema di fallimento, l'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di esecutività dello stato passivo, a far parte del collegio chiamato a decidere sulla conseguente opposizione può essere fatta valere in sede di impugnazione, denunciando la nullità del decreto decisorio, solo se l'esercizio del potere di ricusazione del giudice non astenutosi sia risultato precluso da un vizio procedurale, che abbia impedito alla parte di conoscere preventivamente la composizione dell'organo giudicante, purché sia specificamente individuata la causa di ricusazione, in precedenza non rilevabile. (Nella specie la S.C. ha cassato il decreto decisorio, poiché l'opponente aveva avuto contezza della partecipazione al collegio anche del giudice delegato solo al momento della comunicazione della decisione, in quanto nel fascicolo digitale, nei verbali di udienza e nel ruolo cartaceo affisso sulla porta dell'aula risultavano indicati solo il presidente ed il relatore, ma non gli altri componenti dell'organo giudicante).
Cass. civ. n. 20862/2024
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Cass. civ. n. 19535/2024
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 18003/2024
Nel giudizio di rivendicazione proposto, verso il fallimento, ex art. 103 l.fall., ciascun condomino ha un'autonoma legittimazione individuale ad agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti di comproprietario, concorrente ed alternativa rispetto a quella dell'amministratore, cosicché è ammissibile l'opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendono evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 16327/2024
In tema di esecuzione di pene detentive, è legittimo l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza, con posteriore ratifica del Tribunale, del potere di sindacato in ordine alla sospensione del titolo esecutivo deliberata, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., dal pubblico ministero, con eventuale revoca degli arresti domiciliari esecutivi.
Cass. civ. n. 15825/2024
In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, ove la banca sia stata ammessa al passivo per l'intero suo credito verso il fallito derivante dal saldo debitore dei conti correnti e dei conti collegati di anticipazione salvo buon fine, ed abbia opposto il decreto di esecutività per il mancato riconoscimento della compensazione tra tale credito e quello vantato dal fallito nei suoi confronti, a titolo di restituzione degli importi ad essa versati dai singoli debitori dei crediti oggetto dell'anticipazione, senza che il curatore abbia, a sua volta, autonomamente impugnato il decreto di ammissione, il giudice dell'opposizione non può nuovamente esaminare la questione relativa all'opponibilità verso la massa delle singole operazioni di anticipazione in base ad una rivalutazione dei fatti che sono stati o avrebbero dovuto essere oggetto di quel provvedimento, essendo l'ammissione coperta dal predetto giudicato; in tal caso, quindi, l'opponibilità del documento contrattuale e delle conseguenti anticipazioni comporta il dovere del giudice di accertare l'esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti, indipendentemente dal fatto che il credito ed il correlativo debito siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispetto all'ammissione della correntista alla procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 10047/2024
In tema di fallimento, l'opposizione allo stato passivo ha natura di procedimento contenzioso a cognizione piena, assimilabile all'appello, e non di volontaria giurisdizione, di talché alle relative spese di lite si applicano i parametri forensi dei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale.
Cass. civ. n. 9801/2024
Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accettazione di una carica sociale, nella specie di presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa, se pur non ricade nelle ipotesi di incompatibilità assoluta di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, in ragione della deroga prevista dall'art. 61 del medesimo decreto, costituisce un incarico extraistituzionale il cui svolgimento, al fine di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, necessita della preventiva autorizzazione datoriale ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, anche in caso di gratuità, tanto al fine di verificare il rispetto dei principi costituzionali di esclusività del rapporto, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (Principio affermato in relazione agli addetti al comparto sanità, per i quali il conflitto di interessi va altresì verificato anche ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991, richiamato dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001).
Cass. civ. n. 38009/2023
E' legittimo il provvedimento con cui il giudice respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui vi sia incertezza in ordine alle generalità dell'istante, essendo impedita per tale ragione la verifica sulle condizioni per l'ammissione al beneficio. (Fattispecie in cui il richiedente non era stato identificato a mezzo di documento di identità, ma solo attraverso rilievi dattiloscopici, con attribuzione di un numero CUI o codice unico identificativo).
