Cass. civ. n. 375 del 10 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - IN GENERE Azione di regresso INAIL - Esperibilità nei confronti del committente e del direttore dei lavori - Ammissibilità - Fondamento.


L'azione di regresso dell'INAIL, esperibile non solo nei confronti del titolare del rapporto assicurativo, ma anche di chi, assumendo una posizione di garanzia nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di tutelare l'incolumità degli occupati al di là della qualifica formale di datore di lavoro, in caso di opere svolte in esecuzione di un contratto di appalto può essere esercitata anche nei confronti del committente, quale garante della vigilanza relativa alle misure di protezione da adottare in concreto, e del direttore dei lavori, di cui risulti la concreta ingerenza nell'esecuzione dei lavori e nella specifica materia della sicurezza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8136 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

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