Cass. pen. n. 37438 del 25 maggio 2023
Testo massima n. 1
DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA - Rinuncia al mandato difensivo - Nomina di un difensore di ufficio - Omissione - Conseguenze - Nullità - Equipollenza della designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Costituzione art. 24