Cass. civ. n. 35254/2023
L'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è configurabile come un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un procedimento di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata dal giudice delegato, sulla base di una cognizione sommaria, in sede di verifica; conseguentemente, in caso di rigetto dell'opposizione non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, previsto dal comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ricorrendo in tale ipotesi la ratio della disposizione, che è quella di disincentivare impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Cass. civ. n. 30718/2023
In tema di fallimento, il termine per contrastare il rigetto della domanda tardiva di ammissione allo stato passivo, adottato in udienza, decorre non già da quest'ultima, ma dalla comunicazione del relativo provvedimento, in mancanza della quale, viene in rilievo il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 29421/2023
In ambito di impugnazione dello stato passivo, il creditore già ammesso rimane onerato della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto e a tal fine, oltre a dedurre prove costituende, è legittimato a produrre a pena di decadenza, entro il termine di costituzione di cui all'art. 99, comma 6, l.fall., nuovi documenti non prodotti nella fase di verifica davanti al giudice delegato.
Cass. civ. n. 29282/2023
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, i documenti prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso ex art. 98 l.fall. sono utilizzabili ai fini della decisione, quand'anche non siano stati individualmente indicati nell'atto di opposizione, ma fatti oggetto di richiamo complessivo e riassuntivo. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inutilizzabili - in un procedimento relativo all'ammissione di un credito del legale per prestazioni giudiziali compiute in numerosi procedimenti amministrativi per conto della società poi fallita - i documenti relativi a tali procedimenti, di cui aveva esattamente indicato gli estremi producendo i relativi fascicoli, ma compiendo un rinvio onnicomprensivo ai singoli atti e documenti allegati al ricorso).
Cass. civ. n. 21573/2023
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, spetta anche a chi, pur avendo diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, vi abbia rinunciato, atteso che la condizione reddituale, legittimante l'accesso alla prestazione assistenziale, rileva nella sua mera oggettività, fatto salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza.
Cass. civ. n. 20731/2023
In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso il decreto del giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto.
Cass. civ. n. 19820/2023
passivo di un fallimento nella parte in cui l'opponente invocava la spettanza di un credito da TFR, ha escluso che le buste paga e la CU provenienti dalla parte datoriale, in mancanza di altri elementi probatori, integrassero la prova del pagamento del credito in esse documentato, provenendo dalla stessa parte interessata ad opporre il fatto estintivo).
Cass. civ. n. 16794/2023
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 9552/2023
In tutti i casi di conferimento di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici, la P.A. è tenuta a verificare necessariamente "ex ante" le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi, al fine di assicurare il più efficace rispetto dell'obbligo di esclusività, funzionale al buon andamento, all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa, ne consegue che il privato conferente l'incarico e il dipendente pubblico, anche se in part-time, hanno entrambi comunque l'obbligo di comunicare al datore il conferimento dell'incarico onde consentire all'ente di concedere la relativa autorizzazione previa valutazione dell'assenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'incarico con l'attività lavorativa.
Cass. civ. n. 9120/2023
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, lo svolgimento non autorizzato di attività di lavoro non comporta sempre il recesso datoriale in applicazione dell'art. 1, comma 61, della l. n. 662 del 1996, restando doverosa, secondo i principi generali, la valutazione di proporzionalità, il cui apprezzamento va svolto, peraltro, alla luce del disvalore del comportamento espresso dalla previsione legale e tenendo conto dell'importanza dei valori coinvolti (quali, gli obblighi di fedeltà del pubblico dipendente, rilevanti anche ai sensi dell'art. 98 della Cost.).
Cass. civ. n. 7103/2023
La revocazione ex art. 98, comma 4, l.fall. dei provvedimenti di accoglimento o rigetto delle domande di insinuazione al passivo fallimentare per mancata conoscenza di documenti decisivi, diversamente dall'art. 395, n. 3), c.p.c. non presuppone che l'omessa tempestiva produzione dei documenti in parola debba essere dipesa da causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, postulando come sufficiente l'ignoranza di essi, sempre che si sia rivelata idonea ad impedirne la produzione tempestiva per causa non imputabile.
Cass. civ. n. 5191/2023
Ai sensi dell'art. 98, comma 4, l.fall., la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, ma sia allegata la scoperta che il provvedimento è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile – spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all'attivo. Ne deriva la mancanza di tale legittimazione in capo all' originario titolare di un credito fatto oggetto di cessione anche "pro solvendo", il quale, non vantando più alcuna pretesa nei confronti del fallimento, non potrebbe comunque giovarsi degli esiti della ripartizione dell'attivo, che vanno a beneficio dei soli creditori ammessi al concorso.
Cass. civ. n. 3147/2023
In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.
