Art. 98 – Codice penale – Minore degli anni diciotto
È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere ; ma la pena è diminuita [169, 224 4, 223-227].
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20520/2024
In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 598 cod. pen., non rileva la cancellazione delle espressioni diffamatorie disposta dal giudice civile ai sensi dell'art. 89, comma 2, cod. proc. civ., essendo distinti sia i canoni valutativi cui devono conformarsi quest'ultimo e il giudice penale nell'applicazione delle diverse disposizioni, sia la portata delle stesse, atteso che per offese non riguardanti l'oggetto della causa, di cui all'art. 89 cod. proc. civ., devono intendersi quelle "non necessarie alla difesa", pur se ad essa non estranee, mentre per "offese che concernono l'oggetto della causa", di cui all'art. 598 cod. pen., devono intendersi quelle che, benché non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa.
Cass. civ. n. 16352/2024
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev'essere effettuato con esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo tenersi conto di quelle afferenti ai reati "satellite" al solo fine della determinazione dell'aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabile, in ossequio ai principi del "favor rei" e di legalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata limitatamente all'omesso bilanciamento di circostanze relative al reato satellite di cui all'art. 612 cod. pen. sul rilievo che dall'esito del giudizio di bilanciamento dipendeva la possibile applicazione, a titolo di aumento per la continuazione, della pena pecuniaria ovvero di quella detentiva, rispettivamente previste per la minaccia semplice e per la minaccia aggravata al primo e dal secondo comma della norma incriminatrice in oggetto).
Cass. civ. n. 5277/2024
In tema di diffamazione, ove le dichiarazioni che si assumono offensive siano state rese, in funzione difensiva, in seno a un procedimento disciplinare, la verifica dell'eventuale riconducibilità delle stesse nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di difesa dev'essere compiuta in via logicamente preliminare rispetto all'accertamento della sussistenza dei presupposti della speciale esimente di cui all'art. 598 c.p. (Nella specie, la S.C., con riferimento alle dichiarazioni rese, in un procedimento disciplinare, da due commercialisti nei riguardi di un collega che aveva presentato un esposto nei loro confronti, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto integrato il reato di diffamazione, senza verificare se le stesse si fossero mantenute nei limiti del legittimo esercizio del diritto di difesa e, decidendo la causa nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria, in considerazione della mancanza di allegazione e prova della diffusione delle suddette dichiarazioni al di fuori del procedimento in questione).
Cass. civ. n. 3276/2023
Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448D.P.R. 22/09/1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del predetto.
Cass. civ. n. 13267/2021
In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.
Cass. civ. n. 10134/2020
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65, comma primo, n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Cass. civ. n. 32823/2019
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, considerato che la predetta disposizione si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose. (Fattispecie relativa ad esposto disciplinare, recante l'accusa a carico di un legale di aver preteso dalla controparte in una causa civile, con toni intimidatori, somme di denaro non dovute).
Cass. civ. n. 8421/2019
In tema di delitti contro l'onore, perché possa ricorrere la scriminante prevista dall'art. 598 cod. pen. (relativa alle offese eventualmente contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria od amministrativa), è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta, quand'anche non necessarie o decisive. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito e affermato l'applicabilità dell'art. 598 cod. pen. al ricorso in prevenzione presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per contestare alcuni crediti professionali, considerato che il ricorrente era parte, sia pure potenziale, nell'eventuale giudizio di verifica presso il Consiglio dell'Ordine).
Cass. civ. n. 38424/2019
'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., che è funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è applicabile unicamente alle espressioni offensive contenute in scritti difensivi inviati alle parti processuali attuali del giudizio ordinario o amministrativo al quale siano riferite, quali non possono ritenersi i soggetti meramente "interessati" al giudizio, né gli appartenenti al personale di cancelleria.
