Cass. pen. n. 3752 del 18 dicembre 2024

Testo massima n. 1


EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Avente causa dall'autore dell'abuso - Dovere di informazione circa la liceità del bene - Sussistenza - Mancato reperimento di alloggio alternativo - Ignoranza colpevole - Conseguenze - Principio convenzionale di proporzionalità - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di reati edilizi, l'avente causa dall'autore dell'edificazione è tenuto ad informarsi, al momento dell'acquisto, in ordine alla liceità delle opere realizzate, senza che possa giovarsi della propria colpevole ignoranza, sicché non può dedurre, a giustificazione del non avvenuto reperimento di un alloggio alternativo, la mancata tempestiva conoscenza dell'ordine di demolizione, né può invocare, a proprio favore, il rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, del principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, le cui garanzie procedurali non si estendono al terzo estraneo al procedimento penale. (Fattispecie relativa ad immobile abusivo traferito "mortis causa").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 21198 del 2023

Normativa correlata

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.
Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

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