Cass. pen. n. 45248 del 13 dicembre 2005

Testo massima n. 1


In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma primo c.p. è configurabile solo quando l'opera del concorrente abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato: a tal fine non basta che l'apporto del soggetto abbia avuto una minore rilevanza rispetto a quella dei concorrenti, ma occorre che tale apporto abbia avuto un'importanza oggettivamente minima, così da risultare nell'economia generale del fatto ed anche in termini assoluti del tutto marginale e non indispensabile.

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