Cass. civ. n. 49673/2019
In tema di circostanze attenuanti, l'età del minore può essere valutata al duplice fine di riconoscere l'attenuante della minore età di cui all'art. 98 cod. pen. e per fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui il riferimento alla età del minore non rileva in sé ma in ragione degli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nella fase adolescenziale.
Cass. civ. n. 39486/2018
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva istruito centinaia di cause basate sul mendacio e definendolo 'sua falsità').
Cass. civ. n. 14542/2017
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purchè inserite nel contesto difensivo; la seconda ricollegandosi, invece, all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità. (In applicazione del principio, la Corte ha precisato che le offese non punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all'oggetto della causa ed hanno una qualche finalità difensiva).
Cass. civ. n. 18345/2017
Ai fini dell'accertamento della non imputabilità derivante da immaturità, l'indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l'esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l'imputato - attività indicate dall'art. 9, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell'età del minorenne, le quali dimostrino la sussistenza di detta imputabilità.
Cass. civ. n. 33262/2016
L'applicabilità della scriminante di cui all'art. 598, comma primo, cod. pen., presuppone che le espressioni offensive concernono, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia, rilevino ai fini delle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata e siano adoperate in scritti o discorsi dinanzi all'autorità giudiziaria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la ricorrenza della scriminante in relazione a frasi calunniose pronunziate dall'imputato all'indirizzo del P.M. in udienza, senza alcun collegamento con specifiche argomentazioni difensive).
Cass. civ. n. 33004/2015
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta, al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65 n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Cass. civ. n. 20058/2015
L'esimente di cui all'art. 598 c.p. - concernente la non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, con la conseguenza che essa non è applicabile qualora le espressioni offensive siano divulgate in altra sede. (Fattispecie in cui sono state pubblicate affermazioni dell'imputato, contenute in un esposto all'autorità amministrativa, risultate infondate).
Cass. civ. n. 31427/2012
Ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche di cui all'art. 347 cod. pen. e l'illecito amministrativo dell'usurpazione di titoli ed onori sanzionato dall'art. 498 cod. pen. occorre avere riguardo al bene giuridico tutelato dalle due fattispecie, che nel primo caso è finalizzato a proteggere l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura, mentre nel secondo caso è volto a tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno da false apparenze.
Cass. civ. n. 48544/2011
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - allorché le espressioni offensive siano contenute in uno scritto indirizzato dal dipendente al Collegio di conciliazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, previsto dall'art. 410 c.p.c., in quanto l'attività svolta dinanzi a detta Commissione - cui è demandato dalla legge il compito di svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro - costituisce un'attività strumentale e, quindi, paragiudiziale e propedeutica a quella giudiziaria, posto che deve essere obbligatoriamente esperita a pena di improcedibilità dell'azione giudiziaria dinanzi al giudice del lavoro; inoltre, la predetta Commissione è organo istituito dal Ministero del Lavoro, con la conseguenza che detta attività si svolge dinanzi ad una autorità amministrativa; infine, le suddette espressioni offensive, in quanto descrittive della condotta ingiusta e persecutoria del soggetto attivo, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia e sono, quindi, strumentali all'esercizio del diritto di difesa, che il legislatore vuole garantire nella sua pienezza, anche a costo di soccombenza dei beni protetti dagli art. 594 e 595 c.p..
Cass. civ. n. 22743/2011
Ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. - in virtù della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - è sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autorità giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori. Ne deriva che rientrano nel campo di operatività della norma in questione anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" è quella di consentire la massima libertà nella esplicazione del diritto di difesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. relativamente ad offese - contenute in una memoria depositata nel corso di un giudizio civile - dirette, al magistrato che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con l'archiviazione su sua richiesta).
Cass. civ. n. 20882/2011
In tema di diffamazione, qualora l'atto giudiziario redatto dal difensore contenga affermazioni o espressioni diffamatorie, la relativa responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p. (ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 598 c.p.), può estendersi, in virtù della disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato, alla parte che abbia riferito al difensore quanto da questi poi trasfuso nel testo incriminato. (Nella specie l'imputato aveva ammesso di avere letto le espressioni oggetto di imputazione prima che il ricorso venisse depositato).