Cass. civ. n. 2468/2023
Qualora i finanziamenti complessivamente erogati o garantiti dalla società partecipante superino il rapporto di quattro ad uno rispetto al patrimonio netto contabile, la disciplina degli artt. 44, 89 e 98 (quest'ultimo nel testo "ratione temporis" vigente) del TUIR - volta a scoraggiare il fenomeno della sottocapitalizzazione - prevede due diversi effetti: per la società partecipata che ha ricevuto il finanziamento, l'indeducibilità degli interessi eccedenti (comprensivi di quelli corrisposti alla partecipata e di quelli corrisposti a terzi ma in ragione di rapporti garantiti dalla partecipante); per la società partecipante che ha erogato o garantito il finanziamento, l'irrilevanza degli interessi percepiti (cioè, riferiti ai soli finanziamenti erogati, con esclusione di quelli garantiti), per il 95 per cento del loro ammontare, alla formazione del reddito, nonché la loro assoggettabilità al medesimo regime fiscale previsto dall'art. 44 TUIR per i dividendi.
Cass. pen. n. 3276/2023
Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448D.P.R. 22/09/1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del predetto.
Cass. pen. n. 13267/2021
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.
Cass. pen. n. 10134/2020
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65, comma primo, n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Cass. pen. n. 49673/2019
In tema di circostanze attenuanti, l'età del minore può essere valutata al duplice fine di riconoscere l'attenuante della minore età di cui all'art. 98 cod. pen. e per fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui il riferimento alla età del minore non rileva in sé ma in ragione degli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nella fase adolescenziale.
Cass. pen. n. 18345/2017
Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità.
Cass. pen. n. 33004/2015
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Cass. pen. n. 4104/2011
La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto non è presunta ma deve essere accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di declaratoria di non luogo a procedere fondata sulla mancanza di prova della capacità di intendere e di volere facendo assurgere un dato negativo (difetto di prova di capacità) ad elemento di prova positiva (rilievo di immaturità).
Cass. pen. n. 24004/2010
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.
Cass. pen. n. 23006/2009
L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, va espletato dal giudice direttamente e con ogni mezzo.
Cass. pen. n. 42105/2007
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 c.p., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena.
Cass. pen. n. 2112/2000
Nel computo della pena detentiva stabilita per ciascun reato ai fini dell'applicazione dell'amnistia elargita con D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, anche la diminuente prevista dall'art. 98, comma primo, c.p. va calcolata nella sua estensione minima di un giorno. (Fattispecie nella quale è stata esclusa, “in executivis”, l'applicabilità dell'amnistia al reato di cui all'art. 71, comma quarto, della legge n. 685 del 1975, commesso da minore).
Cass. pen. n. 158/1999
Il compimento dei 18 anni di età, ai fini del raggiungimento della piena imputabilità penale, va fissato secondo le regole stabilite dall'art. 14, comma secondo, c.p. e dall'art. 172, comma quarto, c.p.p. e, quindi, trattandosi di termine da computarsi ad anni, allo scadere delle ore 24 del giorno del diciottesimo compleanno del soggetto. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che fosse da considerare ancora minorenne un soggetto che aveva commesso un reato intorno alle ore 23,40 del giorno del suo diciottesimo compleanno).
Cass. pen. n. 8450/1997
Pur se non è configurabile una incompatibilità assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilità, (quale la minore età ed il vizio parziale di mente), è necessario, tuttavia, distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo, che è soltanto rappresentativa d'ingenuità, immaturità ed emozionalità adolescenziale. L'aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell'individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena.
Cass. pen. n. 534/1993
Poiché la capacità di intendere e di volere del minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non si presume, si richiede al giudice di merito un'adeguata motivazione sull'accertamento, in concreto, di detta capacità intesa come attitudine del soggetto ed avere la consapevolezza del disvalore sociale dell'atto e delle relative conseguenze e a determinare liberamente la sua condotta in relazione ad esso. Inoltre il suddetto accertamento deve essere rapportato agli episodi criminosi in cui il minore risulta coinvolto. Invero, mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha carattere relativo, nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva e, quindi, il relativo esame va compiuto con stretto riferimento al reato commesso.
