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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4820 del 30 aprile 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4820 del 30 aprile 1991

Testo massima n. 1

La differenza tra il concorso di persone nel reato continuato e l’associazione per delinquere risiede, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nelle connotazioni dell’accordo partecipativo che, se delimitato nel tempo e nella previsione di fatti specifici, con esaurimento a scopo raggiunto, dà luogo alla prima ipotesi, mentre se proiettato illimitatamente nel futuro, senza predeterminazione cronologica ed operativa, perciò perdurando anche dopo la realizzazione di uno o più tra i delitti-scopo, anche con il sostegno di adeguata organizzazione a base stabile, concertata fra almeno tre soggetti, integra il reato associativo. [ Nell’affermare il principio di cui in massima, la Cassazione ha ritenuto infondato l’assunto di taluni ricorrenti, secondo il quale la previsione di cui all’art. 416 c.p. atterrebbe solo alla consumazione di delitti «eterogenei», di tal che non sarebbe configurabile rapporto associativo, bensì delitto concorsuale continuato nel caso in cui oggetto dell’accordo sia la consumazione ripetuta di delitti della stessa specie ].

Testo massima n. 1

Nel caso di concorso di soggetti non qualificati nella commissione di un reato proprio non è indispensabile che proprio l’intraneo sia l’esecutore dell’azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia, secondo le regole generali, il suo contributo efficiente, in qualsiasi forma, compresa, quindi, quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall’obbligo di impedire l’evento. Nei reati propri cosiddetti esclusivi [ o di propria mano ] occorre invece che il soggetto qualificato [ o intraneo ], concorrente con altri, sia il personale esecutore del fatto tipico [ ad esempio, nel reato di incesto ], essendo questa l’indispensabile condizione per la sussistenza del reato proprio, prospettandosi, in difetto, reato comune ovvero nessun reato. Soltanto in tali ipotesi si esige dunque la personale realizzazione della fattispecie tipica ad opera dell’intraneo, e tale condizione va ricavata dalla descrizione letterale della condotta materiale o dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi – ad esempio, particolari rapporti tra autore e soggetto passivo. [ Nella specie la Cassazione ha escluso che il reato di cosiddetto «contrabbando militare», previsto dalla prima parte dell’art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n. 1383, appartenga al novero dei reati propri «esclusivi» ].

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