Cass. civ. n. 4104/2011
La capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto non è presunta ma deve essere accertata in concreto; ai fini di siffatta indagine non è necessario l'esperimento di apposita perizia, in quanto l'accertamento delle predette capacità non è necessariamente vincolato a particolari accertamenti tecnico-specialistici, ma ben può essere affidato alla diretta valutazione del giudice, con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione di declaratoria di non luogo a procedere fondata sulla mancanza di prova della capacità di intendere e di volere facendo assurgere un dato negativo (difetto di prova di capacità) ad elemento di prova positiva (rilievo di immaturità).
Cass. civ. n. 24004/2010
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, non è necessaria una specifica indagine peritale, ben potendo il giudice desumere la capacità del minore anche dalla diretta osservazione della sua personalità e del suo comportamento, purché la relativa decisione sia congruamente motivata.
Cass. civ. n. 24003/2010
L'esimente di cui all'art. 598 c.p. non è applicabile alle espressioni offensive contenute in un esposto inviato per comunicazione al Consiglio dell'Ordine forense.
Cass. civ. n. 23006/2009
L'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne, va espletato dal giudice direttamente e con ogni mezzo.
Cass. civ. n. 33453/2008
L'esimente di cui all'art. 598 c.p. è applicabile alle offese contenute in un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense.
Cass. civ. n. 15525/2008
È legittima l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. — che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dalle parti o dai loro patrocinatori dinanzi all'autorità giudiziaria — alla persona offesa non costituita parte civile, quando essa sia autorizzata a dedurre dinanzi all'autorità giudiziaria sull'oggetto della causa, in vista della potenziale assunzione della veste di parte civile.
Cass. civ. n. 9071/2008
In tema di diffamazione, è applicabile l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora le espressioni offensive siano contenute in un ricorso presentato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici, in quanto tale comitato è un organo pubblico avente giurisdizione disciplinare, con la conseguenza che nel relativo procedimento l'autore dello scritto riveste la qualità di parte; tuttavia, occorre anche, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento del nesso tra le offese e l'oggetto della contesa dipende da un giudizio di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da adeguata motivazione).
Cass. civ. n. 42105/2007
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 c.p., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena.
Cass. civ. n. 13791/2007
L'esimente prevista dall'art. 598 c.p. che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria quando le offese concernono l'oggetto della causa, non si applica al consulente tecnico di parte nel giudizio civile, in quanto lo stesso non è equiparabile né alle parti, né ai loro patrocinatori, ai quali espressamente ed esclusivamente si riferisce la citata disposizione.
Cass. civ. n. 1798/2007
Sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora un legale scriva una lettera con la quale si addebitino fatti di reato (nella specie di avere reso dichiarazioni giudiziarie mendaci, diffamatorie e calunniose in relazione ad un procedimento per minaccia, successivamente archiviato), attribuiti dal proprio cliente alla destinataria della diffida stragiudiziale, considerato che l'esercizio di un diritto scrimina, sempre che sia rispettato il limite della continenza, se il fatto offensivo è vero e che, in tale ambito, rientra anche lo ius postulandi e defendendi sia nel momento giudiziale e processuale sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso.
Cass. civ. n. 6701/2006
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autorità giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale è l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilità del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte. (Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilità era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell'art. 598 c.p.).
Cass. civ. n. 46864/2005
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. — per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative — allorché le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali ed in particolare all'instaurazione di un giudizio di natura arbitrale e, quindi, ricompresa nell'esercizio del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 39934/2005
La ragione dell'immunità giudiziale prevista dall'art. 598 c.p. sta nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria, che pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino cioè estranee all'ambito dell'esercizio della difesa tutelato dall'art. 51 c.p.