Cass. pen. n. 10002/1991
Al fine di accertare la eventuale immaturità del minore infradiciottenne rispetto allo specifico tipo di condotta posta in essere, poiché il problema non inerisce ad incapacità derivante da malattia, l'indagine deve essere volta all'accertamento della maturità psichica raggiunta dal minore e, se si acclara che lo sviluppo intellettuale e morale del giovane gli fa sufficientemente comprendere la portata e le conseguenze del proprio comportamento, allora lo si può ritenere imputabile, ma con la diminuente della pena prevista dall'art. 98 c.p. Poiché nel vigente sistema processuale non sono previste prove rituali e vige il principio del libero convincimento, il giudice non è tenuto a disporre apposita perizia, potendo ricavare gli elementi necessari al giudizio sulla maturità del minore dagli atti del procedimento nonché dal di lui comportamento processuale ed extraprocessuale, rapportati al fatto contestato. L'omissione di apposita relazione formulata da esperti o perito non vizia il procedimento neanche in relazione all'art. 11, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, la cui violazione non è sanzionata da nullità, purchè, comunque, risulti che il giudice abbia specificamente indugiato nell'esame della personalità del minore al fine di accertarne la capacità e la seconda come capacità all'autodeterminazione, rapportandole al disvalore etico-sociale della condotta in esame.
Cass. pen. n. 9265/1991
In tema di accertamento dell'imputabilità del minore ultraquattordicenne, non esistendo schemi astratti valevoli a tal fine, occorre valutare il comportamento del soggetto in concreto, onde verificare se egli presenta, in rapporto al fatto delittuoso, un grado di maturità tale da rendersi conto del suo disvalore sociale, e ciò è desumibile dal ruolo specifico che ha svolto nell'attività criminosa, dalla sua effettiva capacità organizzativa, dal contegno che ha assunto nel corso dell'impresa delittuosa e nel processo. (La Cassazione ha precisato che il giudizio deve essere fondato su elementi non soltanto biopsichici, ma anche socio - economici, in relazione alla evoluzione dell'età e in connessione con il tipo di reato commesso e con le modalità esecutive dello stesso).
Cass. pen. n. 14674/1990
L'imputabilità del minore va considerata in relazione allo stato evolutivo proprio dell'età, certamente lungi dal compimento e al quale si accompagnano, per fatto naturale, una parziale immaturità, che si prospetta tale se comparata alla condizione del maggiore, approdata alla fase terminale dell'accrescimento fisico intellettivo, ma che è cosa normale se riferita all'età minorile, cui la legge, infatti accorda in ogni caso, con presunzione assoluta una generale considerazione (la diminuente ex art. 98 c.p.) ritenendo naturalmente compromessa la piena capacità di intendere e di volere. La capacità intellettiva e di autodeterminazione, cioè fissata in generale, tanto maggiore deve considerarsi, con la connessa consapevolezza nel disvalore sociale dell'atto delittuoso, quanto questo si ponga come lesione di regole etiche minime, attinenti alla tutela di beni primari (la vita, l'integrità personale, la libertà) dell'individuo. Ne consegue che nello stesso soggetto l'imputabilità può sussistere o meno a secondo del tipo di reato commesso.
Cass. pen. n. 2083/1990
Ai fini dell'imputabilità del maggiore di 14 anni e del minore di 18 anni la maturità può aversi per raggiunta dal soggetto se sussistono lo sviluppo intellettivo e volitivo e l'attitudine di distinguere il bene dal male e il lecito dall'illecito, se le possibilità di determinarsi nelle scelte siano nella norma, tutto ciò può anche non avvenire per effetto di una infermità mentale, ma non necessariamente, in tal caso, deve ravvisarsi la immaturità dato che «immaturità» e «infermità mentale» sono concetti ontologicamente diversi, ed i due stati possono, in un minore di età, coesistere o meno.
Cass. pen. n. 1510/1990
In tema di imputabilità, deve essere annullata con rinvio ad altro giudice, per difetto di motivazione e violazione di legge la sentenza che dia atto della capacità di un minore imputato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in base a considerazioni astratte e apodittiche, facendo riferimento all'intelligenza che questi avrebbe mostrato nel dibattimento (peraltro seguito a distanza di qualche anno dal fatto, mentre è all'epoca del fatto che i giudici avrebbero dovuto riferirsi per accertarne la capacità a norma dell'art. 98 c.p.), e senza mostrare di distinguere tra la normale intelligenza di un ragazzino e la sua capacità di rendersi conto della situazione di pericolo e di valutare le possibili conseguenze della propria condotta; cosa tanto più necessaria trattandosi di un reato colposo.
Cass. pen. n. 7454/1989
La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni, ma non ancora i diciotto deve essere accertata dal giudice di merito che, nell'esprimere il suo giudizio di fatto sul punto deve tener conto di una molteplicità di fattori correlati agli aspetti psicologici e fisici dell'evoluzione del minore, alle sue condizioni socio-ambientali e familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla natura dei reati commessi, al comportamento processuale. Pertanto, da un lato detta indagine non può prescindere normalmente dalle speciali ricerche previste dall'art. 11 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, dall'altro non può essere trascurata la natura del reato commesso, in quanto il livello di discernimento varia a seconda della natura dell'illecito, del bene giuridico offeso e della struttura della fattispecie criminosa. Ne consegue che risulta congruamente motivato il giudizio sulla maturità del minore allorché il giudice di merito, pur tenendo espressamente conto del deficit intellettivo globale ritenuto dai periti, abbia valutato la personalità del minore ed abbia spiegato che gli accertamenti peritali non possono condurre ad un giudizio di immaturità sia perché lo sviluppo noetico, affettivo e cognitivo del minore stesso, nonostante quei fattori negativi era pur sempre tale da rendere immediatamente percepibile il valore dell'atto criminoso (matricidio) sia perché il comportamento dell'imputato era una chiara manifestazione della comprensione dell'illecito commesso, come risultò dal fatto che immediatamente dopo il reato lo stesso chiese ai familiari di chiamare i carabinieri. Infatti, il vizio parziale di mente è compatibile con la ritenuta maturità del minore.
Cass. pen. n. 7712/1988
In ipotesi di imputato in età minorile al momento della commissione del fatto, l'accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere è giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione esente da vizi logico-giuridici; tale giudizio può essere correttamente tratto anche dalla accorta difesa articolata dal prevenuto in coerenza all'intento di scagionarsi da grave responsabilità.
Cass. pen. n. 2244/1988
L'accertamento delle capacità di intendere e di volere nel minore infradiciottenne non è vincolato a specifiche indagini tecniche, potendo essere sufficiente l'osservazione diretta del comportamento dell'imputato.
Cass. pen. n. 2140/1988
Mentre l'incapacità di intendere e di volere da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che prescinde dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, l'esame della maturità mentale del minore va compiuto con stretto riferimento al reato commesso, attraverso speciali ricerche sui precedenti personali e familiari del soggetto sotto l'aspetto fisico, psichico, morale ed ambientale, senza trascurare di considerare i tempi di commissione del fatto commesso e di cui il minore è imputato lungo l'arco evolutivo della personalità del soggetto e quindi con un maggior rigore valutativo, allorché tale fatto si colloca nella fase dell'età evolutiva.
Cass. pen. n. 4808/1987
La capacità del minore ultraquattordicenne è un concetto identificabile con il discernimento che si sviluppa con l'età, in virtù del quale il minore è in grado di rendersi conto delle proprie azioni, sì che per il suo accertamento non si possono stabilire schemi astratti, occorrendo valutare la capacità del soggetto in concreto, in relazione alla natura del reato, con la conseguenza che l'imputabilità di uno stesso soggetto può essere ritenuta per alcuni reati ed esclusa per altri, in considerazione della maggiore o minore avvertibilità del disvalore etico - sociale del reato e dell'immoralità secondo il comune modo di sentire dell'azione.
Cass. pen. n. 13531/1986
La seminfermità mentale opera sul minore nello stesso modo e con gli stessi limiti con i quali incide sul maggiorenne, sicché al minorenne possono essere congiuntamente applicate le diminuzioni previste dagli artt. 89 e 98 c.p.
Cass. pen. n. 5462/1984
La capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne è un concetto sinonimo di quel discernimento che si sviluppa con l'età, ponendo il soggetto in grado di rendersi conto delle proprie azioni. Per il relativo accertamento non si possono stabilire schemi astratti né il giudice è vincolato a speciali indagini, peritali o meno, occorrendo valutare il comportamento del minore in relazione alla natura dei singoli reati, desumendolo da ogni elemento di convincimento, e anche dalle dichiarazioni rese dall'interessato.
Cass. pen. n. 3739/1984
La consapevolezza del disvalore di un'azione da parte di un minore non è affatto esclusa dall'influenza negativa esercitata dall'ambiente socio — familiare il quale può favorire l'insorgenza di propositi delittuosi, ma non vale certo ad escludere l'imputabilità del minore stesso. (Nella fattispecie si trattava di un minore cresciuto in ambiente nomade).
Cass. pen. n. 8326/1982
L'imputabilità del minore infradiciottenne è compatibile con il vizio parziale di mente.
Cass. pen. n. 1996/1982
L'imputabilità di un minore degli anni diciotto può ben essere desunta sia dalla natura del reato, nell'ipotesi in cui il suo contenuto illecito s'imponga anche negli stadi meno elevati dello sviluppo psichico, sia dal comportamento processuale del minore, qualora esso sia improntato a notevole scaltrezza e dimostrativo di un'apprezzabile dose di intelligenza.